SENTENZA

sul ricorso proposto

avverso l’ordinanza del 18/11/2025 del Tribunale di sorveglianza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.         Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di differimento della pena in esecuzione nei confronti dell’imputato. anche nelle forme della detenzione domiciliare.

2.         II Tribunale ha rilevato che, in base alla relazione medico sanitaria del 12 novembre 2025, trasmessa dalla Asi le condizioni di salute del condannato devono essere considerate compatibili con il regime detentivo  in atto a suo carico e che non sussistono condizioni per disporre il rinvio dell’esecuzione della pena neppure delle forme della detenzione  domiciliare,  trattandosi  di soggetto in trattamento farmacologico, affetto  da  disturbo  della  personalità,  che ha rifiutato di sottoporsi a  controlli  ematici  e  che,  dai  colloqui  psicologici espletati, è risultato in condizioni sostanzialmente stabili.

Il Tribunale, infine, ha disposto la trasmissione degli atti al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al fine di valutare un trasferimento in altra struttura che meglio possa seguire la patologia psichiatrica da cui il condannato è risultato affetto.

2.         Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando plurimi vizi, attraverso tre motivi di seguito riassunti nei limiti necessari  per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1.      Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in quanto contraddittoria e manifestamente illogica.

Il ricorrente è affetto da sindrome depressiva e, dal diario clinico, la segnalata necessità di grande sorveglianza nonché di collocare il condannato in cella idonea per rischio suicidiario.

In ogni caso, la Difesa evidenzia che non vi è pericolosità sociale all’attualità perché la informativa della Questura competente non ha indicato elementi di collegamento con la criminalità organizzata; né la presunzione di pericolosità  sociale  può trarsi  dai precedenti  di  polizia, in quanto risalenti  nel  tempo, mentre  il detenuto ha tenuto una condotta irreprensibile.

Si rimarca, poi, che nessuna motivazione risulta in ordine alla richiesta subordinata anche di detenzione domiciliare, sempre revocabile. Nel caso  in  esame i documenti sanitari allegati attestano gravi  patologie  non  curabili  in carcere e che, comunque, avrebbero possibilità di regressione  in  ambito  diverso da quello detentivo. Non è necessaria, infatti, ai fini di considerare idoneo il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, l’esistenza di patologia implicante serio pericolo per la vita, ma risulta sufficiente valutare lo stato di scadimento fisico capace di innescare  una  situazione  al  di sotto della soglia di dignità della detenzione.

La relazione di sintesi che si allega al  ricorso,  rileva  la  gravità  delle condizioni di salute del detenuto evidenziando  ideazione  suicidiaria  che  il paziente continua a manifestare, una marcata  obesità  di  grado  severo,  con parere favorevole al differimento della pena.

Ancora, per il ricorrente, risulta del  tutto  mancante  il  giudizio  di bilanciamento delle esigenze terapeutiche con la pericolosità sociale del  condannato attraverso la verifica, in concreto, delle condizioni della detenzione patita. Sul punto, si segnala che vi è stata soltanto affermazione in astratto della compatibilità con la detenzione carceraria senza specificare se  la  detenzione presso la Casa circondariale ove il detenuto è attualmente ristretto fosse compatibile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia omessa valutazione degli atti e i documenti prodotti dalla difesa, con conseguente nullità dell’ordinanza in relazione all’art 178, comma 1, lett. c),cod. proc. pen.

La documentazione prodotta dalla Difesa non è stata oggetto di valutazione nel provvedimento impugnato, tanto che, sia nella parte narrativa, sia nella motivazione, non si fa riferimento agli argomenti prospettati nel contraddittorio tra le parti, né sono state esaminate le relazioni di sintesi, quelle sanitarie e le informazioni della Questura.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 13, 111, comma 6, cost.

3.         Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO  IN DIRITTO

1.II ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Il primo e secondo motivo, trattati congiuntamente, sono fondati con assorbimento della restante doglianza.

Secondo la previsione di cui all’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il  differimento dell’esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.

Ai sensi dell’art. 47-ter, comma  1-ter,  ord.  pen.,  ove  ricorra  tale presupposto, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, chiesto in via principale, ove il giudice ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un  presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute  (Sez.  1,  n.  21355 del 01/04/2021, Rv. 281225).

Il rigetto dell’istanza postula, in entrambi i casi, una  valutazione  di  compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il  regime  carcerario  al quale è sottoposto.

