TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA

Nel procedimento chiamato all’udienza del 21 novembre 2024, relativo al reclamo proposto avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di liberazione condizionale del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila del 28 giugno 2022 in favore del soggetto, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale in regime di semilibertà, in esecuzione della pena dell’ergastolo come determinata dal cumulo PM Agrigento14.9.2004, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, sez. V del 30 maggio 2024 dp. 18.12.2000 – fp. mai

Esaminati gli atti e udita la relazione viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

Premesso il soggetto sta scontando la pena dell’ergastolo così ì come determinata dal provvedimento di cumulo indicato in epigrafe in cui sono confluiti i seguenti titoli:

1)sent. Corte d’assise d’Appello Palermo 19.10.2000, omicidio preterintenzionale in concorso del padre con aggravante del metodo mafioso, posto in continuazione con i reati di porto d’armi e furto aggravato commessi sino al 1991, in riforma della sent. 15.7.1999 della Corte d’assise di Agrigento che lo aveva invece assolto – pena: ergastolo con isolamento diurno per mesi 12;

2)sent. Trib. Agrigento del 24.3.2000, pena anni 4 di reclusione inflitta per associazione di stampo mafioso, commesso sino al 1994.

Premesso inoltre che, con ordinanza resa in data 4.3.2014, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila riconosceva in favore del soggetto la cd collaborazione inesigibile, tenuto conto della disciplina dell’art. 4-bis o.p. allora vigente e delle risultanze della sentenza di condanna. Si valorizza in quella sede l’assenza di coni d’ombra atteso il quadro probatorio univoco risultante anche dalle dichiarazioni di altri collaboratori ed il fatto che “anche ciò che il soggetto non aveva detto, non ha impedito di accertare compiutamente i fatti e le responsabilità proprie ed altrui sino a giungere alla condanna della pena perpetua. il provvedimento si soffermava, inoltre, sul requisito dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, assenti in termini di attualità secondo le informative delle forze dell’ordine acquisite anche tenuto conto del fatto che il condannato aveva trasferito la propria famiglia in provincia di Parma, recidendo ogni contatto con la criminalità.

Premesso, infine che, con ordinanza 16.6.2024, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila concedeva al condannato la misura della semilibertà.

Si osserva quanto segue.

Con ordinanza resa in esito all’udienza 16.2.2021 questo Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di liberazione condizionale proposta dal semilibero. A seguito di ricorso in cassazione proposto dalla difesa, la Suprema Corte con sentenza n. 224/2022 del 12.11.2021 ha annullato la decisione con rinvio al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila per un nuovo esame della questione.

il Tribunale, con successiva ordinanza del 28.6.2022, si pronunciava rigettando egualmente l’istanza ed evidenziando che allo stato, secondo il principio di gradualità trattamentale, l’ammissione al beneficio era da ritenersi prematuro, non potendosi considerare concluso e definitivo il processo di evoluzione positiva della personalità, alla luce dei gravissimi reati oggetto di condanna.

La Difesa proponeva pertanto nuovo ricorso in Cassazione, da cui è scaturita la sentenza di annullamento con rinvio, n. 2024/4278 del 30.5.2024 con cui la quinta sezione della Corte ha nuovamente investito questo Tribunale che è oggi chiamato a pronunciarsi sull’istanza medesima.  La Corte di cassazione ha affermato che “la decisione impugnata, ha ripetutamente sottolineato il proficuo percorso compiuto dal ricorrente nel corso della lunga detenzione carceraria, ma lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha tuttavia ritenuto che detti elementi non fossero sufficienti per consentire al soggetto di ottenere la libertà condizionale, in quanto ciò sarebbe prematuro.  Tuttavia, la decisione censurata, non ancorando tale valutazione ad alcun elemento concreto, ha reiterato il vizio motivazionale già censurato dalla prima decisione di annullamento. E ci ha fatto senza neppure considerare le successive Relazioni predisposte sia dal Gruppo di Osservazione del Trattamento, sia dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che avevano posto in evidenza gli ulteriori    progressi del detenuto, anche nell’interiorizzazione di valori positivi e nell’acquisita consapevolezza del proprio vissuto nonché nella maggiore empatia. È stato, dunque, omesso il vaglio di documentazione essenziale per verificare, specie in virtù dei motivi sottesi al precedente annullamento con rinvio, l’ulteriore progressione del ricorrente nell’evoluzione positiva della propria personalità ai fini della concessione del beneficio richiesto.

