Vista l’istanza di applicazione provvisoria dell’affidamento in prova in casi particolari proposta dal detenuto nella Casa Circondariale, in espiazione della pena di anni 9 mesi 4 giorni 20 di reclusione determinata con provvedimento di cumulo P.G.
Vista la documentazione allegata alla citata istanza;
Rilevato che dall’istante sono state offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento ex art. 94 D.P.R. L. 309/90 ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, essendo stata prodotta idonea documentazione del S.E.R.T. attestante lo stato di tossicodipendenza (“dipendenza da oppiacei in ambiente controllato”) e l’idoneità del programma preposto dalla Comunità Terapeutica il cui responsabile ha confermato la disponibilità all’accoglienza immediata del soggetto.
Rilevato che la relazione di sintesi attesta che, dopo alcune iniziali intemperanze, da oltre un anno il comportamento del detenuto si è regolarizzato, questi è riuscito ad esporre le proprie difficoltà, avviando un percorso di rivisitazione critica dei propri vissuti devianti; egli partecipa attivamente al trattamento con atteggiamento propositivo, è consapevole della necessità di affrontare la problematica tossicomanica alla base della devianza e si dice intenzionato ad intraprendere un serio percorso riabilitativo, manifestando la volontà di superare i propri limiti e le proprie fragilità;
Rilevato che nel titolo in esecuzione sono comprese condanne per rapina tentata continuata, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione, rapina in concorso, i precedenti risalgono alla fine degli anni ’90 (furto, rapina in concorso, lesioni personali, sequestro di persona, detenzione illegale di armi) non emergono evidenze di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata (nota Questura).
Considerato, infine, che il pericolo di fuga del condannato ed il rischio di reiterazione del reato paiono scongiurati dal fatto che la misura si svolge in ambiente protetto e controllato;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza possa essere accolta;
P.Q.M.
Vista la legge 21/2/2006 n. 49
DISPONE nei riguardi del detenuto l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90

