IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Letti gli atti del procedimento nei confronti dell’imputato detenuto
Oggetto: concessione permesso premio (art. 30 ter O.P.)
Titolo: Provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale
Pena inflitta: anni 9, mesi 1 e giorni 10 di reclusione
Pena da espiare: anni 8, mesi 5 e giorni 11 di reclusione
OSSERVA
L’imputato sta espiando la pena risultante dal provvedimento di cumulo sopraindicato, in cui sono confluite due sentenze di condanna aventi ad oggetto i delitti di: partecipazione ad un’associazione finalizzata al narcotraffico, aggravato dal metodo mafioso, commesso dal febbraio del 2017 fino al giugno del 2017, e più fatti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, molti dei quali aggravati dal metodo mafioso, commessi dal febbraio 2017 al giugno 2017, ritenuti i due illeciti avvinti sotto il vincolo della continuazione; tentata rapina aggravata, resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi tutti in data 14/9/2016, ritenuti avvinti sotto il vincolo della continuazione.
Non annovera ulteriori iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale.
Presso l’interpellata Procura pende a suo carico un altro procedimento relativamente al delitto
di: detenzione illecita di sostanze stupefacenti (2017), con condanna in primo grado ad anni 1 di reclusione.
A sostegno dell’istanza si deduce, innanzitutto, l’aver interamente espiato la pena inflitta per i reati
di cui all’articolo 4 bis comma 1 O.P., nonché l’ottimo comportamento serbato nel corso della detenzione
L’istanza è ammissibile essendo stata completamente espiata la pena di anni 7, mesi 1 e giorni 10, inflittagli per il reato di partecipazione ad un’associazione finalizzata al narcotraffico, in continuazione con i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, aggravati entrambi gli illeciti dalla circostanza di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., ed essendo state raggiunte le quote previste dall’articolo 30 ter O.P.
La DDA, con nota, si esprime sfavorevolmente in relazione all’eventuale concessione della misura alternativa richiesta. In particolare, l’Organo Distrettuale evidenzia che l’interessato ha fatto parte del clan. Tale sodalizio nasce nel 2013 dalla confederazione di gruppi criminali fra i quali anche il più noto clan, in contrapposizione al clan. Nel parere, si fa presente che l’imputato ha partecipato, unitamente alla sorella, ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui i genitori sono stati ritenuti gli organizzatori, promotori e dirigenti. Tale attività era finalizzata ad agevolare, per l’appunto, il clan. Secondo la DDA non vi sarebbe elemento da cui desumere una dissociazione dal sodalizio citato.
D’altra parte, nel parere si sottolinea che, in data, lo stesso veniva tratto in arresto in forza di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip ambito di un procedimento avente ad oggetto un’associazione finalizza alla commissione di truffa agli anziani, gruppo questo operante nelle Province.
Infine, si rimarca il fatto che l’attività verrebbe svolta nel territorio di influenza del clan,
tuttora operante. Da ciò, si desume un pericolo concreto di ripristino dei collegamenti con la cosca.
La DNA, con parere, si esprime sfavorevolmente in relazione all’eventuale concessione della misura alternativa richiesta. Oltre alle analoghe considerazioni già svolte nel parere della DDA, l’Organo Nazionale rappresenta anche che l’imputato non ha neppure mai fruito di permessi premio.
Le FF.OO, con nota, ripercorrono la biografia criminale dell’interessato, non rinvenendo in ogni caso suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata o comune, pur sottolineando che il soggetto è persona di elevata pericolosità sociale.
La Questura, con nota, rimarca, soprattutto, il fatto che l’attività lavorativa indicata è gestita da un diverso soggetto (con precedenti per truffa e detenzione illecita di sostanze facenti) il quale è fratello di, altri due soggetti entrambi coimputati nello stesso procedimento dell’imputato, avente ad oggetto il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico.
Sotto un altro versante, la CC, con relazione di sintesi, si esprime favorevolmente soltanto in relazione all’eventuale concessione di brevi permessi premio sul territorio.
Segnatamente, nel documento citato si evidenzia, innanzitutto, che l’imputato all’interno dell’istituto ha sempre mantenuto una condotta educata e corretta, tanto con gli operatori penitenziari quanto con la popolazione ivi detenuta.
