UFFICIO DI SORVEGLIANZA
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Letti gli atti del procedimento nei confronti del detenuto presso la C.C. di Lanciano
Oggetto: concessione permesso premio (art. 30 ter O.P.)
Titolo: Procura Generale presso la Corte d’Appello – sentenza emessa in data 17/12/2013 dalla Corte d’Assise, riformata in data 25/9/2015 dalla Corte di Assise d’Appello, irrevocabile il 23/11/2016
Pena inflitta: ergastolo
Pena da espiare: ergastolo Decorrenza pena: 11/5/2011 Fine pena: mai
OSSERVA
Il detenuto sta espiando la pena inflitta con la sentenza sopraindicata per aver commesso, i reati di omicidio e detenzione illecita di armi, aggravati dal metodo mafioso, ritenuti avvinti sotto il vincolo della continuazione.
Annovera ulteriori iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale aventi ad oggetto i delitti di: furto; invasione arbitraria di edifici; associazione di tipo mafioso; rapina; detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Presso l’interpellata Procura pende nei suoi confronti un altro procedimento relativamente ai reati di: detenzione illecita di armi, patto elettorale politico mafioso, estorsione aggravata e associazione finalizzata al narcotraffico.
In data 29/9/2019, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava accertata l’impossibilità della collaborazione con la giustizia.
A sostegno dell’istanza la Difesa evidenzia, innanzitutto, che il medesimo ha sempre beneficiato della liberazione anticipata, a testimonianza del buon comportamento serbato all’interno dell’Istituto. Inoltre, si fa presente che il predetto ha maturato un’importante revisione critica per quel che concerne i fatti oggetto di condanna. Infine, si dà conto del fatto che il condannato non ha collegamenti con la criminalità organizzata, i quali, già in passato, al momento dell’accertamento dell’impossibilità della collaborazione con la giustizia, venivano reputati rescissi.
La DNA, con parere del 21/7/2026, si esprime sfavorevolmente circa l’eventuale concessione del permesso premio richiesto.
Più nello specifico, l’Organo Nazionale fa presente, innanzitutto, che il detenuto veniva condannato per omicidio. Rispetto a tale accadimento, si evidenzia che la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello consentiva di accertare che il ristretto ricopriva un ruolo apicale nell’associazione criminale di riferimento.
Peraltro, si rappresenta che il condannato ha avuto sempre un’elevatissima capacità criminale nel passare da un gruppo camorristico all’altro, evenienza questa che potrebbe consentirgli, una volta fuori dal carcere, di riallacciare collegamenti con gruppi criminali presenti sul territorio. Infatti, nel luogo di origine ed, in particolare, nel quartiere, si registra un’importante presenza di gruppi delinquenziali in conflitto tra loro per il predominio sul territorio. Sicché, costui potrebbe utilizzare la propria caratura criminale per entrare in una di suddette cosche, specie ora che in tale quartiere si è innescata un’escalation di violenza derivante proprio dal conflitto dei vari clan. D’altra parte, si rilevano frequentazioni della moglie e del figlio con appartenenti al clan.
Infine, si sottolinea che l’istanza difetta degli oneri di allegazione pretesi dall’articolo 4 bis comma 1 bis O.P., quali, ad esempio, la dimostrazione dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna.
Nello stesso senso si esprime la DDA, con parere contrario del 23/2/2026.
Più nel dettaglio, anche l’Organo Distrettuale ripercorre la storia criminale del predetto, affermando che lo stesso è stato un elemento di spicco del disciolto clan. Egli, invero, si occupava della gestione di diverse attività illecite, nonché dell’organizzazione e dell’esecuzione di omicidi ordinati dai vertici del medesimo clan. A tal proposito, si dà conto del fatto che l’omicidio del soggetto, anch’egli killer del citato sodalizio, veniva effettuato dall’interessato al fine di epurare l’associazione criminale da un soggetto ritenuto pericoloso per la sopravvivenza della cosca. Dopo la caduta del clan, il detenuto ha fatto ingresso nel neocostituito clan2 , venendo stipendiato da tale gruppo.
D’altra parte, si dà conto del fatto che i familiari dell’istante sono tutti pregiudicati e molti di costoro sono affiliati ad associazioni di tipo mafioso.
Ancora, si sottolinea che non veniva fornita alcuna prova in merito all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie e degli obblighi di riparazione discendenti dalla condanna, così come in merito all’impossibilità di adempiere.
Infine, stante l’elevatissima capacità criminale del detenuto e la sua attitudine a passare da un gruppo criminale dall’altro, si ritiene altamente probabile che una volta fuori dalle mura carcerarie egli possa fare reingresso in associazioni criminali.