Dalla relazione di sintesi del 26.8.2024 si legge che il semilibero “Ai colloqui ha esposto in modo preciso e puntuale la vicenda giuridica, passando anche attraverso la descrizione della storia familiare intrisa nel tessuto mafioso. Ha riferito delle faide interne ai contesti di mafia, e quanto gravava attorno al suo cognome. Si è rivelato capace di ricostruire i fatti ed attribuirsi un ruolo all’interno delle dinamiche familiari, riportando con dolore emotivamente importante l’accusa per cui sconta la pena dell’ergastolo. Il ristretto ha riferito delle successive sentenze seguite al primo grado di giudizio in cui è stato assolto e rimarca il clima giudiziario degli anni ’90, la lotta attiva alla mafia e l’importante influenza dei collaboratori di giustizia. il comportamento e l’atteggiamento negli anni di carcerazione inducono a pensare che la personalità del soggetto possa essere effettivamente lontana da modalità criminali, giustificando quanto non sia possibile ammettere ciò che non si è commesso, paradossalmente risulterebbe strumentale una falsa ammissione di colpa.

A fronte di tale quadro e considerando i titoli di reato ricompresi nel cumulo, il Collegio investito del riesame   della decisione, riteneva di approfondire il quadro   istruttorio e di richiedere informazioni aggiornate alla DNA e DDA Palermo, rispetto alla giù espletata istruttoria rafforzata che tuttavia non era stata ritenuta più attuale.

Dalla rinnovata istruttoria questo Tribunale ritiene di poter accogliere l’istanza di liberazione condizionale.

La relazione di sintesi aggiornata al 12.11.2024 rappresenta che il nominato durante il successivo periodo di osservazione, in sede di colloqui con l’esperto ex art 80. O.P. ha mostrato massima collaborazione rispetto alla ricostruzione delle vicende familiari che hanno determinato il suo coinvolgimento nel fatto reato per il quale si trova ristretto. In particolare, egli ha ricostruito, con autentica partecipazione emotiva, le dinamiche socio-familiari in cui si collocano gli agiti delittuosi, riconoscendo che la famiglia patema riporta un cognome “pesante” e noto nel territorio di appartenenza. il detenuto, tuttavia, dichiara di essere sempre state preservato da coinvolgimenti diretti, pertanto, non conosceva le dinamiche attraverso le quali il padre e i suoi congiunti operavano ed ammette, altresì, di aver assistito all’uccisione del padre, avvenuta al di fuori del proprio esercizio commerciale, ma di essere state in quella stessa occasione uno dei bersagli dell’agguato. Il soggetto si è rivelato capace di ricostruire i fatti ed attribuirsi un ruolo all’interno delle dinamiche familiari, riportando con dolore emotivamente importante l’accusa per cui sconta la pena dell’ergastolo. Il racconto estate aderente a quanto risulta nel fascicolo penitenziario, non si ravvedono in lui tentativi di strumentalizzazione e tantomeno manipolazione dei fatti giuridici a suo carico. In definitiva, egli non disconosce l’implicazione della propria famiglia nell’ambito delle vicende malavitose, ma sostiene la propria estraneità rispetto alla sua partecipazione diretta a tali vicende, dalle quali ha ormai preso le distanze da numerosissimi anni.  Tale distacco sarebbe testimoniato anche dall’assenza di contatti di qualsivoglia tipo nel corso della detenzione. Peraltro, anche nella fruizione di permessi premio eseguiti dal 6.5.2014 e delle numerose licenze concesse sin dal 18.8.2020 trascorse presso il territorio di provenienza non si sono registrate segnalazioni o situazioni di criticità in punto di contatti con ambienti criminali.

