TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA
ORDINANZA
nel procedimento chiamato all’udienza dell’11 febbraio 2025 e relativo alla richiesta di concessione
del seguente beneficio:
1) affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, richiesta avanzata dal soggetto, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale (titolo in esecuzione: cumulo della Procura della Repubblica di Varese in data 12.10.2023 pena anni 9 mesi 4 di reclusione decorrenza pena: 14.7.2023 – fine pena: 3.11.2028)
Esaminati gli atti ed udita la relazione, viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento dell’adottata riserva,
OSSERVA QUANTO SEGUE
In via preliminare, bisogna rilevare l’ammissibilità dell’istanza di affidamento ex art. 94 DPR 309/1990 poiché non vi sono elementi preclusivi per la concessione del beneficio, non eccedendosi il limite previsto dall’art. 94 comma 1 DPR 309/1990 (anni 4 posto che il titolo in esecuzione è relativo anche a reati di tipo ostativo ovvero rapina aggravata, resistenza a PP.UU., furto aggravato, detenzione di droga, tentato furto, commessi tra il 2013 ed il 2023).
Nel merito, sono state offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento ex art. 94 D.P.R. 309 /90, essendo stata acquisita in atti idonea documentazione del S.E.R.D. del 31.10.2024 attestante lo stato attuale di tossicodipendenza
(“dipendenza da uso di oppiacei in ambiente controllato”) e la disponibilità all’accoglienza da parte della Comunità Terapeutica, al fine di espletare il programma terapeutico – per lui predisposto – di disassuefazione psicofisica da sostanze psicotrope;
La certificazione del Serd datata 31.10.2024 conferma la diagnosi sopra riportata ed evidenzia l’idoneità del programma terapeutico elaborato.
Le informazioni fornite con nota del COMM. PS del 30.11.2024 evidenziano l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata nell’attualità; il certificato dei carichi pendenti, acquisito presso la Procura della Repubblica di Napoli, non evidenzia alcun procedimento penale in corso.
Vi è agli atti nota del 29.10.2024 della suddetta comunità in cui si manifesta la disponibilità ad accogliere il prevenuto e che è stato prodotto programma terapeutico individuale con inserimento in comunità alloggio a firma del responsabile della comunità, che gestisce la struttura comunitaria.
Nella relazione di sintesi del 10.12.2024 si evidenziano importanti note favorevoli sul conto del soggetto, il quale non presenta problematiche psicopatologiche e si mostra sincero sulla reale volontà di cambiare vita e di superare la sua condizione di tossicodipendenza, alla base di tutte le sue devianze e dei reati commessi. Sussiste un evidente e non strumentale processo di revisione critica degli agiti criminosi per fatti di gelosia nei riguardi della moglie e del presunto amante. L’Equipe conclude per la concessione della misura richiesta e per l’inserimento in comunità terapeutica residenziale.
Pertanto, alla luce degli elementi sinora illustrati, ritiene il Tribunale che sia certamente opportuno procedere ad un trattamento di rieducazione nell’ambito di un programma residenziale riabilitativo, da svolgersi presso la suddetta comunità terapeutica; alla luce dell’istruttoria svolta, e soprattutto tenuto conto dell’elevata rinnovata motivazione del soggetto nell’affrontare la condizione tossicomanica, ed altresì dei progressi registrati sia sotto il profilo della regolarità comportamentale che della partecipazione al trattamento, è possibile compiere una prognosi positiva in favore del condannato, tale da far ritenere che la misura richiesta, attraverso le prescrizioni adottate, sia la più idonea a favorire il reinserimento sociale ed a prevenire il pericolo di commissione di altri reati. La circostanza che lo stesso
sia, inoltre, in carico al SERT interno evidenzia come la condizione di dipendenza non sia insorta in modo strumentale e, del resto, l’alta motivazione ravvisata dal detenuto ad intraprendere il percorso riabilitativo dall’Equipe di osservazione, non possano che far prevalere l’esigenza di recupero del soggetto.
P.Q.M.
ORDINA
che il soggetto sia affidato in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/1990 presso la comunità terapeutica, per il restante periodo della pena da scontare e che l’esecuzione della pena avvenga, sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza, nell’osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI
1. obbligo di attenersi scrupolosamente al programma terapeutico predisposto dalla suddetta comunità;
2. divieto di allontanarsi dalla comunità senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza competente, ove il medesimo è domiciliato (comunità terapeutica se non in compagnia degli operatori ed esclusivamente per esigenze legate allo svolgimento del programma terapeutico, fatta salva la comunicazione all’Autorità di P.S.;
3. divieto di accompagnarsi a pregiudicati o tossicodipendenti o a persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, e di frequentare locali pubblici che siano ritrovo abituale di detti soggetti;
4. divieto di detenere o di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
5. divieto di detenere o assumere sostanze stupefacenti e di abusare di sostanze alcoliche;
6. obbligo di tenersi in contatto periodicamente con l’UEPE del luogo dove la prova si svolge con la frequenza che verrà indicata dagli operatori del Centro stesso;
7. obbligo di tenere buona condotta;
8. non guidare veicoli a motore.
L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla condizione che l’affidato sottoscriva il verbale contenente le prescrizioni suindicate, con impegno a rispettarle, e si delega, per la formazione del predetto verbale, la Direzione della Casa Circondariale, che provvederà a rimetterne copia al Tribunale di Sorveglianza ed al Magistrato di sorveglianza competente, che si indica in quello di Pescara.
Si comunichi alle parti interessate e si trasmetta alle Autorità competenti ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 354/75.
Cosi deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025.

