
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Il PM, ritenuta non sussistente ‘in applicazione temporis’ l’aggravante contestata, ritenuta altresì provata la penale responsabilità dell’imputata, conclude e chiede la condanna alla pena finale di anni 3 e giorni 25 di reclusione.
L’avv. Di Bucchianico si riporta alla propria memoria in atti e chiede la condanna alla pena di giustizia, oltre risarcimento del danno, come da conclusioni, e liquidazione delle spese, come da nota, che deposita.
La difesa chiede in via principale emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato, ovvero ex art. 530, comma 2, c.p.p.; in subordine, previa derubricazione del reato in quello di percosse, chiede dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine, chiede la condanna al minimo della pena, con riconoscimento dei benefici di legge.
Motivi della decisione
1. All’udienza del 1° luglio 2024, il difensore munito di procura speciale ha chiesto la definizione del procedimento mediante giudizio abbreviato la parte civile ha accettato il rito; all’udienza del 7 aprile 2025, il Tribunale ha invitato le parti a discutere e concludere, si è ritirato in camera di consiglio e all’esito ha dato lettura del dispositivo.
2. Il Tribunale dichiara l’imputata colpevole per il fatto di cui all’addebito, nei sensi di cui a seguire.
2.1. Nella fattispecie del tentativo, con riferimento all’elemento oggettivo, il giudizio di idoneità degli atti va formulato ex ante, cioè al momento in cui il soggetto ha compiuto l’ultimo atto della sua condotta, che si vuole penalmente rilevante (c.d. prognosi postuma); a base parziale, cioè a parte subiecti, salva l’ipotesi che l’oggetto materiale della condotta sia del tutto inesistente in rerum natura (perché per espressa previsione si ha qui reato impossibile per inesistenza dell’oggetto: art. 49, c. 2, c.p.); e presuppone la rilevante possibilità (probabilità) di perfezione della fattispecie consumata (C. 20601/2023), la quale, nel tentativo compiuto in delitti di evento (c.d. delitto mancato), equivale a un giudizio di adeguatezza causale della condotta a cagionare l’evento poi non verificatosi, cioè a un giudizio di pericolo del verificarsi dell’evento e, quindi, di probabilità dell’evento. La direzione non equivoca (univocità) degli atti, invece, per la tesi preferibile (oggettiva), richiede un oggettivo nesso finalistico degli atti con la commissione del delitto perfetto, come risultante dalla intenzione (dolo) del soggetto, a sua volta accertabile con tutti i mezzi probatori: sono univoci gli atti che presentano un nesso finalistico oggettivo rispetto a tale delitto (“L’univocità, pertanto, […] non esclude che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, ma impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza […], l’intenzione, il fine perseguito dall’agente”: C. 9411/2010; C. 4033/2016).
Sul piano della colpevolezza, e in particolare del nesso psichico, il tentativo si caratterizza in quanto è un reato solo doloso; il dolo del tentativo è un dolo di delitto perfetto (dolo di consumazione). Si discute se il dolo del tentativo possa presentarsi in tutte le forme del dolo del delitto perfetto. Peraltro, è generalmente ammesso che il dolo del tentativo può essere un dolo anche non intenzionale ma diretto, cioè senza volontà del delitto perfetto ma con rappresentazione dello stesso come certo o altamente probabile (C. 23618/2016, in tema di tentativo di omicidio). È stato invece più discusso se il dolo del tentativo possa essere un dolo eventuale, cioè con rappresentazione come probabile o possibile del delitto perfetto e volontà non del delitto perfetto ma solo del rischio di realizzazione del delitto perfetto (accettazione del rischio, seppure non implicita nel fatto stesso di portare in executivis il dubbio non risolto, in virtù degli argomenti di C. sez. un. 38343/2014, la quale richiede la determinazione “ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo”, ma “aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi”); la giurisprudenza tende a escludere la compatibilità tra tentativo e dolo eventuale (C. 25114/2010; C. 14342/2012). È dolo alternativo la rappresentazione di più eventi (fatti tipici) diversi incompatibili, con volontà, indifferentemente, dell’uno e/o l’altro; se i diversi fatti tipici sono, l’uno e/o l’altro, alternativamente rappresentati come possibili o probabili e “voluti” come accettazione del rischio (come azione “a costo di”) il dolo alternativo sì presenta altresì come dolo eventuale. L’accertamento del dolo nel tentativo precede anche dall’accertamento della idoneità degli atti; in particolare, “in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati dalla condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente” (C. 11928/2018; C. 36311/2019): a esempio, “la micidialità del coltello adoperato”, “la direzione e la violenza dell’unico fendente”, “la zona del corpo attinta, l’emitorace sinistro, sede di importanti organi vitali quali cuore e polmoni”, “il tipo di ferita cagionata”, “la gravità della lesione, tale da imporre la riserva della prognosi”, “la pregressa e deliberata disponibilità di un coltello […] nel memento in cui incontrò la persona offesa”, “la frase minatoria pronunziata subito dopo l’accoltellamento” sono “elementi idonei, nel loro complesso, a rendere palese la direzione teleologica dell’agente nel senso della volontà di uccidere la vittima (dolo diretto [intenzionale]) o quantomeno dell’indifferenza per la sua sorte (dolo alternativo, pure compatibile con il tentativo)” (C. 45332/2019).