Il nucleo familiare, come confermato dalle relazioni della competente Uepe, risulta essere estraneo a contesti criminali nonché fonte di sostegno costante nel tempo. La moglie, e da due figlie, entrambe sposate vivono in abitazione di proprietà. La signora lavora in qualità di Operatrice Socio-Sanitaria ed i suoi familiari sono estranei ad ambienti malavitosi.

Si conferma inoltre che il soggetto ha mantenuto una condotta costante e regolare, manifestando un costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate e nello svolgimento delle varie attività trattamentali.

Nonostante un procedimento disciplinare del giugno 2024 poi archiviato, il soggetto ha dato prova di adesione all’opera rieducativa, attraverso una attiva partecipazione alla vita sia intramuraria che extramuraria; si interfaccia in modo cordiale ed educato con gli operatori penitenziari tutti e intrattiene relazioni di buona convivenza con i compagni di detenzione e svolge con adeguato impegno attività lavorativa, in qualità di addetto alle pulizie, alle dipendenze dell’Istituto in regime di art.21 O.P.

Dal 16/06/2020 è stato ammesso al regime di semilibertà e svolge attività di volontariato presso la Soc. Coop ove si reca tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, il sabato a turnazione in base agli impegni lavorativi in Istituto e festivi infrasettimanali. È adibito all’assistenza del trasporto disabili e all’affiancamento dell’autista nei trasporti sociali dalle abitazioni ai centri diurni e riabilitativi e ritorno, nell’ambito del territorio. In una relazione rilasciata dal Presidente della Soc. Coop si attesta che il soggetto “svolge la sua attività in maniera eccellente e collaborativa, mostrando un atteggiamento sempre propositivo e di apertura ai valori sociali…quali la collaborazione e la solidarietà anche all’interno del gruppo di lavoro . con cui ha stretto un rapporto di amicizia basato sul rispetto reciproco e di confronto”.

Da tempo fruisce di regolari licenze principalmente presso l’abitazione familiare sempre con esito positivo.

Non effettua colloqui visivi con i familiari poiché hanno difficoltà a raggiungerlo a causa della distanza e delle precarie condizioni economiche, ma svolge video colloqui.

Le informative della DNA (19.11.2024) e della DDA Palermo (25.10.2024) dichiarano parere contrario alla concessione del beneficio.  In particolare, in entrambi i documenti si evidenzia la perdurante operatività del clan Stidda, tenuto conto dell’esito di recenti indagini (datate 2018-2019) che hanno consentito di raccogliere elementi incontrovertibili circa l’esistenza di un collegamento vantato con l’organizzazione da parte dei suoi storici esponenti, alcuni dei quali diretti congiunti del soggetto.  Si sottolinea infine che il ruolo ricoperto dal soggetto garantirebbe senza dubbio un apporto conoscitivo rilevante ai fini delle condotte proprie e della consorteria di appartenenza.

Parimenti, l’informativa della Stazione dei Carabinieri riferisce che i componenti della consorteria sono quasi tutti stati tratti in arresto e altri si sono trasferiti.

Come premesso, l’istanza va accolta.

Depone in favore della stessa, innanzitutto, l’avvenuto riconoscimento dell’impossibilità della collaborazione con la giustizia. I pareri negativi della DNA e DDA valutati da questo Collegio, danno conto dell’operatività del clan sul territorio siciliano senza tuttavia far emergere elementi che possano in concreto confermare l’attualità dei collegamenti del soggetto con l’associazione criminale. Inoltre, si deve considerate come l’interessato ha ormai da diversi anni avviato il proprio percorso risocializzante, beneficiando, dapprima, di più permessi premio, e, successivamente, della semilibertà, dal 2020 presso l’abitazione familiare (verificata dalla Staz. CC informativa 7.8.2024), eseguite senza sbavature ed usufruendo di numerose licenze sul territorio di appartenenza.

