TRIBUNALE DI VARESE

SENTENZA

Nei confronti dell’imputato elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Detenuto PAC, presente in collegamento a distanza difeso di fiducia dall’avvocato

reato p. e p. dall’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 75, illecitamente deteneva occultato sulla propria persona un involucro trasparente di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata positiva al narcotest) del peso di 0,19 grammi lordi, sostanza che per quantità e modalità di conservazione, nonché per le circostanze dell’azione (rinvenimento di euro 60,00 in banconote di piccolo taglio), appare destinata ad uso non esclusivamente personale.

In Varese il 15.12.2021.

CONCLUSIONI delle PARTI

P.M.: chiede l’assoluzione essendo il fatto non punibile per particolare tenuità del fatto

DIFESA: si associa alla richiesta del PM

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta del 7.3.2024 il Pubblico Ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione al reato meglio descritto in epigrafe.

All’udienza del 10.10.2024, l’udienza è stata rinviata per le ragioni meglio indicate nell’ordinanza allegata al verbale d’udienza.

All’udienza del 30.1.2025, verificata la regolare costituzione delle parti, esse hanno rassegnato le rispettive conclusioni, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all’esito della stessa, ha pronunciato la presente sentenza.

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Ritiene questo Giudice che nei confronti dell’imputato si imponga pronuncia di non luogo a procedere in ordine al reato a lei ascritto perché il fatto, pur sussistente, risulta non punibile per particolare tenuità dell’offesa.

Si tratta della detenzione di una dose di cocaina, la cui destinazione allo spaccio si desume agevolmente dal contesto in cui è avvenuto il sequestro della sostanza:

    • prima della perquisizione, l’imputato era stato visto cedere hashish a un altro soggetto (che confermava la circostanza);

    • sul telefono cellulare dell’imputato erano presenti alcuni scambi di messaggi Whatsapp, di cui un vocale in cui un soggetto gli chiedeva “Oh zio ciao ci sei per 20 euro?”, il tutto mentre sul telefono arrivavano telefonate da parte di altri acquirenti;

    • l’imputato è stato trovato in possesso di denaro contante di vario taglio, la cui provenienza non ha saputo giustificare.

del reato contestato.

Pur essendo il reato provato in tutte le sue componenti costitutive, ritiene il Giudice che il fatto ascritto all’imputato possa ritenersi di speciale tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p..

Non vi è dubbio che tale istituto possa trovare applicazione al reato in contestazione e che il Giudice, ai fini della sua applicazione, possa prendere in considerazione profili diversi rispetto a quelli per ritenere il fatto di lieve entità. In tal senso, si richiama la seguente massima giurisprudenziale: “In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta” (Cass. Sez. III, n. 18155 del 16/04/2021 Ud. (dep. 11/05/2021) Rv. 281572).

Pur a fronte dei precedenti penali dai quali l’imputato è gravato, non può non valorizzarsi la scarsa offensività della condotta, si tratta della detenzione di un quantitativo assolutamente esiguo, 0,19 gr, quantità francamente al limite dell’irrisorio.

Vanno comunque ordinate la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro (ex artt.

85 e 87, d.P.R. n. 309/90).

Diversamente, essendo l’imputato chiamato a rispondere della sola condotta di detenzione dello stupefacente (e non anche di cessione), ed essendo il fatto a lui contestato qualificabile come di lieve entità ai sensi dell’art. 73 co. 5 d.p.r. 309/1990 (con conseguente inapplicabilità delle ipotesi di confisca per sproporzione ex art. art. 85-bis d.p.r. 309/1990), va disposta la restituzione all’imputato del denaro in sequestro, non essendovi prova che lo stesso sia profitto del reato; così come vanno restituiti il borsello e il telefono cellulare, non impiegati per la commissione del reato di detenzione.

Visto l’art. 425 c.p.p.

P.Q.M.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato a lui ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Varese, 30.1.2025