Le condotte, così come riferite, non possono configurare l’elemento materiale della fattispecie di cui all’articolo 572 c.p.

Il concetto di maltrattamento, pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell’integrità, della libertà, dell’onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 12.02.2018, n. 6724; Cass. Pen., Sez. III, 22.11.2017, n. 6724, Rv. 272452 – 01; Cass. Pen., Sez. VI, 19.10.2017, n. 56961, Rv. 272200 – 01; Cass. Pen., Sez. VI, 08.10.2013, n. 44700, Rv. 256962; Cass. Pen., Sez. VI, 19.06.2012, n. 25183, Rv. 253041 – 01; Cass. Pen., Sez. VI, 02.12.2010, n. 45037, Rv. 249036 -01).

La ratio dell’antigiuridicità penale risiede, pertanto, nella reiterata aggressione all’altrui personalità, tesa all’ imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell’integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 05.12.2011, n. 9923, Rv. 252350 – 01; Cass. Pen., Sez. VI, 02.12.2010, n. 45037, Rv. 249036-01).

Con riferimento al capo A) di imputazione, va rilevato che ai sensi dell’art. 629 c.p. è punito “chiunque, con violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

La condotta penalmente rilevante ai sensi della citata norma risulta, quindi, consistere in un atto di violenza o in una minaccia finalizzate all’ottenimento di un profitto ingiusto.

Giova precisare che integra il reato di estorsione non già l’esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, bensì il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, e cioè tali da non lasciare alla controparte alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato (Sez. 2, Sentenza n. 39336 del 07/10/2010 Ce. (dep. 09/11/2010) Rv. 248870-01).

Nel caso di specie, le richieste di denaro, non apparivano mai violente o minacciose; negli episodi riferiti, gli atteggiamenti aggressivi – estrinsecatisi nella violenza contro le cose (Sez. 2, Sentenza n. 33614 del 13/10/2020 Ud. (dep. 27/11/2020) Rv. 280234 – 0) – risultano slegati dalle precedenti richieste di denaro da parte dell’imputato, potendo, al più, essere interpretati come un moto di rabbia dell’imputato stesso a seguito del rifiuto della persona offesa. Residuando, quindi, quanto meno un dubbio ragionevole sull’esistenza di quel nesso di strumentalità, tra la richiesta e le modalità violente o minatorie, richiesto dalla fattispecie incriminatrice, ne consegue che l’imputato deve essere assolto dal reato di cui al capo A), con formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell’art. 300, comma I, c.p.p., alla pronuncia assolutoria consegue la revoca della misura cautelare in atto, con conseguente liberazione dell’imputato, ove non detenuto per altra causa.