1. Con l’ordinanza il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di liberazione condizionale formulata dal detenuto, sottoposto a regime di semilibertà, con riguardo alla pena in corso di espiazione dell’ergastolo.

Il Tribunale riteneva incompiuto il processo rieducativo necessario per la concessione del beneficio; in particolare, nonostante il mantenimento di una condotta regolare durante la detenzione mediante partecipazione attiva all’opera di rieducazione, che aveva comportato l’ammissione al lavoro esterno ex art. 21 ord. pen. e la fruizione di numerosi permessi premi anche presso il domicilio del condannato, e nonostante la confermata introiezione di valori socialmente congrui e positivi, l’ordinanza valorizzava negativamente l’asserzione di innocenza del condannato rispetto all’omicidio del padre, disconoscendo la partecipazione alle riunioni del clan e il suo contributo ai fatti; inoltre, il prefato si era limitato a svolgere attività di volontariato, senza adempiere ai doveri solidaristici nascenti dal tipo di reato commesso impegnandosi in favore di enti attivi nella lotta alla criminalità organizzata o delle vittime di essa, così non dimostrando quell’evoluzione positiva di personalità necessaria a supportare la prova di un sicuro ravvedimento.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore Giuseppina Di Bucchianico, deducendo nullità dell’ordinanza impugnata per omessa valutazione degli atti difensivi e dei documenti prodotti in allegato all’istanza ex art. 176 cod. pen., con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa; rileva l’assenza di collegamenti attuali del ricorrente con la criminalità organizzata, certificata dalla Questura e di cui non era stato dato atto dal Tribunale; lamenta l’omessa valutazione della relazione dell’associazione di volontariato, attestante le attività mutualistiche e solidaristiche svolte in modo eccellente dal prefato, dei periodi di liberazione anticipata concessi e dei risultati positivi del percorso intramurario attestati dalla direzione del carcere, a fronte della risalenza dei fatti oggetto di condanna; censura la valorizzazione della perdurante affermazione di innocenza, costituente oggetto di un diritto incoercibile, e lamenta l’omessa considerazione della patologie affliggenti il ricorrente, che non aveva potuto adempiere le obbligazioni civili da reato per la sua condizione di indigenza.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La motivazione con cui il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di liberazione condizionale del detenuto è connotata da intrinseca contraddittorietà e illogicità, nella misura in cui, dopo aver enumerato una serie di elementi positivi indicativi di ravvedimento, tenuti dal ricorrente dopo la condanna e nel corso dell’espiazione della pena – costituiti dalla regolare condotta carceraria, dalla partecipazione attiva all’opera di rieducazione, dall’ammissione al lavoro esterno ex art. 21 ord. pen., dalla fruizione con esito positivo di numerosi permessi premi anche presso il domicilio originario, dalla ritenuta introiezione di valori socialmente congrui tali da escludere l’utilizzo di schemi comportamentali ispirati ai disvalori tipici delle organizzazioni mafiose – ha tuttavia valorizzato al fine di escludere la meritevolezza del beneficio un unico elemento di contrasto, rappresentato dalla mancata ammissione di colpevolezza rispetto al coinvolgimento nell’omicidio del padre, affermata sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

L’ordinanza impugnata tuttavia non ha argomentato in modo adeguato e coerente le ragioni per cui all’omessa confessione di tale specifico (e peculiare) delitto debba attribuirsi significato decisivo, posto che ciò che assume efficacia dirimente, nell’ottica della concessione o meno del beneficio, non è tanto la mancata ammissione dell’addebito (rispetto al quale non può contestarsi il diritto dell’interessato di continuare a protestarsi innocente anche dopo la condanna definitiva: Sez. 1 n. 13445 del 5/03/2013, Rv. 255653), quanto la positiva verifica, attraverso i comportamenti concretamente tenuti, che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflitta, dimostrando un’evoluzione successiva della personalità nei termini prospettici di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 n. 10586 dell’8/02/2019, Rv. 274993).

Il giudizio finale sull’assenza di sicuro ravvedimento risulta perciò formulato in modo essenzialmente assertivo e determina l’annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio, libero negli esiti ma emendato del ridetto vizio motivazionale.