TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25/02/2025 nel procedimento avente ad oggetto: reclamo ex art. 30 bis O.P avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di Permesso Premio (art. 30 ter O.P.) proposta dall’imputato, detenuto, in espiazione del titolo SIEP in data 21.07.2016 della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere di unificazioni pene concorrenti del 21.07.2016 di cui alle sentenze Tribunale Napoli del 3.12.2012 (fatti accertati nel luglio 2007) e Tribunale S.M.C.V. del 21.10.2014 (fatti accertati dalla data del 2010) per i reati di cui agli artt. 416 bis co. 1, 2, 3, 5, 6 e 8 c.p. e 110, 81 c.p., artt. 10, 12 e 14 I. 497/74 e 7 legge 203/91, anni 20 di reclusione di cui gg. 20 presofferti in 20.09.2011 in Castel Volturno D.P. 29.11.2011 F.P. 03.10.2028

OSSERVA:

In data 17 giugno 2024 l’imputato ha avanzato istanza di permesso premio, il successivo 20.06.2024 il MS Viterbo ha emesso una declaratoria di inammissibilità, ritenendo non concretati i presupposti di legge legittimanti, evidenziando in particolare l’ostatività dei titoli in esecuzione, in relazione ai quali, testualmente: “l’imputato non ha dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alle condanne, né comprovato l’impossibilità di adempimento, atteso il qualificato lavoro svolto durante la detenzione e la disponibilità dei redditi da lavoro del nucleo familiare acquisito”. Il Difensore ha allegato i diversi permessi premio di cui ha usufruito l’istante nell’ultimo periodo, all’esito della valutazione rafforzata formulata dal T.S. L’Aquila con l’ordinanza del 22.08.2023, in cui viene dato atto del superamento del regime pregiudizievole previsto per i reati di cui all’art. 4 bis prima fascia O.P., non emergendo dall’istruttoria espletata dati oggettivi e concreti idonei a fondare un giudizio in ordine all’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, né il pericolo di ripristino degli stessi, sottolineando l’assenza di un tenore di vita elevato, sì da escludere un sostentamento economico da parte dell’organizzazione.

