ORDINANZA
nel procedimento chiamato all’udienza del 17 giugno 2025 e relativo alla richiesta di concessione de! seguente beneficio:
1) affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, in riferimento alla pena in espiazione di anni 4 mesi 3 gg. 26 26 di reclusione, a seguito di ordine di esecuzione della Procura della Repubblica, scadenza pena 7.7.2028
Esaminati gli atti ed udita la relazione, e viste le conclusioni formulate dal difensore in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento dell’adottata riserva,
OSSERVA QUANTO SEGUE
In via preliminare, bisogna rilevare l’ammissibilità dell’istanza ex art. 94 DPR 309 /1990 poiché non vi sono elementi preclusivi per la concessione del beneficio, non eccedendosi il limite previsto dall’art. 94 comma 1 DPR 309/1990 (anni 4 posto che il titolo in esecuzione contiene anche una condanna per reato ostativo ovvero estorsione aggravata, oltre la presenza di reati comuni ovvero maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, tutti commessi dal 2019 al 18.3.2022 nei confronti del padre).
Nel merito, sono state offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento ex art. 94 D.P.R. 309 /90, essendo stata acquisita in atti idonea documentazione del S.E.R.D. attestante lo stato attuale di tossicodipendenza (“dipendenza da oppiacei e da cocaina in ambiente controllata”) e la disponibilità all’accoglienza da parte della comunità Terapeutica, al fine di espletare il programma terapeutico – per lui predisposto – di disassuefazione psicofisica da sostanze psicotrope.
La relazione di sintesi elaborata ed aggiornata in data 9.6.2025 riferisce di una condotta regolare, vera di rilevi di qualsivoglia natura, e è stato costantemente seguito dal SERT interno e non sussiste strumentalità negativa nella richiesta accesso al percorso alternativo; riconduce i reati commessi proprio alla condizione di tossicodipendenza; risulta opportuno l’avvio ad un percorso terapeutico – riabilitativo residenziale. Si ritiene utile e funzionale poter essere inserito all’interno di una comunità terapeutica, così da consolidare il percorso fino ad ora svolto e facilitarlo nello sviluppo di risorse emotive e gestionali utili per il proprio futuro. Ristretto dal 29.3.2024, e padre di una bambina di anni 7, l’esperto psicologo ex art. 80 O.P. indica un percorso di revisione critica completo, ammettendo le proprie colpe responsabilità ed afferma di aver aggredito suo padre essendo sotto l’effetto di sostanza stupefacente; il padre, poi lo denunciava per ben due volte e l’imputato non ha sentimenti di rivalsa nei confronti del padre, anzi riconosce di essere grato al padre per quella denuncia ritenendo che quell’azione era l’unica che potesse salvargli la vita. Esiste una forte voglia di acquisire uno stile di vita sano e normale, per cui alla luce della revisione critica, dell’ammissione delle sue responsabilità, delle difficolta riscontrate nella gestione dei propri impulsi e della disponibilità della comunità terapeutica, l’Equipe propone l’ammissione alla misura alternativa richiesta.
Le informazioni fornite con nota datata 26.4.2025 dal COMM. PS evidenziano l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il certificato dei carichi pendenti, acquisito, evidenzia che sussiste due carichi per art. 640 ter c.p. nel 2020 e art. 650 c.p. nel 2023; sussiste una sola altra condanna per guida con patente revocata commessa nel 2019-2020.
Pertanto, alla luce degli elementi sinora illustrati, ritiene il Tribunale che sia certamente opportuno procedere ad un trattamento di rieducazione nell’ambito di un programma residenziale riabilitativo, da svolgersi presso la suddetta comunità terapeutica; alla luce dell’istruttoria svolta, e soprattutto tenuto conto dell’elevata rinnovata motivazione nell’affrontare la condizione tossicomanica, ed altresì dei progressi registrati sia sotto il profilo della regolarità comportamentale che della partecipazione al trattamento, è possibile compiere una prognosi positiva in favore del condannato, tale da far ritenere che la misura richiesta, attraverso le prescrizioni adottate, sia la più idonea a favorire il reinserimento sociale ed a prevenire il pericolo di commissione di altri reati. La circostanza che lo stesso sia, inoltre, in carico al SERT interno evidenzia come la condizione di dipendenza non sia insorta in modo strumentale e, del resto, l’alta motivazione ravvisata dal detenuto ad intraprendere il percorso riabilitativo dall’Equipe di osservazione, non possano che far prevalere l’esigenza di recupero del soggetto.
P.Q.M.
ORDINA
che l’imputato sia affidato in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/1990 presso la comunità terapeutica, per il restante periodo della pena da scontare e che l’esecuzione della pena avvenga, sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza, nell’osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI
1. obbligo di attenersi scrupolosamente al programma terapeutico predisposto dalla suddetta comunità;
2. divieto di allontanarsi dalla comunità senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza competente, ove il medesimo è domiciliato, se non in compagnia degli operatori ed esclusivamente per esigenze legate allo svolgimento del programma terapeutico, fatta salva la comunicazione all’Autorità di P.S.;
3. divieto di accompagnarsi a pregiudicati o tossicodipendenti o a persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, e di frequentare locali pubblici che siano ritrovo abituale di detti soggetti;
4. divieto di detenere o di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
5. divieto di detenere o assumere sostanze stupefacenti e di abusare di sostanze alcoliche;
6. obbligo di tenersi in contatto periodicamente con l’UEPE del luogo dove la prova si svolge con la frequenza che verrà indicata dagli operatori del Centro stesso;
7. obbligo di tenere buona condotta;
8. non guidare veicoli a motore.
L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla condizione che l’affidato sottoscriva il verbale contenente le prescrizioni suindicate, con impegno a rispettarle, e si delega, per la formazione del predetto verbale, la Direzione della Casa Circondariale che provvederà a rimetterne copia al tribunale di Sorveglianza ed al Magistrato di sorveglianza competente