Nel periodo successivo all’ammissione al beneficio, ha partecipato con grande impegno e dedizione all’attività di volontariato, distinguendosi per il suo operato. Tale attività può essere sicuramente valorizzata come un tassello di un più ampio percorso di avvenuto ravvedimento ed allontanamento dalle logiche devianti.  Depone in tal senso anche la forte revisione critica maturata nel corso della detenzione, non essendosi il soggetto mai sottratto al racconto del contesto socio familiare deviante in cui sono avvenuti i fatti, contesto che come evidenziato non fa più parte della vita del detenuto.  A questo proposito si vuole valorizzare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ravvedimento rilevante ai fini dell’art. 176 c.p. e “il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale  di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza -un serio,  affidabile e ragionevole  giudizio  prognostico di pragmatica conformazione della futura  condotta di vita del condannato  all’osservanza  delle leggi in precedenza violate (Sez.  1, n.  19818 del 23/03/2021).

Infine, con riferimento all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie ovvero all’impossibilita di adempierle, requisito pure richiesto dall’art 176 c.p, occorre evidenziare quanto segue. Occorre premettere che secondo la Corte di cassazione il sicuro ravvedimento può essere provato sulla base anche di altri indicatori quali ad esempio: la durata e i risultati raggiunti mediante la collaborazione; le relazioni coltivate con i familiari e il personale giudiziario; il comportamento tenuto nel corso dell’esecuzione della pena; e, infine, la complessiva evoluzione della personalità. Nel caso di specie, seppure non vi sia una condotta collaborativa, è innegabile che ciò non possa essere in assoluto elemento ostativo atteso che, come premesso, al soggetto è stata riconosciuta la collaborazione inesigibile già nel 2014. In secondo luogo, pur volendo approfondire la questione, la Difesa ha dichiarato nel ricorso e confermato in udienza che il condannato non ha redditi sufficienti per provvedere ad un effettivo risarcimento del danno, circostanza questa che risulta dall’informativa condotta degli organi di polizia finanziaria da cui non emergono cespiti anomali, bensì del tutto modesti. Inoltre, non consentono di ritenere il reddito sproporzionato neppure gli immobili appartenenti al soggetto che appaiono di scarso valore ovvero soggetti a vincolo ipotecario (si veda a tal proposito informativa Guardia di Finanza del 4.10.2024).

Visti gli artt. 176 c.p. e 677 e 678 cpp;

P.Q.M.

CONCEDE

Al soggetto, come sopra generalizzato, in relazione al titolo esecutivo descritto in premessa, la liberazione condizionale;

DISPONE

Che lo stesso rimanga sottoposto, per anni 5, decorrenti dalla data del deposito della presente ordinanza, alla libertà vigilata nel rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

dovrà domiciliare

dovrà dedicarsi a stabile attività lavorativa;

dovrà rincasare nella propria abitazione entro le ore 23 e di uscirne prima delle ore 07 del mattino successivo;

dovrà prendere contatti con l’UEPE che seguire l’andamento della presente misura;

non dovrà frequentare pregiudicati, tossicodipendenti o persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e di frequentare locali o ambienti che siano ritrovo abituale di tali soggetti;

non dovrà detenere o portare armi o altri strumenti atti ad offendere;

non dovrà detenere o assumere sostanze stupefacenti;

non dovrà allontanarsi dalla Provincia senza la preventiva autorizzazione del Magistrato di

Sorveglianza competente;

dovrà mantenere buona condotta;

dovrà proseguire nell’attività di volontariato intrapresa;

dovrà presentarsi, subito dopo la scarcerazione, presso il Commissariato di Polizia competente per il ritiro della carta precettiva contenente le prescrizioni sopra indicate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Casi deciso nell’Aquila, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024