Nulla quaestio in ordine al rispetto del limite temporale di cui all’art. 30 ter co. 4 O.P. Deduce il Difensore che il condannato aveva già beneficiato di permessi premio mentre era ristretto presso la CC di Lanciano, presso la quale era detenuto dal 29.11.2011, ed aveva ormai scontato il quantum di pena previsto per l’ammissione al beneficio. Nel corso della lunga permanenza in carcere la condotta risultava regolare e partecipativa del percorso rieducativo e risocializzante, aveva preso consapevolezza del disvalore delle proprie condotte e della gravità dei fatti per i quali era stata pronunciata condanna, all’esito di una revisione critica delle condotte anteatte, come confermava anche la concessione di 951 gg. complessivi di liberazione anticipata, inoltre da tempo svolgeva attività lavorativa all’interno dell’istituto. I permessi ripristinati da T.S. l’Aquila con l’ordinanza citata del 22.08.2023 all’esito dell’istruttoria “rafforzata” e, successivamente, di nuovo concessi dal M.S. L’Aquila, avevano avuto buon esito, di talchè non si ravvisano motivi per interrompere la progressione trattamentale ormai in atto. Rievocava la giurisprudenza della S.C. in ordine alla valenza trattamentale e risocializzante dell’istituto anche ai fini del mantenimento delle relazioni familiari, in un’ottica di graduale reinserimento nel consesso sociale. Contestava le conclusioni cui era pervenuto il M.S. di Viterbo alla luce della citata ordinanza del 22.08.2023 del T.S. L’Aquila, che aveva anche riconosciuto l’impossibilità del detenuto di adempiere alle obbligazioni civili e a qualsiasi altro obbligo di riparazione pecuniaria. Ha aggiunto il difensore che l’ imputato durante la sua lunga detenzione ha aderito all’offerta trattamentale e profittato di tutte le opportunità trattamentali, serbando una condotta esente da rilievi disciplinari. Agli atti le relazioni di sintesi del 22 maggio 2018, del 12 maggio 2022 e del 15 maggio 2023, in cui viene dato atto che si tratta della sua prima esecuzione pena, sia pure per una condanna di lunga durata (in esecuzione due titoli, ciascuno per l’irrogazione di dieci anni di reclusione), in precedenza aveva sofferto una custodia cautelare per nove mesi (nel 1989) con condanna ad anni 2 mesi 8 per traffico di stupefacenti. La condotta intramuraria è regolare e partecipativa, ha conseguito il diploma di licenza media, svolge periodicamente attività lavorativa come addetto alle pulizie, inserviente in cucina e addetto alla distribuzione del vitto, ha partecipato ad un laboratorio teatrale nel 2013 e a un corso di formazione per essere inserito nella lavorazione dolciaria, presta regolarmente, ormai da cinque anni, la sua attività all’interno del sito produttivo della s.r.l. esistente in istituto, con impegno e apprezzamento dell’azienda. La condotta è adeguata al contesto e l’imputato vive la pur lunga detenzione con equilibrio e serenità. La moglie, che era all’oscuro delle sue condotte devianti e ha avuto una forte reazione di avversione una volta appreso delle sue scelte, unitamente ai due figli maggiorenni lo supporta ed è disponibile a sostenerlo in caso di concessione di benefici. Non risultano carichi pendenti o sopravvenute nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione emesse nei suoi confronti. L’istruttoria espletata non ha introdotto elementi che lascino propendere per la sopravvivenza di legami con il clan di appartenenza. Il dato relativo alla militanza dell’imputato alla criminalità organizzata non è dunque attualizzato. I familiari presso i quali verrebbe a fruire del beneficio non risultano abbiano mai gravitato in ambienti criminogeni. Osserva il Collegio che il permesso premio, pur non rientrando tra le misure alternative alla detenzione, riveste una funzione pedagogico-propulsiva e rappresenta uno strumento cruciale ai fini del trattamento, in quanto consente un iniziale reinserimento del detenuto nella società. A tal fine la S.C. in plurime pronunce ha sottolineato che la revisione critica del condannato sulle condotte devianti è certamente un elemento importante, ma non può costituire un elemento ostativo ai fini del giudizio prognostico il mancato completamento del processo di rielaborazione critica del vissuto, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo ( cfr., ex plurimis, Cass. Sez. I, 26557 del 10.05.2023). I giudici di legittimità hanno reiteratamente affermato, in riferimento alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale – che è beneficio penitenziario ben più consistente del permesso  premio e che implica, rispetto al permesso premio, un approfondimento maggiore del percorso trattamentale in ragione del principio di progressività – che “ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto… non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato” (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 7873 del 18.12.2023; Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019). (Il nucleo familiare, si è di recente trasferito in un’abitazione di proprietà dei figli, trasferimento motivato dalla scelta di recidere definitivamente ogni legame con il passato. Rispetto ai reati commessi l’imputato ammette la sua responsabilità, la scelta deviante sarebbe seguita al progressivo avvicinamento al capo-clan, proprietario di un locale concessogli in locazione per l’esposizione di mobili relativa alla sua attività di commerciante. I contatti si facevano sempre più stringenti con l’uomo, al punto che assumeva un ruolo importante nella consorteria criminale, veniva in rapporto anche con membri di altre associazioni camorristiche, tanto che le sue condanne erano relative alla partecipazione ad associazioni differenti. l’imputato nega di aver mai assunto il ruolo apicale che gli viene riconosciuto in sentenza. La partecipazione alle molte attività trattamentali testimonia ad avviso degli operatori il suo positivo atteggiamento. E’ molto gratificato dalla costante presenza dei familiari, scevri da qualsiasi coinvolgimento in associazioni malavitose. Il programma di trattamento allegato alla relazione del maggio 2023, alla luce della positiva evoluzione personologica e della revisione critica in atto, conferma la previsione dei permessi premio, prima in loco e nel prosieguo presso la residenza familiare. All’esito delle due ordinanze della Consulta (ved. infra) e del monito in esse contenute, è intervenuto il legislatore con il d.l. 162/2022 convertito in legge 199/2022, che ha modificato notevolmente il testo dell’art. 4 bis, aggiornando in maniera significativa la disciplina prevista per taluni dei delitti ostativi. Al riguardo, debbono ricordarsi nel 2019 la condanna pronunciata dalla Corte E.D.U. c/o l’Italia per violazione art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 13 giugno 2019, Viola c/ Italia) e la ordinanza della Corte di Cassazione che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 58 ter e dell’art. 2 della legge 203/91 in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Costituzione, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. La Consulta, investita della questione, ha rinviato per due volte la decisione (ordinanze 97/2021 e 1222/2022), rilevando che la vigente disciplina dell’ergastolo ostativo, superabile solo con la collaborazione, si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione e 3 della C.E.D.U., anche se sottolineava il rischio che poteva derivare dall’accoglimento immediato della declaratoria di illegittimità, che avrebbe potuto costituire un vulnus nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata. All’esito delle due pronunce della Consulta, avendo la Corte fissato la data dell’8 novembre 2022 quale termine ultimo di intervento del legislatore, è stato varato il d.l. 162, in vigore dal 31 ottobre 2022, che ha introdotto alcune modifiche all’art. 4 bis O.P. per l’adozione di una nuova disciplina dell’istituto al fine di ricondurlo a conformità alla Costituzione.

