TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo proposto dall’imputato detenuto presso la Casa Circondariale, avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata del Magistrato di Sorveglianza in relazione alla pena di cui all’esecuzione penale della Procura della Repubblica ordinanza con la quale, il magistrato di Sorveglianza predetto, ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata per ii periodo espiato dal 7-06-2024 al 6-12-2024, per la sanzione di 10 giorni di EARS comminata;

rilevato che il detenuto ha proposto tempestivo reclamo nei confronti di tale ordinanza, rilevando come in realtà, come abbia sempre partecipato alla attività trattamentali ed all’opera di rieducazione in maniera non formale, chiedendo pertanto la concessione del beneficio richiesto;

rilevato che dalla lettura del rapporto si evidenzia che la sanzione di 10 giorni di EARS è stata comminata il 26-11-2024 per la notifica dell’ avviso di conclusione indagini preliminari da parte della Procura per il reato di cui all’art. 391 ter c.p. commesso dall’imputato tra il 16-02-2023 ed il 23-05-2023;

rilevato che dalla relazione comportamentale degli operatori penitenziari del 25-03-2026 risulta che il detenuto ha avuto sempre una condotta corretta ad eccezione della sanzione disciplinare di 10 giorni di EARS, a seguito di notifica dell’avviso di conclusione indagini per il reato di cui all’art. 391 ter c.p. avvenuta ii 22-11-2024, che il detenuto ha ammesso le sue responsabilità ed ha mostrato durante la detenzione un processo di riflessione e responsabilizzazione non formali, evidenziando una reale evoluzione personale orientata al reinserimento ed alla riparazione del danno derivante dal reato commesso;

rilevato altresì, che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “il concetto di partecipazione all’opera di trattamento che costituisce il presupposto per l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 54 o.p., non va confuso con la cosiddetta buona e regolare condotta che costituisce uno degli elementi di valutazione, attenendo soltanto al comportamento esteriore del detenuto che si manifesta con la mera adesione alla disciplina carceraria, valutazione che non può che essere complessiva, riferibile cioè a tutto il periodo di detenzione preso in esame, non essendo concepibile, se non in casi del tutto eccezionali, che al trattamento- da considerarsi come un positivo processo evolutivo- il soggetto aderisca soltanto in determinati periodi di detenzione” (vedi per tutte Cass. Sez. I n.17427 del 1-02-2011) ;

rilevato altresì, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte da ultimo ha ritenuto che deve essere considerato con rigore il principio della semestralizzazione e solo in presenza di un comportamento particolare grave, commesso in stato di libertà in prossimità al periodo di detenzione preso in considerazione, può essere giustificato il diniego retroattivo de! beneficio della liberazione anticipata, potendosi presumere una mancata partecipazione all’opera rieducativa svolta nel periodo antecedente di detenzione ( vedi Cass. sez pen. I del 22-04-2015) rilevato pertanto, che le condotte asseritamente poste in essere dal condannato sono relative al periodo che va dal 16-02-2023 al 23-05-2023 e che la relazione comportamentale indicata in atti, da atto di una reale partecipazione all’opera di rieducazione, nel periodo oggetto di istanza di liberazione anticipata;

ritiene il Collegio pertanto, di poter accogliere il reclamo per il periodo espiato dal 7-06-2024 al 6-12-2024, concedendo al condannato giorni 45 di liberazione anticipata, dal momento che il reato per il quale e stata espiata la predetta pena e previsto dall’art. 4 bis O.p., come risulta dalla posizione giuridica in atti;

P.Q.M.

ACCOGLIE

il reclamo proposto e

CONCEDE

La riduzione della pena in esecuzione nei confronti del condannato sopra generalizzato e relativa al titolo in epigrafe riportato in ragione di giorni 45 per il periodo espiato dal 7-06-2024 al 6-12-2024.

Conferma per il resto l’impugnata ordinanza.