Con istanza depositata il detenuto ha chiesto il riconoscimento, in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., della disciplina sanzionatoria prevista in materia di continuazione (art.81 cpv. c.p.) in relazione ai reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna:

  • Sentenza emessa in data 23.03.2010 dal Tribunale Ordinario – confermata dalla sentenza della Corte d’Appello emessa il 21.02.2013, irrevocabile il 06.05.2014, con condanna, per il reato di cui all’art. 628, comma 3 c.p. commesso il 12.12.2006, alla pena di anni cinque di reclusione ed € 2.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie;
  • Sentenza emessa della Corte d’Appello – in parziale riforma della sentenza emessa in data 27.10.2010 dal G.I.P. del Tribunale – irrevocabile il 23.04.2013, con condanna per il reato p. e p. dagli artt. 110, 628 co. 1 c.p. (con la circostanza di cui all’art. 628, comma 3 n. 1 c.p. e la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, 2° ipotesi c.p.) e per il reato p. e p. dall’art. 110 c.p. e dall’art. 4 L. 110/1975 (con la circostanza di cui all’art. 61 n. 2 c.p. e la recidiva ex art. 99, comma 4, 2° ipotesi c.p.), entrambi commessi il 10.06.2009, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed € 1.000,00 di multa (con la riduzione per il giudizio abbreviato e la continuazione tra i reati), oltre alle pene accessorie.

Nell’istanza si prospetta che, oltre al breve lasso temporale intercorso tra la consumazione dei diversi reati, debba tenersi conto della identica natura dei reati posti in essere, dell’identità di modus operandi e della condizione del condannato che avrebbe commesso i reati per procurarsi il danaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti di cui faceva uso.

Ciò premesso, occorre rilevare che entrambe le sentenze hanno ad oggetto il reato di rapina, consumati in un arco di tempo ricompreso tra dicembre 2006 e giugno 2009.

I fatti giudicati con le sentenze sopra indicate sono stati posti in essere in un lasso temporale non eccessivamente esteso e riguardano la violazione della medesima norma incriminatrice.

Va considerata, altresì, la condizione di tossicodipendenza del condannato.

Ebbene, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti ed idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione –  il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (cfr. Cass. 1587/2000).

Sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso perseguito dall’agente.

E ciò a maggior ragione se si considera la condizione di tossicodipendente rivestita dal prefato, come attestata dalla documentazione offerta dal ricorrente, che costituisce ulteriore indizio a favore del riconoscimento del vincolo della continuazione, essendo i reati tipicamente motivati dalla necessità di inseguire il bisogno di approvvigionamento di sostanze stupefacenti.

Infatti, la Suprema Corte ha affermato che la modifica all’art. 671 c.p.p., laddove ha previsto che fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, non ha introdotto una prova legale, ma ha stabilito un parametro legale di valutazione, nel senso che, ai fini del giudizio in ordine alla ricorrenza del vincolo ex art. 81 c.p., è necessario considerare anche lo stato di tossicodipendenza.

La connessione dei reati allo stato di tossicodipendenza è, dunque, indizio rilevante al fine del riconoscimento in parola e proprio il richiamo ex lege allo stato di tossicodipendenza esclude che per i soggetti tossicodipendenti possa ritenersi la distinzione tra disegno criminoso e scelta di vita, integrando la tossicodipendenza proprio un modo di vivere.

La scelta legislativa ha creato una connessione logica, non eludibile da parte del giudicante proprio perché imposta dalla legge, tra stato di tossicodipendenza e probabilità del disegno criminoso, empiricamente fondata sulla considerazione della serialità di condotte criminose del tossicodipendente motivate dalla necessità di inseguire il bisogno di approvvigionamento, considerazione, questa, giustificatrice della ratio mitigatrice della continuazione ed anche i tradizionali indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, in primis quello temporale, devono essere valutati in relazione alla connessione logica innanzi indicata.

Detto questo, occorre rilevare che il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena riferita a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su di essa deve determinare ex novo l’aumento a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite.

Infatti, ai fini dell’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, l’individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della pena più grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo del reato e dei limiti edittali di pena (Cass. 44860/08).

Conseguentemente, in applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cpv. c.p. va ritenuta più grave la pena irrogata con la Sentenza emessa dalla Corte D’Appello emessa il 21.02.2013, irrevocabile il 06.05.2014 a conferma di quella emessa in data 23.03.2010 dal Tribunale Ordinario.

Va ulteriormente considerato che ai sensi degli artt. 671 co. 2 bis c.p.p. e 81 co. 4 c.p.,poiché i reati sono stati commessi da soggetto al quale è stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 co. 4 c.p., l’aumento della quantità di pena per il reato satellite non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, fermi restando i limiti di cui all’art. 81 co. 3 c.p.

Dunque, alla pena di anni cinque di reclusione ed € 2.000,00 di multa, di cui alla Sentenza emessa in data 23.03.2010 dal Tribunale Ordinario e confermata dalla Corte D’Appello con sentenza del 21.02.2013, irrevocabile il 06.05.2014, deve applicarsi l’aumento di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa per entrambi i reati di cui alla Sentenza della Corte d’Appello del 4.11.2011 – in parziale riforma della sentenza emessa in data 27.10.2010 dal G.I.P. del Tribunale – irrevocabile il 23.04.2013, già posti in continuazione tra loro e così la pena complessiva, applicata la disciplina di cui all’art. 81 cpv. c.p., va rideterminata, in anni sei e mesi otto di reclusione ed € 2.400,00 di multa.

Per questi motivi

Visto l’art. 671 c.p.p. applica al ricorrente la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 81 cpv. c.p., in relazione alle seguenti condanne:

  • Sentenza emessa in data 23.03.2010 dal Tribunale Ordinario – confermata dalla sentenza della Corte d’Appello emessa il 21.02.2013, irrevocabile il 06.05.2014, con condanna, per il reato di cui all’art. 628, comma 3 c.p. commesso il 12.12.2006, alla pena di anni cinque di reclusione ed €  2.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie;
  • Sentenza emessa in data 04.11.2011 della Corte d’Appello –  in parziale riforma della sentenza emessa in data 27.10.2010 dal G.I.P. del Tribunale – irrevocabile il 23.04.2013, con condanna per il reato p. e p. dagli artt. 110, 628 co. 1 c.p. (con la circostanza di cui all’art. 628, comma 3 n. 1 c.p. e la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, 2° ipotesi c.p.) e per il reato p. e p. dall’art. 110 c.p. e dall’art. 4 L. 110/1975 (con la circostanza di cui all’art. 61 n. 2 c.p. e la recidiva ex art. 99, comma 4, 2° ipotesi c.p.), entrambi commessi il 10.06.2009, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed € 1.000,00 di multa (con la riduzione per il giudizio abbreviato e la continuazione tra i reati), oltre alle pene accessorie;

Ridetermina la pena irrogata con le sopra elencate sentenze in anni sei e mesi otto di reclusione ed € 2.400,00 di multa.