CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA

Vista l’istanza con cui ha chiesto, tramite il difensore, l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati di cui alle seguenti sentenze:

1) sentenza del Tribunale di Pescara del 4/12/2014;

2) sentenza del GIP del Tribunale di Pescara del 11/7/2017;

3) sentenza di questa Corte di Appello del 8/6/2018;

4) sentenza di questa Corte di Appello del 27/6/2019;

5) sentenza di questa Corte di Appello del 20/9/2019;

6) sentenza di questa Corte di Appello del 7/12/2020;

7) sentenza di questa Corte di Appello del 10/1/2022;

8) sentenza di questa Corte di Appello del 5/7/2022;

9) sentenza di questa Corte di Appello del 28/6/2022;

10) sentenza di questa Corte di Appello del 19/9/2022;

considerato che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (v.  Cass.  n. 18037/04, Cass.  n. 6553/96), per l’applicazione della continuazione   nella fase esecutiva, ai fini della identificazione della unicità del disegno criminoso, si richiede la progettazione sin dall’origine di una serie ben individuata di illeciti già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, non essendo, all’uopo, sufficiente un generico intendimento a porre in essere determinati reati;

considerato che i reati di cui alle menzionate sentenze sono stati commessi in un ampio arco temporale, ovvero dal novembre 2011 al gennaio 2018 e sono solo in parte omogenei e lo stato di tossicodipendenza dell’istante può essere riconosciuto dal gennaio 2006 al novembre 2015, periodo in cui il medesimo stato preso in carico e seguito dal Sert di Pescara, come da documento prodotto;

ritenuto che i reati di cui alle sentenze del GIP Tribunale Pescara del 11/7/2017 ovvero maltrattamenti contro familiari, e di questa Corte del 28/6/2022, ovvero minacce, lesioni personali e violazione di domicilio, non possono essere riuniti in continuazione con i rimanenti delitti, perché non omogenei rispetto a questi ultimi, tutti contro il patrimonio;

considerato che i reati di cui alle sentenze n.  1, 4 e 7 possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, attesa la loro omogeneità, tutti contro il patrimonio, e la vicinanza temporale delle condotte, tutte tra il marzo ed il novembre 2014, ciò che consente di ritenere che tutti i menzionati reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mentre i reati di cui alla sentenza n.  6,  benché di natura  omogenea,  non  possono  essere  riuniti  ai  predetti, atteso l’eccessivo   lasso temporale  intercorso  fra gli stessi, ovvero oltre due anni, periodo che non consente di presumere   che  tutti  i   reati  siano  stati  determinati   da  una  originaria  ideazione  ed abbiano  fatto parte  di un unico programma  delittuoso  deliberato  sin dall’inizio nelle sue  linee  essenziali,  ossia  sin  dal  novembre  2011,  quando  tutti  gli  altri  sono  stati commessi  dal marzo  2014  e ciò malgrado  lo stato di tossicodipendenza dell’istante, che    comunque    costituisce    solo    uno    dei    parametri    di   valutazione    ai     fini dell’ applicazione   della disciplina   della   continuazione   e  che  non  può   prevalere quando,  come nella  specie,  la distanza  temporale  rispetto  agli altri  reati  commessi troppo ampia;

considerato che anche i reati di cui alle sentenze n.  3, 5, 8 e 10 possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, attesa la loro omogeneità, tutti contro il patrimonio, e la vicinanza temporale delle condotte, tutte tra il settembre 2017 ed il gennaio 2018;

ritenuto che, quanta al primo gruppo di reati, essendo più grave la condanna di cui alla sentenza di questa Corte del 27/6/2019, la pena ivi stabilita (anni 1, mesi 6 ed euro 300), avuto riguardo agli elementi indicati dall’art.  133 c.p, va aumentata di mesi 4 di reclusione ed euro 60 di multa per i fatti di cui alla sentenza n.  1   e di mesi 2 ed euro 40 per i fatti di cui alla sentenza n.  7, così per una pena complessiva finale pari ad anni due di reclusione ed euro 400 di multa;

ritenuto che, quanta al secondo gruppo di reati, essendo più grave la condanna di cui alla sentenza di questa Corte del 20/9/2019 ed essendo stata contestata la recidiva reiterata, la pena ivi stabilita (anni 4, mesi 4 ed euro 3.400) va aumentata complessivamente almeno di un terzo, ai sensi del quarto comma dell’art. 81 c.p, e, dunque, di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa per ciascuno dei fatti di cui alle sentenze n.  3, 8 e 10, e così per una pena complessiva finale pari ad anni 5, mesi 10 di reclusione ed euro 7 .000 di multa;

acquisito il parere contrario del P.G e visto l’art.  671 c.p.p.

P. Q. M.

Riunisce  sotto il vincolo della continuazione  i  reati di cui alle sentenze del Tribunale di  Pescara   del  4/12/2014,  irrevocabile   il  25/4/2015,   della  Corte  di  Appello  di L’Aquila  del  27/6/2019,   irrevocabile   il  31/10/2019,   e  della  Corte  di  Appello  di L ‘Aquila   del  10/1/2022,   irrevocabile   il  14/6/2022,   e,  per  l’effetto,   determina  nei confronti  del soggetto, quale unica pena  da espiare per tutti i  predetti reati, quella di anni due di reclusione ed euro 400 di multa.

