Con provvedimento il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio si sensi dell’art. 30 ter O.P., motivando tale decisione sull’assunto che il detenuto in espiazione della pena di anni 10 mesi 3 giorni 17 di reclusione (residua anni 8 mesi 9 giorni 9 di reclusione) (in forza del provvedimento di cumulo sopra indicato) sul rilievo che “…non espiato la “quota di legge di ¼ per i reati comuni e di 1/3 per le sentenze di condanna che hanno riconosciuto la recidiva ex art. 99 IV comma c.p. …. Considerato che la decorrenza della pena è stata violata solo il 2.1.2020”.
Il detenuto, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo reclamo, insistendo per la concessione del richiesto permesso, affermando, in particolare, che di avere un pre-sofferto di quasi 4 anni; di aver goduto di 270 giorni di liberazione anticipata ed inoltre, nel merito, di aver tenuto comportamento corretto, adeguato al trattamento, con parere favorevole del Direttore, avendo lo stesso maturato revisione critica dei reati commessi, in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e di procedimenti pendenti.
Il reclamo merita di essere accolto.
Il prefato è detenuto dal 2.1.2020 in espiazione del cumulo in epigrafe indicato, che comprende:
a) sentenza emessa in data 4.1.2014 ex artt. 444 e segg. c.p,p, dal Tribunale di condanna alla pena di ami 1 mesi 6 di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso, commesso in data 19.11.2014 con recidiva ex art. 99 IV co. c.p.
b) sentenza emessa in data 11.7.2017 dal Tribunale di condanna alla pena di anni 1 di reclusione per maltrattamenti commesso in data 18.8.2016
c) sentenza emessa in data 8.6.2018 dalla Corte D’Appello in parziale riforma della sentenza emessa Tribunale di condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di furto in abitazione in concorso, commesso in data 29.1.2018
d) sentenza emessa dalla Corte D’Appello in parziale riforma della sentenza emessa Tribunale di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso
e) sentenza emessa dalla Corte D’Appello in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di condanna alla pena di ami 4 mesi 4 di reclusione per il reato di Estorsione tentata in concorso e lesioni aggravate con recidiva ex art. 99 co IV.
Rilevato che:
in riferimento alla condanna per reati in espiazione c.d. “ostativi” di “seconda fascia”, ex art. 4 bis co 1 ter O.P., il quorum di pena da scontare ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di permesso – premio risulta pari alla metà della pena e, comunque di non oltre 10 anni e nei casi del riconoscimento della recidiva ai sensi degli artt. 30 ter e 30 quater O.P. è l’espiazione di terzo della pena nei casi ex art. 30 ter lett a), di metà della pena nei casi ex art. 30 ter lettera b) e di due/terzi della pena nei casi nei casi ex art. 30 ter lettere c) e d);
Tanto premesso ai fini dell’ammissibilità del beneficio si richiede l’espiazione di anni 3 mesi 3 e giorni 15 di reclusione complessivi corrispondenti alle singole quote indicate:
- 1/3 della pena inflitta sentenza sub a);
- 1/4 della pena inflitta sentenza sub b);
- 1/4 della pena inflitta sentenza sub c);
- 1/4 della pena inflitta sentenza sub d);
- 1/2 della pena inflitta sentenza sub e)
Il detenuto, da un attento esame della posizione giuridica, aveva scontato effettivi anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, cui vanno aggiunti i giorni di liberazione anticipata già concessi (270 giorni) nonché il periodo di pre – sofferto (indicato dettagliatamente nel cumulo del Procuratore Generale presso la Corte D’appello pari ad anni 1 mesi 6 e giorni 8 di reclusione per un totale di anni 4 mesi 5 giorni 28 con conseguente ammissibilità dell’istanza.
Ne deriva che il reclamo proposto dal detenuto debba essere accolto, con trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza competente per la valutazione sul merito dell’istanza.

