Con provvedimento in data 24 maggio 2021, Il Magistrato Di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di permesso premio ex art. 30 ter O.P., rilevando, in via preliminare, l’ammissibilità dell’istanza (avendo il detenuto espiato ex art. 30 ter co.4 lett. C O.P. la metà della pena e comunque i 10 anni di reclusione richiesti considerato che la decorrenza della pena risale alla data 8.5.2010), pur in presenza di parere favorevole espresso dal Direttore, sul presupposto che non sono stati acquisiti elementi tali da poter escludere la recrudescenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata atteso che la nota della Procura della Repubblica DDA di Napoli, in data 19.12.2019, ha indicato come non abbia rescisso i contatti con il Clan omonimo operante della Provincia di Napoli e, analogamente, la nota redatta della DNA, in data 16.1.2020, ha evidenziato come non si abbiano notizie di rescissione dei legami con il Clan, il quale peraltro, risulta operante nella zona della Provincia di Napoli ove alcuni esponenti sono ancora in attività ance in considerazione che la relazione di sintesi in data 28.6.2019 e la relazione comportamentale in data 18.5.2021 pur avendo concluso come ipotesi trattamentale l’apertura ai permessi premio, hanno riferito che il soggetto ha mantenuto e mantiene condotta regolare a, riconosce le sue responsabilità riconduce i reati a debiti di gioco, asserendo di non aver mai fatto parte del Clan e delle decisioni e azioni dello stesso, mostrando revisione critica embrionale, senza peraltro aggiornamenti significativi.

Il detenuto ha proposto tempestivo reclamo avverso il richiamato provvedimento insistendo per la concessione del richiesto permesso e tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 253/2019, ha adempiuto al c.d. onere di allegazione – specificamente indicato dalla Consulta – degli elementi che comprovino l’esclusione sia dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo il loro ripristino, avendo, per il tramite del difensore di fiducia, evidenziato di avere sempre serbato, nel corso di tutto il periodo detentivo, una condotta impeccabile, ottenendo per tutti i semestri di pena espiata il beneficio della liberazione anticipata, mostrando atteggiamento riflessivo sulle scelte fatte, accettandone le conseguenze, riconoscendo le sue responsabilità in merito ai gravi reati posti in essere, escludendo di aver ricoperto ruoli decisionali e organizzativi all’interno del Clan (sul punto è stato allegato verbale di dichiarazione rese al DDA di Napoli dal collaboratore di giustizia, cognato del pregiudicato (marito della sorella), ex reggente del Clan; in particolare il detenuto ha ormai focalizzato come suo interesse primario l’interesse familiare ed in particolare quello della figlia sottoposta ad intervento chirurgico per melanoma) e con memoria, depositata in udienza, è stato sottolineato come la relazione di sintesi più aggiornata abbia anche riferito sulla maturata revisione critica del detenuto il quale è intenzionato ad usufruire del beneficio per coltivare gli affetti familiari.

Il reclamo è stato accolto perchè detenuto dal 8.5.2010 in espiazione del cumulo in epigrafe indicato. All’epoca di presentazione dell’istanza, il prefato aveva espiato la quota-pena prevista dalla legge, pertanto erano sussistenti i requisiti di ammissibilità dell’istanza.

Il Direttore dell’Istituto aveva espresso parere favorevole alla concessione di permesso premio, allegando la relazione di sintesi in data 28.6.2019 e la relazione comportamentale in data 15.8.2021.
La DNA, con nota in data 16.1.2020 e la Procura della Repubblica DDA, con nota in data 19.1.2019 hanno indicato come il detenuto non abbia rescisso i contatti con il gruppo criminale di appartenenza, l’omonimo Clan operante nella Provincia di Napoli.
Il documento di sintesi, che aveva valutato favorevolmente una prima apertura al trattamento esterno del detenuto attraverso i permessi premio, ha evidenziato la condotta regolare, l’impegno proficuo nel corso di formazione professionale per assistente cuoco, il mancato aggiornamento della relazione di indagine socio familiare. Il detenuto è il figlio del promotore dell’omonima associazione criminale, divenuto collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione unitamente alla moglie ed ai cugini e zii del ristretto, divenuti collaboratori di giustizia i quali tutti hanno reso dichiarazioni rilevanti in merito alla ricostruzione sia della storia criminale dell’associazione di stampo camorristico sia delle varie attività delittuose del Clan. Il ricorrente ha svolto, dopo aver conseguito la licenza di scuola media inferiore, attività illecita nel settore dei videogiochi, conducendo l’impresa intestata alla moglie. Attualmente sta espiando la pena inflitta per il tentato omicidio aggravato ex art. 7DPR n. 203/91. Il detenuto, che è stato alla guida del motociclo utilizzato per l’agguato, ha ricondotto il reato ad una questione personale per un debito di gioco, occupandosi la vittima di gestire scommesse Clandestine sul calcio; il mancato rimborso del prestito aveva, secondo il narrato del pervenuto, originato la decisione di compiere l’azione criminosa contro la vittima dell’agguato che aveva cominciato a manifestare le sue ragioni creditorie. Il ricorrente ha sempre ribadito la sua estraneità alle decisioni al Clan alle quali, nonostante lo stretto legame parentale con i vertici, ha dichiarato di non aver mai partecipato. La relazione ha concluso evidenziando come il detenuto inizi a manifestare un atteggiamento riflessivo circa le scelte che hanno negativamente influenzato la sua storia di vita; in punto di revisione critica in merito al reato di tentato omicidio aggravato dalla metodologia mafiosa ex art. 7 L.N. 203/91, lo stesso si riconosce estraneo alle decisioni del Clan.

