Il Tribunale di Sorveglianza nel procedimento chiamato all’udienza del 29 giugno 2021 avente ad oggetto reclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza 17.02.2021 in tema di rimedi risarcitori ex art. 35 ter O.P. nei riguardi di un detenuto (uscito per scarcerazione il 21.08.2020); Esaminati gli atti ed udita la relazione del Magistrato estensore, viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

Con ordinanza 17.02.2021 (notificata il 23.02.2021) il magistrato di sorveglianza ha accolto in parte il reclamo proposto dal prevenuto ai sensi dell’art. 35ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) in relazione al lungo periodo detentivo trascorso presso la C.C. (dal 1.10.2015 al 25.01.2020), riconoscendo la sussistenza del dedotto pregiudizio per complessivi giorni 21 e ha quindi disposto la liquidazione, in suo favore, della somma di Euro 168,900 (Euro 8 pro die) ai sensi dell’art. 35ter 2° c. O.P., essendo nelle more intervenuta la scarcerazione del detenuto per espiazione della pena.

Con reclamo tempestivamente proposto, in data 5.03 .2021, l’interessato -tramite il proprio difensore – ha impugnato detta ordinanza, chiedendo il riconoscimento dell’ulteriore pregiudizio subito nel lungo periodo detentivo trascorso presso l’istituto Penitenziario, anche in considerazione degli ulteriori parametri valutativi, adducendo l’inadeguatezza degli spazi, delle condizioni igienico-sanitarie, dei periodi di permanenza all’aperto.

Ripercorrendo le pronunce più significative della Corte di Strasburgo e della Suprema Corte italiana in punto di interpretazione del concetto di “spazio minimo disponibile”, le S.U. Penali, con sentenza n. 6551/21 del 24.09.2020, hanno affermato il principio secondo cui “nella valutazione dello spazio di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a costello” ; dunque, anzitutto la valutazione dello spazio minimo disponibile deve essere operata senza effettuare la detrazione dello spazio occupato dal letto singolo.

Inoltre, le Sezioni Unite Penali operano una minuziosa e dettagliata ricostruzione dell’istituto ex art. 35 ter O.P., soffermandosi sui fattori che contribuiscono a determinare la c.d. soglia minima di gravità per qualificare le condotte messe al bando dall’art. 3 della Convenzione, in primis lo spazio minimo “vitale”, giungendo ad affermare il principio di diritto secondo cui “i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare lo presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono allo valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all’istanza presentata ai sensi dell’art. 35 ter O.P.

Per giungere a tale affermazione di principio, le S.U. analizzano gli ultimi arresti giurisprudenziali in punto di computo degli spazi: dalla superficie “lorda” della stanza vanno quindi detratte l’area destinata a servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse (tra cui il letto, ove assuma la forma a castello e gli armadi appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo), mentre non rilevano gli arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini.; la sentenza in commento si sofferma, in particolare, su due passaggi “fondamentali” contenuti nella sentenza Mursic c. Croazia della Gronde Chambre 20.10.2016, ossia l’esclusione dello spa zio occupato dai servizi igienici, ma non di quello occupato dagli arredi, e l’introduzione del tema dello “spazio vivibile” (“è importante determinare se i detenuti hanno lo possibilità di muoversi normalmente nella cella“).

Da qui l’interpretazione offerta dalla Corte, secondo cui la superficie destinata al movimento nella stanza è limitata dalle pareti e dagli arredi che determinano sicuro ostacolo al movimento, in quanto inamovibili al punto tale da fungere da parete e da creare uno spazio inaccessibile; diversamente, per i detenuti tale ostacolo non è costituito – in base a quanto affermato dalle S.U. – da un tavolino, da sedie, sgabelli e letti singoli, arredi questi che possono essere spostati da un punto all’altro della stanza, a differenza degli armadi e dei letti a castello che, a causa della loro pesantezza e del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, non consentono alcun margine di manovra e vanno, quindi, considerati arredi “fissi” e, come tali, vanno esclusi dal computo dello spazio utile, unitamente ai servizi igienici.

Ancora: la considerazione degli ulteriori aspetti che qualificano la detenzione (es. la brevità del periodo) o che determinano la complessiva offerta del trattamento detentivo (come l’esistenza di aria e luce, le condizioni igieniche, l’assistenza sanitaria, le opportunità ricreative o culturali) rileva al fine di stabilire se vi sia stata violazione, qualora lo spazio individuale minimo intramurario assicurato al detenuto, una volta scomputati gli arredi fissi, sia compreso tra 3 e 4 metri quadrati.