Riunisce  sotto il vincolo della continuazione  i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello  di L’Aquila del 8/6/2018,  irrevocabile il 4/12/2019, della Corte di Appello di L ‘Aquila  del 20/9/2019,  irrevocabile  il 14/9/2020,  della Corte di Appello di L’ Aquila del  5/7/2022,  irrevocabile  il  24/5/2023,  e  della  Corte  di  Appello  di L’ Aquila  del 19/9/2022,  irrevocabile  il 20/6/2023,  e,  per  l’effetto, quale unica pena da espiare  per tutti i  predetti reati, quella di anni cinque, mesi dieci di reclusione  ed euro 7.000 di multa.

Rigetta per il resto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in L’ Aquila, il 16/12/2024

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

COMUNICAZIONE NUOVO RESIDUO PENA Ordine di scarcerazione per Rideterminazione della Pena

Rideterminazione della pena a seguito di ordinanza ex. art. 671 c.p.p. e art 81 c.p. (condannato in Espiazione Pena in Regime Carcerario)

Il Procuratore Generale

Letti gli atti di esecuzione del soggetto condannato con la Sentenza n. 2230/2022 – Reg. Gen. n.  149/2021 -R.G.N.R. n. 7096/2017, emessa in data 19•09-2022 da Corte D’Appello di L’AQUILA, in riforma della sentenza n.  1868/2020 in data 11-11-2020 Tribunale Ordinario PESCARA – definitiva il   20-06-2023 (la Corte Suprema di Cassazione dichiara con ordinanza n. 9561/2023 in data 20-06-2023 inammissibilità del ricorso), assorbita nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso da questo Ufficio in data 03-11-2023

Stato di Esecuzione:

Provvedimento di unificazione di  pene concorrenti (con contestuale Ordine di Esecuzione Condannato Detenuto) emesso in data 03-11-2023 Pena residua da espiare:  Reclusione  Anni 21  Mesi  4 Giorni 4 Multa Euro 7182 Decorrenza pena:  02-01-2020 Scadenza pena:  26-03-2040 Totale Liberazione  Anticipata gg 405 già detratta Ordine Scarcerazione emesso in  data 04-04-2024 a seguito di  Ordinanza  del  Ufficio di  Sorveglianza di PESCARA emessa in data 03-04-2024 Concede giorni  45 Liberazione Anticipata relativamente al  periodo dal 24-06-2023 al  23-12- 2023 Fine pena anticipato  al:  10-02-2040 Totale Liberazione Anticipata gg 450 Provvedimento computo Misura Cautelare stesso Reato art.  657 c.p.p. emesso in data 18-10-2024 Periodo  dal 05-05-2013  al  30-05-2013  per un totale di   Giorni  26 Periodo  dal  03-09-2012 al  04-09-2012 per un totale di  Giorni 2 Pena rideterminata:  Reclusione Anni 21  Mesi  3 Giorni  6 Multa Euro 7182 Decorrenza pena:02-01-2020  Scadenza pena: 13-01-2040 Totale Liberazione Anticipata gg 450 già detratta Ordinanza n. 4377/2024 emessa in data 23-10-2024 da Ufficio di  Sorveglianza di PESCARA Dichiara  inammissibile Liberazione Anticipata per cui  in corso di  espiazione  la pena di:  Anni 21 Mesi 3 Giorni 6 di Reclusione

Oltre al recupero della pena pecuniaria: Multa Euro 7.182,00 in Regime Carcerario, con decorrenza 02-01-2020

Rilevato che il condannato 

VISTA

l’Ordinanza n. 68/2025 di Rideterminazione della pena ex.  art.  671 c.p.p. e art 81 c.p.  emessa in data 16-12-2024 dalla Corte D’Appello di L’AQUILA che ha posto in continuazione le seguenti sentenze:

1° GRUPPO

a)   Tribunale di Pescara del 04-12-2014, irrevocabile il 25-042015,

b)   Corte d’ Appello dell’Aquila <il 27-06-2019, irrevocabile il 31-10-2019 c)   Corte d’Appello di L’ Aquila del 10-01-2022, irrevocabile il 14-06-2022

Pena Unica Rideterminata: Reclusione Anni 2-Multa Euro 400,00

2° GRUPPO

d)   Corte d’ Appello di L’Aquila del 08-06-2018, irrevocabile il 04-12-2019, e) Corte d’Appello di L’Aquila de] 20-09-2019, irrevocabile il 14-09-2020, f)         Corte d’ Appello di L’Aquila del 05-07-2022, irrevocabile il 24-05-2023, g) Corte d’Appello di L’Aquila del 19-09-2022, irrevocabile il 20-06-2023

Pena Unica Rideterminata: Reclusione Anni 5 Mesi 10- Multa Euro 7.000,00

CONSIDERATO

Che occorre quindi operare una variazione della pena in esecuzione secondo i seguenti criteri: diminuzione di Anni 8 Mesi 8 di Reclusione aumento di euro 1.194,00 di Multa

COMUNICA

La variazione   della residua pena da espiare sulla pena detentiva   inflitta al condannato con la sentenza in esecuzione rideterminandola in: Reclusione Anni 12 Mesi 7 Giorni 6- Multa Euro 8.376,00

Decorrenza pena: 02-01-2020 Scadenza pena: 15-05-2031

DISPONE

che la pena come sopra rideterminata scada il 15-05-2031, data in cui il condannato deve essere posto in libertà se non in espiazione di pena per altra causa;