Il collegio con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in data 21 settembre 2021, ha richiesto, ai fini della decisione: 1) che la Questura di Napoli fornisca informazioni sulla pericolosità sociale del detenuto anche in ordine ad eventuali collegamenti attuali dello stesso con la criminalità organizzata e con il Clan di appartenenza operante nella Provincia di Napoli; 2) un aggiornamento della relazione di sintesi in data 28.6.2019 e della successiva relazione comportamentale in data 18.5.2021 (che nulla dice in punto di revisione critica) che illustri compiutamente ed in modo esaustivo e dettagliato la revisione critica da parte del detenuto in merito ai gravi reati commessi e gli eventuali progressi compiuti in punto di riflessione sulle gravi condotte criminose poste in essere, profilo che non risulta sufficientemente approfondito nella relazione comportamentale in data 18.5.2021 (che nulla dice un in punto di revisione critica)

Il Commissariato PS, con nota in data 14.10.2021 ha riferito, che atteso il lungo tempo di detenzione, non sono in possesso di elementi aggiornati di riscontro circa l’attualità di collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata operante, non riconducibile al Clan ormai disciolto da tempo in seguito agli arresti degli appartenenti.

L’aggiornamento della relazione di sintesi in data 14.11.2021 ha riferito che il detenuto ha mantenuto un comportamento regolare, frequentando il corso per apicultore, addetto alla spesa e alla distribuzione del vitto ad oggi padre di quattro figli afferma di credere nel valore della famiglia e di volerlo trasmettere ai suoi figli. Il padre lo ha vissuto solo i primi dieci anni di vita, poiché nel 1987 ha avuto la prima carcerazione; il rapporto con il padre è descritto come conflittuale, ambivalente e freddo a differenza del suocero che lo ha indirizzato verso il lavoro, tentando di tenerlo lontano della devianza. La carcerazione lo ha provato da un punto di vista psicologico (perdita del sonno, sensi di colpa, bassa autostima), tuttavia egli ha cercato di adattarsi al contesto sfruttando l’opportunità trattamentali. “Il detenuto all’inizio si è mostrato introverso in seguito ha focalizzato i colloqui sulla malattia della figlia. Oggi partecipa con più serenità ed apertura maggiore alla ricostruzione della vicenda penale, raccontando quanto accaduto in modo particolareggiato senza tralasciare il versante emotivo. Il detenuto riconosce il suo iter deviante e le scelte di vita dalle quali sembra prendere le distanze. L’equipe, alla luce delle risultanze dell’ulteriore osservazione, valutata favorevolmente l’apertura al trattamento e esterno del detenuto attraverso la fruizione dei permessi premio”.

Alla luce degli elementi evidenziati segnatamente della condotta corretta, dell’impegno nelle attività trattamentali, dell’assistenza di elementi oggettivi e concreti che, al di là di ipotesi e presunzioni, attestino con certezza la sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata ovvero il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto del consistente periodo di detenzione intercorso dalla data di commissione dei reati e della avviata revisione critica del passato deviante,

Il Tribunale

ha ACCOLTO il reclamo proposto e per l’effetto gli ha concesso, con esenzione della scorta, un permesso di sei ore (6) in un’unica giornata, compreso il tempo occorrente per il viaggio, da trascorre in loco, perché trattasi della prima verifica di affidabilità esterna.