Sotto un altro versante, la C.C., con relazione di sintesi del 25/11/2025, si esprime favorevolmente in merito all’eventuale concessione di un primo permesso premio.
Nel documento citato si evidenzia, innanzitutto, che l’interessato all’interno dell’Istituto ha sempre serbato una condotta regolare e corretta, interagendo in maniera adeguata tanto con gli operatori penitenziari, quanto con la popolazione ivi reclusa. Inoltre, lo stesso ha svolto con costanza, dedizione e senso di responsabilità l’attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, con un comportamento sempre irreprensibile.
Per quel che concerne i delitti posti in essere, egli appare aver maturato un significativo livello di revisione critica. Sul punto, egli riconosce di aver fatto parte del clan e risulta pienamente consapevole della gravità dell’omicidio commesso proprio per conto di tale cosca. A tal proposito, egli si assume integralmente la responsabilità dell’accaduto, rinvenendo nel sistema di valori distorti in cui era inserito la causa principale della sua spinta delinquenziale. Segnatamente, l’Esperto Psicologo ravvisa proprio nel suo contesto sociale e familiare fortemente condizionato da profili devianti il fattore criminogeno preponderante. Ad oggi, il medesimo sembra aver preso consapevolezza dalla subcultura camorristica che aveva caratterizzato la sua pregressa vita, volendosi ora distanziare dalla stessa, desiderando di reinserirsi nella società attraverso il lavoro, manifestando, sul punto, un’importante progettualità futura.
Tanto premesso, questo Ufficio ritiene che possa essere concesso al detenuto un primo permesso premio di giorni 1 ore 8. Depongono per l’accoglimento dell’istanza, infatti, la risalenza dei delitti posti in essere, così come dei carichi pendenti, il buon comportamento serbato all’interno dell’Istituto e, soprattutto, la maturata revisione critica per quanto attiene ai reati in espiazione. Egli, invero, alla luce di quanto evidenziato nella relazione di sintesi, appare pienamente consapevole della gravità del delitto di omicidio compiuto per conto del clan, così come appare pienamente consapevole dei disvalori propugnati dal contesto camorristico in cui era inserito. Ad oggi, in particolare, costui appare desideroso di reinserirsi nella società mediante il lavoro, che già attualmente svolge con senso di abnegazione all’interno del carcere.
Neutre, per converso, appaiono le informazioni rese tanto dalla DDA quanto dalla DNA. Invero, in entrambi i casi viene posto l’accento sul passato criminale del predetto, ma non vengono segnali, neppure sul piano meramente indiziario, elementi che possano dar luogo ad un ipotetico dubbio sulla sua perdurante affiliazione, quantunque quiescente, con sodalizi criminali. Infatti, non solo, non vi sono procedimenti pendenti successivi alla condanna, ma non si registrano neppure delle dichiarazioni rese da collaboratori che indichino lo stesso inserito in cosche tutt’ora operanti sul territorio di provenienza. Così come, non si reputano accoglibili le censure mosse sia dall’Organo Nazionale sia da quello Distrettuale sul mancato adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria discendenti dalla condanna. Infatti, il condannato ha ottenuto la dichiarazione della collaborazione impossibile in data 29/9/2019, che implica la non operatività di quanto preteso dall’articolo 4 bis comma 1 bis O.P. circa il soddisfacimento degli oneri di riparazione pecuniaria.
In conclusione, auspica questo Ufficio che la concessione di un primo permesso premio possa fungere da spinta motivazionale per il detenuto nel proseguire nel processo risocializzante ormai da tempo avviato.
P.Q.M.
concede al detenuto, sopra generalizzato, un permesso premio della durata di gg. 1 ore 8 da trascorre nel Comune, accompagnato da un volontario o familiare;
AFFIDA
la vigilanza alla Questura, disponendo che la Direzione della Casa Circondariale di Lanciano trasmetta alla medesima Autorità di P.S. copia della presente autorizzazione, comunicando la decorrenza del permesso premio;
DISPONE
che il detenuto esca libero nella persona, prelevato da un familiare, o in assenza, da un volontario;
IMPONE
al detenuto in permesso il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Obbligo di restante sempre con l’accompagnatore di non allontanarsi dal territorio del Comune;
2. Obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati che non siano prossimi congiunti;
3. Divieto di fare uso di sostanze stupefacenti e/o di sostanze alcoliche;
4. Obbligo di tenere buona condotta.
Allo scadere del permesso la Direzione dell’Istituto darà a questo Ufficio le opportune comunicazioni in ordine ad eventuali inosservanze da parte dell’interessato.