E’ stata introdotta una complessa disciplina che, pur mantenendo il principio di fondo del doppio binario penitenziario, consente anche in caso di condannati per reati di cui alla prima fascia dell’art. 4 bis, O.P. il superamento della presunzione assoluta di ostatività anche in assenza della collaborazione con la giustizia, fondato però su condizioni e presupposti specifici, con onere di allegazione e documentazione a carico del condannato. Tra i delitti ostativi anche quelli che risultino in virtù delle statuizioni del giudice della cognizione o della esecuzione collegati dal vincolo teleologico, ovvero reati diversi da quelli ostativi, ma a questi ricollegati con nesso finalistico, in quanto risultino commessi per eseguire o occultare uno dei delitti ostativi, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo, ovvero l’impunità di detti reati. Come detto, il comma I-bis, ha subìto profonde modifiche, in particolare il d.l. ha eliminato, quale alternativa alla collaborazione effettiva, le ipotesi di cosiddetta collaborazione impossibile o inesigibile.

L’ 1-bis.1. dispone una disciplina differenziata per la concessione dei benefici ai detenuti condannati per i cosiddetti delitti di seconda fascia ovvero quelli che, pur non essendo espressione della criminalità organizzata, sono comunque attinti dal regime ostativo come è il caso di alcuni reati contro la libertà individuale (artt. 601, 602, 609 octies c.p.) o del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Peraltro, l’unica vera differenza con i reati di prima fascia consiste nel fatto che in relazione a tali delitti non è prevista l’estensione del regime ostativo in presenza del nesso teleologico, mentre la procedura per ottenere i benefici premiali, volta ad escludere «l’attualità di collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso», è sostanzialmente la medesima. In assenza di collaborazione, per ottenere i benefici premiali i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis, 1 comma, devono dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, e sono tenuti ad allegare elementi «diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» tali da consentire di escludere «l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata». Al fine della concessione dei benefici va, infine, accertata la sussistenza d’iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Il provvedimento si premura, altresì, di precisare che i benefici possono essere concessi ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis solo se «tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato», confermando che i detenuti ristretti in regime di 41-bis sono esclusi dai benefici penitenziari. Infine, il decreto-legge modifica i presupposti della liberazione condizionale stabilendo che, per esservi ammessi, i detenuti devono aver scontato almeno due terzi della pena temporanea o trent’anni in caso di ergastolo, e non più ventisei come in precedenza. Per inciso, la previsione di un periodo di detenzione superiore ai 25 anni per accedere alla liberazione condizionale, si pone in palese contrasto con i principi espressi dalla Corte EDU in materia di umanità del trattamento sanzionatorio. Va ricordato che la Corte Costituzionale nell’ordinanza 97 /2021, con la quale aveva sollecitato il Parlamento a intervenire sulla materia, aveva affermato che nella disciplina allora vigente ciò che si poneva in contrasto con i principi costituzionali era la previsione di una presunzione assoluta di pericolosità fondata sul presupposto della mancata collaborazione. In tale occasione la Corte Costituzionale aveva precisato che la nuova regolamentazione, in luogo di tale presunzione, avrebbe dovuto prevedere un iter istruttorio volto a sondare le ragioni della non collaborazione del detenuto al fine di verificare se il silenzio sia effettivamente riconducibile ad un perdurante legame del detenuto con l’organizzazione criminale. Anche nella recente sentenza n. 20 del 2022 la Corte Costituzionale ha ribadito che la regola probatoria rafforzata a carico dell’ergastolano non collaborante si giustifica per la necessità che venga esclusa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Secondo l’articolo 3 del d.l. 162, convertito nella legge 199 del 2022, le nuove disposizioni riguardanti i benefici penitenziari si applicano ai reati commessi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 162 del 2022. Ciò significa che le modifiche non si applicano in modo retroattivo ai reati previsti dal comma 1 dell’art. 4 bis commessi prima di tale data. Per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, viene prevista una disciplina transitoria che mira a garantire una corretta applicazione delle nuove norme senza penalizzare eccessivamente i detenuti. In particolare, la norma recita, testualmente: ” Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 dell’art. 4 bis[1] e la liberazione condizionale possono essere concessi purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell’ergastolo, ai fini dell’accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ), del presente decreto, purchè siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva … “. Dunque, risulta particolarmente incisivo l’intervento volto al superamento della presunzione assoluta di pericolosità che caratterizzava il precedente regime ostativo, superabile in precedenza solo da una condotta collaborativa. Il d.l. 162, conv. nella legge 199/22, sostituisce integralmente il comma 1 bis dell’art. 4 bis O.P., introducendo una nuova disciplina per la concessione dei benefici penitenziari o della liberazione condizionale in assenza di positiva collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter O.P .. La normativa volta al superamento della presunzione assoluta distingue un primo gruppo di reati, ovvero le fattispecie di terrorismo anche internazionale o eversione dell’ordine democratico, connotazione mafiosa del delitto o il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al contrabbando di tabacchi o alla tratta di esseri umani. In siffatte ipotesi i condannati per tali reati commessi dopo la data di entrata in vigore del citato d.l. 122/2022 possono accedere ai benefici pure in assenza di collaborazione purché assolvano a oneri dimostrativi precisi, particolarmente severi, ovvero devono:

            a) dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna ovvero l’assoluta impossibilità di adempimento;

            b) allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione all’opera trattamentale e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto in cui il reato è stato commesso, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

