TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
ORDINANZA

nel procedimento chiamato all’udienza dell’ 8 aprile 2025, relativo a reclamo art. 69bis O.P. avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pescara 9.12.2024 con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di liberazione anticipata relativa al semestre 30.11.2022 – 29.05.2024, promosso dall’imputato, detenuto presso la c.c. di Lanciano;

Esaminati gli atti ed udita la relazione, viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

L’interessato ha presentato, per il tramite del difensore di fiducia, tempestivo reclamo (con istanza depositata in data 17.12.2024) avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il magistrato di sorveglianza di Pescara ha dichiarato inammissibile l’istanza, alla luce della novella legislativa introdotta dall’art. 5 c. 3 D.L.n. 92 del 4.07.2024, che richiede, a sostegno della stessa, la deduzione di uno specifico interesse diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che non era stato indicato all’atto dell’istanza.

Ritiene questo tribunale che il reclamo sia meritevole di accoglimento.

Difatti, ferma la natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio “tempus regit actum” e, dunque, trovano immediata applicazione, va tuttavia considerato che l’istanza volta alla concessione della liberazione anticipata reca la data del 29 maggio 2024 e, dunque, è stata predisposta nella vigenza della normativa ante riforma, il ché avrebbe richiesto quantomeno la concessione, in favore dell’istante, di un termine per integrare l’istanza secondo le previsioni della novella legislativa, ovvero una valutazione meno rigorosa, dal parte del giudice di prime cure, circa la sussistenza di un interesse all’ottenimento del beneficio.

Orbene, dall’istruttoria in atti risulta che nel periodo considerato, in cui è stato ininterrottamente ristretto, l’interessato ha osservato una condotta regolare e conforme alle regole intramurarie, dando così prova di partecipazione all’opera rieducativa; risulta, infine, che il semestre 31.05.2022 – 31.05.2023 è già stato valutato dal magistrato di sorveglianza di Torino con ordinanza 11.09.2024, per cui l’istanza va dichiarata inammissibile per il periodo corrente dal 30.11.2022- 31.05.2023.

Visti gli artt. 54 e 69 bis O.P.;

P.Q.M.

ACCOGLIE il reclamo proposto dall’imputato, sopra generalizzato, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pescara 9.12.2024 e concede, in suo favore, una riduzione della pena in esecuzione di giorni 90 per i semestri correnti dal 1.06.2023 al 31.05.2024;

DICHIARA INAMMISSIBILE l’istanza per il semestre 30.11.2022- 31.05.2023.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.