TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all’udienza del 3 aprile 2025,relativo a reclamo avverso il rigetto di istanza di liberazione anticipata disposto con ordinanza n. 2024/3188 del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 29.7.2024,proposto dall’imputato, attualmente detenuto presso la C.le di Lanciano in esecuzione della pena di aa 10 mesi 8 di reclusione inflitta con la sent. Corte di Appello di Napoli del 20.7.2022,in riforma della sent. GIP presso il Tribunale di Napoli del 25.11.2020; reati: artt. 416 bis, 644, 628 c. 3 c.p. – art. 7 d.l. 203/1991, art 629 commessi sino al 2016 e tutt’ora perduranti.

F.P. 26.6.20219 -25.2.2030

Esaminati gli atti ed udita la relazione, viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

Il detenuto propone per mezzo del proprio difensore, reclamo avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza di liberazione anticipata relativamente ai semestri ricompresi tra il 26.6.2019 ed il 25.12.2023.

Con l’impugnazione suddetta si evidenzia la regolare e partecipativa condotta osservata dal reclamante e che tale circostanza debba prevalere rispetto agli esiti delle richieste informative della DDA Napoli e della Questura di Napoli, da cui emergono perduranti collegamenti con la criminalità organizzata e che sono stati motivi fondanti del rigetto.

Il Collegio, valutati gli atti, ritiene che il reclamo possa essere accolto nella sua interezza per i motivi che seguono.

In primo luogo, si osserva che dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il magistrato di prime cure aveva in effetti basato la propria decisione sulle note della DDA Napoli dell’8.7.2024 nonché della Questura di Napoli dell’11.7.2024. In entrambe, emerge che l’imputato risulta essere intraneo al clan così come alcuni dei suoi familiari, che egli non ha mai reso dichiarazioni etero o auto accusatorie, pur non risultando notizie aggiornate in merito all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. In particolare, nella nota della DDA emerge che “allo stato, pur non risultando notizie aggiornate in merito alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, si rappresenta che il clan di cui fa parte il detenuto, risulta tuttora operativo nella zona di influenza, come emerge chiaramente dalla recente ordinanza di custodia cautelare, emessa nell’ambito del p.p. 28474/19, eseguita a carico del capo indiscusso del sodalizio e di suo figlio. In particolare, è emerso chiaramente come, nonostante il regime detentivo – rafforzato al 41 bis, padre e figlio, continuavano a dare disposizioni dal carcere, avvalendosi della collaborazione, in particolare, di un familiare, pure tratto in arresto in esecuzione della predetta ordinanza”. L’imputato è stato condannato per aver partecipato con altri, anche stretti familiari, ad un’associazione di tipo mafioso, rappresentativa di una confederazione tra organizzazioni camorristiche storicamente e attualmente operanti nella città e nella Provincia di Napoli oltre che su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, dalla nota della Questura emerge che l’imputato è stato tratto in arresto nel 2019 e risulta affiliato al Clan. Si aggiunge inoltre che alcuni dei congiunti del detenuto, tra cui i fratelli risultano essere stati condannati per reati associativi e tratti in arresto il 26.6.2019 in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere. Inoltre, con riferimento alla condanna che l’imputato sta espiando, si evidenzia che tutti i compartecipi fanno capo ad un’associazione di tipo mafioso rappresentativa di una confederazione tra organizzazioni camorristiche storicamente e attualmente operanti nella città e nella provincia di Napoli e su tutto il territorio nazionale, promossa, diretta ed organizzata dai vertici criminali delle consorterie con federate. In particolare, i soggetti quali capi, promotori e organizzatori e a loro volta dirigenti del gruppo confederato, nonché da soggetti quali capi, promotori e organizzatori e a loro volta dirigenti del gruppo confederato.

A ben vedere tali informative descrivono sì la perdurante vitalità dell’associazione criminale in seno alla quale l’imputato ha commesso i reati in esecuzione, ma occorre evidenziare che dalle stesse non emerge una perdurante appartenenza alla stessa ovvero elementi che possano in concreto indurre a ritenere che il detenuto vi abbia ancora contatti. A questo proposito, si osserva che l’imputato viene citato solo in relazione alle indagini che hanno poi condotto alla condanna, mentre le ulteriori informazioni aggiornate riguardano soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare.

