Rilevato che, ai sensi dell’art. 89, c. 2, d.P.R. 309/1990, “Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e concessa su istanza dell’interessato; all’istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura. […] L’autorità giudi­ziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano par­ticolari esigenze cautelati, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individua­zione di una struttura residenziale”;

rilevato che alla richiesta sono allegate:

  • dichiarazione per il Ser.D. recante diagnosi di “disturbo da uso di cocaina di grado lieve in remissione, in ambiente controllato” e valutazione che il programma della “comunità ” è “idoneo al caso in esame”;
  • dichiarazione di “disponibilità accoglienza” per il “Centro Comunitario Residenziale” in accordo con il Ser.D. inviante;

ritenuta la insussistenza delle “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” di cui all’art. 89, c. 2, d.P.R. 309/1990; visto l’art. 299 c.p.p.,

il Tribunale ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata con quella degli arresti domiciliari presso il Centro Comunitario Residenziale