1. Con ordinanza, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto da un detenuto avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio da lui formulata ai sensi dell’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ha, in proposito, rilevato che gli elementi acquisiti e, specificamente, le informazioni trasmesse dalla D.N.A., dalla D.D.A. attestano l’insussistenza di elementi dimostrativi della recisione dei legami tra il prefato – condannato a severa pena detentiva per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al narcotraffico e violazione delle disposizioni in materia di armi ed esplosivi – e l’ambiente criminale di provenienza.

Ha aggiunto che il detenuto, il quale, alla morte del padre, ucciso in un agguato di mafia, ha assunto un ruolo di primo piano nella gestione degli affari illeciti già condotti dal genitore e, specificamente, nelle attività connesse al commercio di sostanze stupefacenti, non ha avviato una compiuta revisione critica del proprio operato, dal quale non ha preso le distanze, ciò che concorre a rendere necessaria la prosecuzione dell’osservazione carceraria in vista di una positiva evoluzione della sua personalità e dell’apprezzamento tanto del venir meno del collegamento con il sodalizio camorristico di appartenenza o del pericolo del suo ripristino quanto della coerenza tra il beneficio richiesto e l’intrapreso percorso rieducativo.

2. L’avv. Giuseppina Di Bucchianico propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di considerare le circostanze e gli argomenti sviluppati con apposita memoria difensiva, con la quale sono stati introdotti importanti elementi in relazione all’esistenza ed alla vitalità dell’organizzazione criminale nella quale gli ha militato ed all’evoluzione della sua personalità.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto la sua persistente pericolosità sociale in spregio alle indicazioni consacrate nella sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza venuto meno al dovere di offrire esaustiva spiegazione delle ragioni della decisione adottata.

3. L’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

L’ottavo comma dell’art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

4. L’istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico-propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all’osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all’assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Il giudice, pertanto, a fronte dell’istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, ,acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall’assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

5. Nel caso di condannati, come l’odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all’intervento operato dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato.

In tali casi, l’esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato alla avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Le verifiche propedeutiche all’accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all’eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l’attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali, quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l’istruttoria, anche d’ufficio e restando, comunque, indefettibile l’acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale territorialmente competente e dal comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tanto, in vista dell’esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a reciderei collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).

Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi

imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.

In questa direzione si pone, peraltro, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l’infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che raccoglimento o meno dell’istanza dipende dalla situazione oggettiva all’esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l’ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.

6. il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati.

Il provvedimento impugnato si palesa, per un verso, carente nella parte in cui, dopo avere sinteticamente dato atto delle conclusioni esposte da D.N.A., D.D.A. e Carabinieri, in punto di persistenza dei legami con il clan in cui il prefato ha, in passato, militato e delle obiezioni mosse, in proposito, dal reclamante, omette di offrire una adeguata risposta, che sarebbe stata tanto più necessaria in ragione sia della povertà di informazioni riportate nell’ordinanza (ove, genericamente, si accenna all’assenza di prova circa la recisione dei collegamenti tra il detenuto ed il sodalizio di camorra, tale da convincere della loro persistenza) che delle considerazioni svolte nella memoria depositata innanzi al Tribunale di sorveglianza ed allegata al ricorso, ove è stato specificamente rappresentato che l’uccisione del padre e la collaborazione con la giustizia di alcuni familiari — incidente, peraltro, sulla sua collocazione penitenziaria — avrebbero determinato la definitiva disgregazione della compagine.

Trattasi di un profilo sicuramente influente sulla delibazione della richiesta di permesso premio e sul reclamo, in quanto attinente all’operatività della congrega criminale rispetto alla quale devono essere valutati sia l’attualità dei collegamenti del condannato che il rischio che la fruizione del permesso premio agevoli la ripresa dei contatti.

7. La motivazione del provvedimento impugnato è affetta da ulteriore deficit razionale nella parte in cui assume che il ricorrente non ha portato a compimento il percorso di rivisitazione del proprio vissuto delinquenziale.

Con la memoria versata in atti e, poi, con il ricorso, il detenuto segnala che le relazioni comportamentali danno atto che egli ha espresso consapevolezza dei

propri errori e disponibilità a recidere definitivamente i legami con il passato per continuare a vivere con onestà e senza pretese.

Di tanto, peraltro, sembra essere consapevole lo stesso Tribunale di sorveglianza laddove riferisce che il reclamante aveva dedotto di avere reso «dichiarazioni collaborative e confessorie».

Stando così le cose, tangibile appare la discrasia tra i plurimi riferimenti a condotte sostanzialmente ammissive di responsabilità in ordine ai reati accertati e l’addebito, rivolto al detenuto, di non avere accettato almeno la sentenza e la sanzione.

La lettura dell’intera ordinanza rivela, al riguardo, che il prefato, nel rapportarsi ai crimini commessi, si è giustificato asserendo di essere stato coinvolto nelle vicende illecite che gli sono valse le condanne in esecuzione in virtù del mero rapporto di parentela con il padre, affermazione, questa, che trova smentita nell’assunzione, da parte sua, a seguito dell’uccisione del genitore, di un ruolo protagonistico nella conduzione degli affari illeciti di interesse del gruppo.

L’odierno ricorrente, dunque, insiste nel circoscrivere le proprie passate responsabilità, atteggiamento che, senza dubbio rilevante nella prospettiva dell’apprezzamento dell’evoluzione della personalità, non si traduce necessariamente, però, nel rifiuto della condanna e della sanzione che, anzi, egli pare avere pienamente accettato.

Il provvedimento impugnato appare, allora, contraddittorio laddove, pur riconoscendo che il ricorrente ha ammesso gli addebiti ed è disposto a fare i conti con il proprio passato, assegna valenza radicalmente ostativa all’ammissione al beneficio alla minimizzazione della genesi e dello sviluppo del proprio coinvolgimento nelle dinamiche illecite.

8. Nel delineato contesto, la legittimità della delibazione della pericolosità sociale appare gravemente compromessa, tanto più perché non adeguatamente parametrata al tenore delle informazioni acquisite in ordine a profili salienti, quali quelli che attengono al tempo dei commessi reati, alla notevole durata della detenzione ed ai risultati del trattamento.

Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia esente dai vizi riscontrati e che tenda, precipuamente, ad un’ulteriore verifica, compiuta sulla scorta di tutte le evidenze disponibili, del pericolo che l’ammissione del detenuto a permesso premio gli offra — in concreto e, quindi, tenuto conto anche delle modalità esecutive del beneficio — il destro per ripristinare i contatti con l’ambiente criminale di provenienza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.