A “integrare le attenuanti generiche possono essere, anzitutto, circostanze espressive di una minore offensività o di una minore colpevolezza del fatto, quest’ultima in ragione della particolare intensità e comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commetterlo, ovvero della presenza di anomale circostanze concomitanti alla sua condotta, in grado di limitare significativamente la sua libertà[;] come spesso sottolineato dalla dottrina, le attenuanti generiche costituiscono il luogo privilegiato in cui possono trovare spazio, nella fase di determinazione giudiziale della pena, considerazioni di equità e di umana ‘compassione’ nei confronti dell’autore del reato, in ragione delle circostanze individuali nelle quali si è trovato ad agire all’epoca del fatto, o versa al momento della condanna: dall’immaturità connessa alla giovane età dell’autore o alla sua età particolarmente avanzata, alla presenza di disturbi della personalità che non attingano la soglia del vizio parziale di mente, a traumi subiti nella propria storia personale, a condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate, ovvero a condotte successive come l’immediata e spontanea autodenuncia, la piena collaborazione processuale, le attività di studio o lavoro intraprese nell’attesa del processo”; e, in tal senso, deve essere dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis” c.p.: il “delitto di omicidio può essere connotato, nei singoli casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati […]. In conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, il codice penale italiano consente in via generale di adeguare la pena dell’omicidio alla gravita della singola condotta […]. Tanto l’attenuante della provocazione quanto le attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del singolo fatto di omicidio […]. Il divieto, stabilito dalla disposizione censurata, di applicare la diminuzione di pena prevista per queste due attenuanti nei casi di omicidi commessi in contesti familiari o parafamiliari non si fonda su alcuna plausibile ragione giustificativa […]. Tale divieto deve anzi ritenersi in contrasto con gli art. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. [e la] dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale che ne discende non si pone in contrasto con la finalità complessiva perseguita dal legislatore del 2019 di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ma semplicemente evita che dalla legge n. 69 del 2019 discenda un effetto collaterale incongruo rispetto alla sua stessa ratio” (C. cost. 197 /2023).
“L’originaria formulazione [della “circostanza aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 1 “, c.p.] prevedeva che l’aggravante, importante la pena dell’ergastolo, ricorresse nelle sole ipotesi in cui la vittima del reato di omicidio fosse una ascendente o discendente . […] Parallelamente, il secondo comma del medesimo art. 577 comminava la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, ove il fatto fosse commesso ‘contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o contro un affine in linea retta’. […] Nell’interpretare tale seconda disposizione, nella parte relativa al rapporto di coniugio, questa Corte, con giurisprudenza costante [,] aveva […] ritenuto, con indirizzo […] univoco, che, ai fini in discorso, allo stato di coniuge non fosse […] parificabile, per il noto divieto di analogia in malam partem nella materia penale, la condizione di convivente more uxorio [.] I profondi mutamenti del costume sociale, intervenuti dopo l’entrata in vigore del codice penale, a partire dal rilievo sempre maggiore assunto negli anni dal fenomeno delle ‘coppie di fatto’, […] hanno indotto il legislatore, in tempi recenti, a rimodulare le fattispecie aggravatrici in esame.
