IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all’udienza, avente ad oggetto declaratoria di inefficacia di ordinanza di applicazione di misura alternativa;

preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, come trascritte a verbale;

premesso che con ordinanza, il tribunale di sorveglianza disponeva, in favore dell’imputato, l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al s.s. ex art. 47 O.P., con riferimento alla pena di anni due mesi sei di reclusione determinata con provvedimento di

cumulo, da eseguirsi presso il domicilio;

rilevato che, con nota, si comunicava di non aver potuto procedere alla

sottoscrizione del verbale in quanto l’interessato aveva lasciato l’abitazione indicata per trasferirsi in altro domicilio;

osservato che, all’esito di una serie di rinvii, effettivamente si verificava che attualmente questi domicilia presso l’abitazione dello zio, il quale si è detto disponibile ad accoglierlo; il domicilio è stato ritenuto “idoneo” dalle FF.OO.;

letto il contenuto della relazione;

considerato che la misura può essere ivi eseguita e che le prescrizioni dovranno essere rimodulate come da dispositivo che segue;

P.T.M.

ORDINA che la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale di disposta nei riguardi dell’imputato, concessa con ordinanza sia eseguita presso il domicilio, nell’osservanza delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. obbligo di dedicarsi ad una stabile attività lavorativa; presentare entro il 15 del mese attestazione fiscale o di altra natura comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa esercitata; in caso di inattività lavorativa, il condannato dovrà svolgere lavori socialmente utili ovvero attività di volontariato nell’ambito di un progetto che verrà individuato in tempi brevi e comunicato all’Ufficio di sorveglianza;

2. obbligo di rincasare nella propria abitazione entro le ore 20.00 e di non uscirne prima delle ore 8.00;

3. divieto di accompagnarsi a pregiudicati o tossicodipendenti o a persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, e di frequentare locali pubblici che siano ritrovo abituale di detti soggetti;

4. divieto di detenere o di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;

5. divieto di detenere o assumere sostanze stupefacenti e di abusare di sostanze alcoliche;

6. obbligo di tenersi in contatto periodicamente con l’UEPE del luogo dove la prova si svolge con la frequenza che verrà indicata dagli operatori del centro stesso;

7. divieto di allontanarsi dall’ambito territoriale della provincia senza la preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente o in difetto della convocazione da parte dell’UEPE competente, con facoltà di allontanarsi temporaneamente da tale comune solo per recarsi su convocazione, presso l’Uepe;

8. obbligo di domiciliare e di non mutare il domicilio indicato senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente;

9. obbligo di tenere buona condotta;

10. obbligo di presentarsi entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento all’UEPE competente per la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni;

AVVERTE L’AFFIDATO

a)che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni dettate, la prova sarà sospesa e poi revocata; che è tenuto a gestire tutte le attività rieducative, salvo quelle eventuali determinate da impegni di lavoro, nell’ambito delle prescrizioni suddette e che le deroghe o modifiche alle medesime – che dovranno comunque essere richieste almeno 10 giorni prima, tramite l’UEPE – saranno autorizzate dal magistrato competente, esclusivamente in casi di straordinaria necessità e per gravi ragioni (lavoro, studio, salute).

L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla condizione che l’affidato sottoscriva il verbale contenente le prescrizioni suindicate, con impegno a rispettarle, e si delega, per la formazione del predetto verbale, l’UEPE, che provvederà a rimetterne copia al Tribunale di Sorveglianza ed al Magistrato di Sorveglianza competente, che si indica.

Si comunichi alle parti interessate e si trasmetta alle Autorità competenti ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 354/75.

Così deciso, nella camera di consiglio.