Al positivo riscontro di tali elementi il giudice verifica anche la sussistenza di iniziative dell’interessato in favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Al riguardo la S.C. nella sentenza della Sezione V, n. 33693del 28.06.2024 ha sottolineato, testualmente”: “in tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.1. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l’autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall’altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all’individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell’insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione)”. (In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.). Per quanto concerne in particolare la posizione dell’odierno reclamante, condannato per reati “ostativi” commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge del 2022, una volta eliminata dal T.S. L’Aquila l’ostatività prevista dall’art. 4 bis con le precisazioni su riportate in relazione al regime transitorio, è evidente che escludere nuovamente l’imputato dal beneficio del permesso premio si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di cui all’art. 27 della Carta fondamentale, venendosi a determinare una regressione nel trattamento per fatto non imputabile al condannato.

Dopo la pronuncia del T.S. L’Aquila già ricordata, che accogliendo il reclamo proposto ex art. 30 bis O.P., ha concesso un primo permesso premio per sei ore con esenzione dalla scorta, l’imputato ha in seguito reiteratamente fruito del beneficio concessogli dal M.S. de L’Aquila, in particolare con decreti in data 14 ottobre 2023, (per due giorni), 11 dicembre 2023 (per 5 gg.), 7 febbraio 2024 (per gg. 1 O), senza mai dare adito a rilievi. La Tenenza CC con nota del 3 giugno 2024 ha confermato la disponibilità all’accoglienza della moglie e l’idoneità del domicilio indicato, ove vivono anche i figli della coppia, evidenziando che non risultano controindicazioni.

Conseguentemente, in considerazione del principio di non regressione del percorso rieducativo, sussistendo i presupposti di legge alla luce dell’ordinanza “rafforzata” del T.S. L’Aquila del 22 agosto 2023, visto il parere favorevole formulato dal Direttore “per continuità trattamentale” e la previsione in sede di proposta trattamentale di “un progressivo ed armonico reinserimento del detenuto nella società”, si impone l’accoglimento del reclamo e la concessione di un permesso premio con le prescrizioni meglio precisate nella parte dispositiva.

P.Q.M.

Sentito il conforme parere del P.G.;

Visti gli artt. 30 bis, 30 ter, 4 bis O.P., 666, 678 c.p.p.;

ACCOGLIE

il reclamo proposto, in premessa generalizzato, avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di Permesso Premio, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di VT con provvedimento in data 20.06.2024, e

CONCEDE

all’imputato un permesso premio della durata di gg. 12 ( dodici) da trascorrere presso il domicilio indicato, ove abita la moglie.

FISSA

Le seguenti prescrizioni:

            1) Il detenuto, libero nella persona, sarà prelevato dall’istituto da un familiare che lo accompagnerà costantemente durante il permesso premio raggiungendo per la via più breve il luogo di domicilio;

            2) Obbligo di non allontanarsi dal familiare che lo preleverà all’uscita dall’istituto e lo accompagnerà costantemente per tutta la durata del permesso;

            3) Divieto di avere contatti con persone che non siano prossimi congiunti;

            4) Divieto di allontanarsi dal domicilio, ove soggiornerà in regime di detenzione domiciliare, dalle ore 20:00 alle ore 08:00;

            5) Obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati che non siano prossimi congiunti;

            6) Divieto di fare uso di sostanze stupefacenti o di sostanze alcoliche;

            7) Divieto di allontanarsi dal Comune di destinazione se non per fare rientro in istituto, sempre accompagnato da un familiare per la via più breve;

            8) Al rientro in istituto il detenuto sarà sottoposto ad esami per accertare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche;

La Direzione dell’Istituto provvederà ad allegare copia del presente provvedimento al fascicolo personale del detenuto e a determinare la decorrenza del permesso – decorsi 15 gg. dalla data di comunicazione al P.M., salvo che vi sia rinuncia al reclamo da parte del P.M. – facendo precisare allo stesso itinerario, mezzi di locomozione, informandone preventivamente la competente Autorità di Pubblica Sicurezza delegata ai controlli ed invitando questa ad eseguire l’opportuna vigilanza.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025


[1]     estendendo l’ambito di operatività, limitato nel d.l. alle sole misure alternative alla detenzione