Diversamente, tali fattori compensativi devono ricorrere congiuntamente in caso di detenzione sofferta in condizioni di sovraffollamento con spazio vitale inferiore a 3 metri quadrati, al fine di superare la “forte presunzione” (strong presumption) di trattamento inumano o degradante, che quindi può essere vinta solo dall’effetto cumulativo della breve durata delle restrizioni in suddetto spazio (durata minima e non occasionale), unita ad una congrua attività di movimento fuori dalle stanze ed a sufficienti attività motivanti svolte al di fuori delle celle; infine, se lo spazio individuale in una cella collettiva risulta superiore a 4 metri quadrati, la domanda proposta ex art. 35ter O.P. dovrà essere basata su fattor i differenti rispetto al sovraffollamento.

Orbene, muovendosi all’interno del perimetro segnato da tale pronuncia, è evidente che Io spazio “utile” al movimento che il reclamate ha avuto a disposizione nelle stanze multiple dell’ istituto penitenziario risulti nettamente inferiore alla soglia minima dei 3 metri quadrati, quando egli ha condiviso con quattro/cinque detenuti (per complessive cinque/sei presenze) stanze della superficie di 22 mq, escluso il bagno, e con arredi “fissi” (nel senso sopra indicato) costituiti un armadietto lungo e tre piccoli per ciascun detenuto (0,175 mq cadauno), e tre letti a castello ( 1,78 mq cadauno); del resto, è la stessa Amministrazione a fornire i dati relativi allo spazio “netto” a disposizione di ciascun detenuto all’interno delle stanze multiple, indicandolo in 2,36 e 2,80 mq in caso di compresenza, rispettivamente, di sei/cinque detenuti.

Diversamente, lo spazio individuale risulta superiore a 3 mq nel caso questi abbia condiviso la stanza di 22 mq con non più di quattro detenuti e quella di 16 mq con non più di tre detenuti; né può affermarsi che vi sia stato in tal caso un trattamento inumano o degradante in relazione ad ulteriori aspetti che qualificano la detenzione, in quanto: le stanze risultano sufficientemente areate ed illuminate, i servizi igienici sono posti in locale separato al quale si accede tramite una porta per garantire la privacy, l’uso delle docce è garantito quotidianamente, l’assistenza sanitaria è assicurata h24, l’attività di movimento fuori dalle stanze risulta congrua (l’accesso a i passeggi a far data dal 2014 è consentito per 6 ore al giorno, cui vanno aggiunte 2 ore di socialità, con possibilità di spostarsi all’interno della sezione) al pari dell’offerta trattamentale.

Reputa, invece, il collegio che non possa ritenersi soluzione adeguata sotto il profilo igienico-sanitario la presenza del c.d. bagno “a vista” nelle stanze singole dell’ istituto, in quanto il servizio igienico è posto all’interno della stanza (ove si consumano anche i pasti) e schermato unicamente da un separè amovibile e non da una struttura a tutta altezza; ne consegue che il dedotto pregiudizio è quindi ravvisabile anche per il periodo corrispondente a 26 giorni (dal 3 al 28 febbraio 2017) in cui il reclamate è stato collocato da solo nella stanza n. 1 Sez. B.

Ne consegue che il reclamo va accolto limitatamente al riconoscimento di ulteriori 26 giorni di pregiudizio effettivo, che si aggiungono ai 21 giorni già riconosciuti in prime cure, per cui il pregiudizio complessivo risulta pari a 47 giorni e determina, quindi, la liquidazione, in favore del reclamante, di un indennizzo ex art. 35ter 2° c. O.P. pari ad Euro 376,00 (Euro 8 pro/die)

P.Q.M.

visti gli artt. 35 bis, 35 ter O.P.,

ACCOGLIE il reclamo proposto e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza resa magistrato di sorveglianza in data 17.02 .2021 accoglie in parte il reclamo ex art. 35ter OP. dal medesimo proposto in relazione al periodo detentivo trascorso presso la casa circondariale del caso che ci occupa e, per l’effetto, dispone il pagamento, in suo favore, da parte del Ministero della Giustizia, della somma di Euro 376,00 a titolo di indennizzo per il pregiudizio sofferto in relazione ai seguenti periodi: 1° e 30.10.2015, dal 1° al 7.11.2015, dal 3 al 28.02.2017, dal 13 al 22.01.2018 e 1.06.2018.