Si tratta di un giudizio che deve essere effettuato dapprima  in  astratto, tenendo conto dell’inquadramento della patologia del detenuto e dell’astratta possibilità di cura, e, poi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita,  valutate  in  relazione allo specifico istituto penitenziario in cui è ristretto  e  alle  eventuali  ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n.36875 del 15/07/2021, non massimata; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.).

Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv. 218229).

Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche

un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto  e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del  09/04/2018,  Rv. 273699), con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di  cura  ed assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurare, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento  del  regime  carcerario,  in  termini  di aggravamento del quadro clinico (tra le altre, Sez. 1, n. 16271 del 9/04/2020, Ventrici, non massimata; Sez. 1,  n.  37062  del  09/04/2018,  Acampa,  Rv. 273699).

Presupposti per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica sono, dunque, secondo il costante indirizzo ermeneutico cui il Collegio intende dare  continuità,  la  gravità  oggettiva  della  malattia,  implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose, gravità da intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena sia del principio di uguaglianza di fronte alla legge, senza distinzioni di condizioni personali:  principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene  legittimamente  irrogate,  alla  stregua  di  un  trattamento che tenga conto della durata della pena e dell’età del  condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale. Il secondo requisito  consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere praticati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante il ricovero del detenuto in  luoghi  esterni di cura.

In altri termini, non è sufficiente che l’infermità fisica menomi, in maniera anche rilevante, la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l’infermità sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879; Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, dep.10/1/2019, A., Rv. 276158; Sez. 1, n. 27352 del 17/5/2019, Nobile, Rv.276413).

Infine, va rimarcato che questa Corte ha affermato, in tema  di  differimento della pena per motivi di salute, che il Tribunale di sorveglianza, ove ritenga che l’invocato rinvio dell’esecuzione non possa essere  concesso,  sul presupposto  che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 – 01; Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894, nella specie quello carcerario, fornito di centro clinico specializzato), deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura in cui la pena deve essere espiata, in definitiva ponendo in capo al Tribunale un onere diretto non solo all’individuazione concreta della struttura ex art. 11 Ord. pen., ma anche di monitorare la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l’autorità sanitaria preposta indica come necessari.

1.2 Tali essendo i principi cui il Collegio intende  dare  continuità,  si osserva che la motivazione sulla compatibilità è affidata, nel provvedimento impugnato, a stringati argomenti in cui il Tribunale di sorveglianza indica, sulla base  del  contenuto della relazione trasmessa dalla ASL del 12 novembre 2025, che le condizioni psichiatriche del condannato  risultano  stabili  e che questi  si è rifiutato di sottoporsi a controlli ematici segnalando, altresì, che  i  parametri  cardiologici, con riferimento alla persistente tachicardia sinusale, risultano costantemente monitorati.

Tuttavia, il provvedimento conclude mandando  al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria onde valutare il trasferimento del condannato presso altra struttura per seguire meglio la patologia psichiatrica.

Come dedotto dal ricorrente, si fa riferimento, quindi, con ragionamento generico e  contraddittorio, al  trasferimento  presso  altra  struttura dell’Amministrazione penitenziaria dove la patologia da cui il paziente è sicuramente affetto possa essere meglio seguita rispetto, evidentemente, a quella ove il detenuto è ristretto all’attualità. Tanto, senza precisare se l’Istituto ove il detenuto si trova sia effettivamente dotato di strutture tali da assicurare il necessario monitoraggio attraverso un controllo medico costante e adeguato rispetto alle patologie riscontrate.

Peraltro, non può essere trascurato il dato, risultante dagli atti richiamati dal difensore come travisati per omissione, delle complessive condizioni psichiatriche del condannato relative anche alla riscontrata ideazione suicidiaria. Né risulta indicato, rispetto a tale rischio, se questo, nel caso del ricorrente, connoti la patologia psichiatrica da  gravità  tale da  non  rispondere  ai  trattamenti  disponibili e alle terapie curative assicurate in regime detentivo. La motivazione, poi, è del tutto mancante rispetto alla richiesta di concessione della detenzione domiciliare perché si conclude, in via generale, ritenendo la compatibilità con il regime intramurario senza affrontare la richiesta svolta dall’istante in via subordinata se non per il breve accenno che si rinviene nell’ultima pagina dell’ordinanza impugnata.

2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame da parte del Tribunale di  sorveglianza,  libero  nell’esito  ma  da  svolgere con l’osservanza dei principi illustrati nella  parte  motiva.  Con  oscuramento  dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato che  si commentano nel presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con  rinvio  per  nuovo  giudizio  al Tribunale di sorveglianza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 14 aprile 2026