Per quel che concerne i reati commessi, l’Equipe registra una maturata revisione critica. Invero, il simo riferisce di provenire da un famiglia i cui componenti in più occasioni hanno riportato condanne. Il detenuto afferma di aver intrapreso il proprio percorso deviante dopo aver tentato infruttuosamente di lavorare presso una carrozzeria. A tal riguardo, egli si mostra evidentemente pentito delle condotte poste in essere, specie in ragione del fatto che tale procedimento finiva per svolgere anche la di lui sorella.
Gli operatori rinvengono comunque un’importante progettualità futura, apparendo l’interessato fortemente intenzionato a reinserirsi nella società mediante una regolare attività lavorativa, anche dal territorio, così da potersi costruire un futuro con la compagna.
Tanto premesso, questo Ufficio ritiene che possa essere concesso all’imputato un primo permesso premio orario. Depongono per l’accoglimento dell’istanza, innanzitutto, la risalenza dei delitti posti in essere, nonché del procedimento pendente presso l’interpellata Procura.
Inoltre, le informazioni rese tanto dalla DDA quanto dalla DNA non evidenziano specifici elementi riguardo attuali collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata. D’altra parte, il permesso verrà fruito sul territorio del luogo di detenzione, pertanto in luogo diverso da quello di origine dell’imputato. Soprattutto, ciò che più interessa in questa sede è la maturata revisione critica rispetto agli illeciti commessi, oltreché la progettualità futura del detenuto, il quale ha dato concreti segnali in relazione alla sua volontà di reinserirsi in maniera lecita nella società.
In ogni caso, pur non venendo in rilievo in tale procedimento il giudizio sull’idoneità dell’attività lavorativa, si invita per il futuro il condannato, laddove volesse accedere a misure alternative, di individuarne una priva delle criticità summenzionate.
P.Q.M.
concede all’imputato, sopra generalizzato, un permesso premio della durata di gg. 2 ore 8 da trascorre nel Comune di detenzione, accompagnato da un volontario o familiare;
AFFIDA
la vigilanza alla Questura, disponendo che la Direzione della Casa Circondariale trasmetta alla medesima Autorità di P.S. copia della presente autorizzazione, comunicando la decorrenza del permesso premio;
DISPONE
che il detenuto esca libero nella persona, prelevato dalla madre, o in assenza, da un volontario:
IMPONE
al detenuto in permesso il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Obbligo di restante sempre con l’accompagnatore di non allontanarsi dal territorio del Comune;
2. Obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati che non siano prossimi congiunti;
3 Divieto di fare uso di sostanze stupefacenti e/o di sostanze alcoliche;
4. Obbligo di tenere buona condotta.
IL PRESENTE PERMESSO SI INTENDE AUTOMATICAMENTE SOSPESO IN CASO DI VIOLAZIONE ANCHE DI SOLA DELLE PRESCRIZIONI SOPRA IMPOSTE. IN TAL CASO L’AUTORITÀ DEPUTATA AL CONTROLLO DOVRÀ RIASSOCIARE IMMEDIATAMENTE IL CONDANNATO IN ISTITUTO DANDONE SUCCESSIVAMENTE NOTIZIA A QUESTO UFFICIO.
Allo scadere del permesso la Direzione dell’Istituto darà a questo Ufficio le opportune comunicazioni in ordine ad eventuali inosservanze da parte dell’interessato.
IL PRESENTE PERMESSO POTRÀ ESSERE ESEGUITO DALLA DIREZIONE DELL’ISTITUTO DI APPARTENENZA SOLTANTO AL TERMINE DEL PERIODO DI GIORNI 15 (QUINDICI) DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLO STESSO AL PUBBLICO MINISTERO, DATA APPOSTA IN CALCE AL PROVVEDIMENTO (SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 113/2020).
AVVERTE l’interessato che può proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza con dichiarazione a mod. IP1 entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del presente provvedimento (sentenza Corte Costituzionale n. 113/2020)
Si notifichi al detenuto e si comunichi al Pubblico Ministero. Alla DDA per conoscenza