Inoltre, ed in questa stessa prospettiva, dalla lettura della sentenza emerge che l’imputato è stato condannato in relazione a sei capi di accusa: capo 1) art. 416 bis c.p., accertato dal giugno 2012 al settembre 2013; capo 28) artt. 110- 81 cpv- 644 cp- art. 7 L. 203/1991, accertato dal 2012 al 201 3; capo 29) artt. 110 – 81 cpv- 629 ; 628 c. 3 cp- art. 7 L. 2023/1991; capo 43) artt. 110- 81 cpv- 644; 56-629; 628 c. 3 cp, – art. 7 L. 203/1991, accertato da Maggio 2012 fino a settembre 2012; capo 44) artt. 110- 81 cpv- 629; 628 c. 3 cp- art. 7 L. 203/1991, accertato da maggio 2012 fino al 2015; capo 45) artt. 110- 81 cpv- 644; 629; 628 c. 3 cp- art. 7 L. 203/1991, accertato dal giugno 2012 fino all’ottobre 2012.

L’attività principale di detta consorteria criminale, di cui l’imputato aveva il ruolo di coorganizzatore, consisteva nell’usura e riciclaggio di proventi illeciti provenienti da diversi settori merceologici e nel reimpiego di denaro e beni di illecita provenienza nonché nel recupero violento dei crediti, derivanti tanto dall’attività di usura che da quella di impiego, riciclaggio e reimpiego.

Compiuta tale premessa, occorre osservare che si tratta di contestazioni cd “chiuse” ossia con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita. Per tale motivo è onere del Tribunale verificare se vi siano elementi tali da indurre a confermare condotte concretamente sintomo di partecipazione o affiliazione che siano successive a tali date.

Come premesso, nulla emerge in questo senso posto che non risultano agli atti informazioni rispetto alla perdurante attualità dei collegamenti nel periodo in contestazione, non emergendo fatti nuovi e sopravvenuti rispetto al 2015 riguardanti direttamente la persona dell’imputato . Inoltre, sempre dalla lettura della sentenza, non emerge in alcun modo il coinvolgimento del condannato che sia successivo alla data fissata nel capo di imputazione.

A questo proposito, si evidenzia infine che dal certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli non risultano iscrizioni.

In secondo luogo, occorre valorizzare la condotta inframuraria e l’adesione all’opera di rieducazione che, esclusi i perduranti collegamenti con il sodalizio criminale, rappresentano i parametri principali di valutazione dell’istanza di liberazione anticipata.

In questo senso, la relazione di sintesi approvata il 31.10.2024, riferisce di un comportamento corretto, di un rapporto adeguato con operatori e compagni di detenzione e di costanza e perizia nello svolgimento dell’attività lavorativa. L’imputato rispetto all’illecito dichiara di aver sbagliato a non aver rifiutato la proposta del fratello che lo avrebbe invitato a richiedere soldi ad un cugino per un pregresso prestito. Ammette di aver commesso un gravissimo errore, sottolineando che all’epoca dei fatti aveva sottovalutato la gravità dell’agito criminoso.

Dall’osservazione psicologica emerge che l’imputato mostra la volontà di voler conoscere strumenti differenti da quelli finora utilizzati, al fine di poter riscrivere questi nuovi capitoli di vita in modo più positivo.

In tal senso,appare possibile lavorare ad una revisione critica di sé stesso nel momento in cui il detenuto mostrerà una maggiore propensione a rivedersi nel passato e a non giudicarsi rispetto alle scelte effettuate, ma comprendendole in un quadro di sé più ampio, all’interno del quale si renderà possibile ricollegare i pezzi di una storia di vita che, ad oggi,sembrano essere nascosti dietro il timore del giudizio.

In definitiva, per le motivazioni che precedono, si ritiene che il beneficio richiesto sia concedibile per tutti i semestri oggetto di istanza.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dall’imputatoe dispone la concessione al predetto di giorni 405 di liberazione anticipata in relazione ai nove semestri ricompresi tra il 26.6.2019 ed il 25.12.2023.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.