TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DELL’AQUILA
nel procedimento chiamato all’udienza del 3 aprile 2025, relativo al reclamo proposto in favore dell’imputato, attualmente ristretto in esecuzione della pena residua di anni 6 mesi 4 giorni 29 di reclusione come rideterminata dal Provvedimento di cumulo, avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Pescara in materia di liberazione anticipata.
Esaminati gli atti ed udita la relazione, viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento della riserva assunta
OSSERVA
Con l’ordinanza indicata il Magistrato di Sorveglianza di Pescara ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata con riferimento ai sette semestri ricompresi tra il 2.3.2021 e 1’1.9.2024 dichiarandola inammissibile poiché l’interesse sotteso alla domanda, ossia la concessione della detenzione domiciliare ex art. 1 I. 199/2010, non poteva in ogni caso essere soddisfatto atteso che nella medesima data l’istanza di misura era dichiarata parimenti inammissibile per superamento del limite massimo di pena da espiare. Con il reclamo la difesa evidenzia che anche con l’attuale fine pena, il detenuto sarebbe nei termini per poter richiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, mettendo in luce il buon comportamento e la partecipazione del detenuto al percorso penitenziario.
Il Collegio, preso atto dei contenuti del fascicolo e degli illeciti commessi, ritiene di dare seguito al reclamo poiché il Magistrato di prime cure, a fronte di un’istanza ammissibile alla luce della recente riforma sulla liberazione anticipata, avrebbe dovuto valutare nel merito quanto richiesto.
Dall’espletata istruttoria è emerso quanto segue.
La relazione comportamentale prodotta dall’Istituto riferisce che il detenuto ha fatto ingresso in Istituto il 17.03.2018, proveniente dalla Casa Circondariale di Avellino per motivi di sicurezza. In quanto a riflessione sui reati commessi, oggi il detenuto manifesta intenzione di non ricadere in errori, avendo capito che destinerebbe la sua vita a stare in carcere e, soprattutto, prende le distanze da gravi condotte afferenti le organizzazioni criminali del luogo, con cui è venuto a contatto a causa di uno dei fratelli. La sua partecipazione all’opera di rieducazione, tra lavoro, opera di volontariato, attività intramurarie e colloqui di riflessione e confronto con gli operatori ha favorito la sua comprensione degli errori commessi ed il desiderio di condurre per il futuro una vita libera. Il detenuto, di giovane età, presenta un’immagine di sé irrealisticamente positiva. Durante il colloquio si mostra collaborativo e disponibile, appare ottimista, allegro, sicuro di sé e pieno di progetti. Il pensiero è ben organizzato e l’umore è corrispondente al vissuto di privazione della libertà e durante i colloqui il ristretto fa spesso riferimento alla compagna e al figlio, ai quali è molto legato.
In merito al reato dichiara che nel 2016 ha perso li lavoro, a seguito del fallimento dell’azienda per cui lavorava e nel 2017 è stato tratto in arresto. La condotta deviante che si è manifestata in fase adolescenziale, è scaturita da un contesto familiare e socio-culturale a connotazione marcatamente deviante. Dagli atti risultano due infrazioni disciplinari, la prima risalente ai 18.01.2019 per la quale è stata irrogata la sanzione EAC per giorni 15, e la seconda al 27.06.2023 per la quale è stata irrogata la sanzione dell’EARS per giorni 5.
Rispetto alle informazioni riguardanti profili di pericolosità si evidenzia che non emergono procedimenti pendenti presso l’interrogata Procura di Bari e che dall’Informativa della Questura di Bari dell’l 1.3.2025 risulta che a carico dell’imputato che pure annovera un importante passato criminale, non emergono agli atti elementi per definire una pericolosità sociale attuale a causa del lungo periodo di detenzione.
La Questura evidenzia inoltre alcune operazioni della DDA di Bari e della Squadra mobile in cui il detenuto è stato coinvolto insieme ad altri soggetti, anche familiari, esponenti del clan i quali sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il detenuto fa infatti parte di un contesto familiare inserito nella criminalità organizzata ed ha iniziato a delinquere in giovane età.
Tuttavia, le richiamate operazioni riguardano fatti oggetto di condanna e riguardano l’operazione relativa alla condanna della Corte d’Appello di Bari del 20.4.2020per associazione di stampo mafioso e violazione legge sulle armi per episodi risalenti al 2014 con contestazione aperta e l’operazione in seno alla quale il detenuto è stato condannato con sentenza GIP presso il Tribunale di Bari, tra gli altri, per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/1990, commesso dalla data del 2014.
In definitiva, alla luce del corretto comportamento carcerario e della volontà di distaccarsi dal contesto di appartenenza ed in assenza di elementi che possano allo stato dimostrare una perdurante legame con il clan, il Collegio ritiene che il reclamo debba essere accolto, seppure in via parziale, tenuto conto dell’infrazione disciplinare del 27.6.2023, che inficia il semestre 2.3.2023 – 1.9.2023.
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo avanzato dall’imputato in relazione ai semestri intercorrenti tra il 2.3.2021-1.3.2023 ed il 2.9.2023 -1.9.2024 per un totale di 6 semestri e per l’effetto concede giorni 270 a titolo di liberazione anticipata;
RIGETTA il reclamo in relazione al semestre 2.3.2023-1.9.2023
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e quanto di sua competenza.