[…] La legge 11 gennaio 2018, n. 4 (recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), in vigore dal 16 febbraio 2018, e così venuta a modificare, con il suo art. 2, tanto il primo comma, n. l ), che il secondo comma dell’art, 577 [c. p.] La previsione aggravatrice dell’omicidio, importante l’irrogazione della pena perpetua, […] è stata estesa all’ipotesi in cui il reato venga commesso ‘contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente’; mentre la previsione aggravatrice, recata dal secondo comma dell’art. 577, cit., e stata riformulata, in modo da ricomprendervi il coniuge, ove divorziato al tempo del fatto, nonché il soggetto parte ulteriore dell’unione civile, che sia a quel tempo già cessata” (C. 22338/2021).
2.2. Il capo di imputazione addebita all’imputata che “compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del convivente. Segnatamente, utilizzando un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm. 33, dopo aver sferrato una prima coltellata all’altezza del petto – colpo che la P.O. riusciva a schivare – sferrava una seconda coltellata ed attingeva la vittima al torace, nella regione sottoclaveare, a ridosso del fascio vascolare succlavio sinistro con diagnosi all’ingresso in ospedale di ‘ferita profonda reg. sottoclaveare sinistra con emorragia profusa’ e, alla dimissione, ‘ferita da taglio sottoclaveare sin con lesione vena succlavia sinistra’. Non riusciva nell’intento solo perché la lama si fermava ad una profondità di circa 6/7 cm e, quindi, non lesionava [la vena succlavia. Con l’aggravante di avere commesso il fatto contro persona stabilmente convivente e ad essa legata da relazione affettiva”.
OMISSIS
2.3.2. Quanto sopra. vale prova dei fatti di cui al capo di imputazione, e inoltre, e comunque, esclude che vi sia prova della aggressione rappresentata dall’imputata: la stessa, recatasi in ospedale per avere una “accesa discussione” con il convivente, per un verso, avrebbe potuto farsi refertare quei “segni” “evidenti sul mio corpo” che asserisce avesse; per altro verso, come rappresenta un testimone, piuttosto “gli sferrava alcuni schiaffi al volto e un calcio alle gambe”, al che “lui non attivava alcuna reazione, solo quella di allontanare la donna dalla sua persona” (d’altronde, come sopra riportato, è rappresentato che la vittima addirittura aveva dichiarato in pronto soccorso che “si era ferito da solo”).
2.4. I fatti provati di cui sub 2.3 sono qualificabili nel tentativo di omicidio (artt.56, 575 c.p.).
L’aggravante della commissione “contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva” (art. 577, n. 1, c.p.) è stata introdotta a partire dal 2018, come detto sub 2.1 (e poi modificata a partire dal 2019); pertanto, non è applicabile al caso di specie.
Sussistono tutti i presupposti del tentativo (compiuto: c.d. delitto mancato) di omicidio: idoneità degli atti (adeguatezza causale rispetto all’evento), direzione non equivoca degli stessi; rappresentazione e volontà dell’omicidio, se del caso nella forma del dolo alternativo (di omicidio o lesioni), intenzionale o, quanto meno, diretto.
L’idoneità (quale, come detto sub 2.1, rilevante possibilità, ossia probabilità e quindi pericolo del verificarsi dell’evento, qui morte) risulta dal referto medico e dalle rappresentazioni di un testimone (“Mezzo centimetro e non stavano qui”); in tal senso, la giurisprudenza richiamata sub 2.1 la ravvisa in funzione di “micidialità del coltello adoperato”, “direzione e violenza del fendente”, “zona del corpo attinta” (essendo quindi sufficiente che genericamente la “zona” “attinta” esprima un pericolo per la vita).
Rappresentazione e volontà, se del caso, come detto, nella forma del dolo alternativo intenzionale o anche solo diretto, risultano già dalla stessa idoneità degli atti, e li qualificano come univoci; inoltre, la prova del “dolo di consumazione” è supportata dalla prova, che risulta in virtù di quanto riportato sub 2.3, che l’imputata fosse sostanzialmente “accecata dalla gelosia” per il ritenuto tradimento da parte del padre di suo figlio di soli “giorni 28”; e sul punto è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell’art. 90 c.p., gli “stati emotivi o passionali non escludono ne diminuiscono l’imputabilità”.
Il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c. p.; se “la ratio della [… ] previsione” delle attenuanti generiche “è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile” (C. 842/2020), tale ratio, appunto, può essere predicata nel caso di specie, proprio considerando la situazione psicologica (lo stato “emotivo e passionale”) nella quale si trovava l’imputata, e come da pronuncia della Corte cost. richiamata sub 2.1 (la quale altresì nel caso di specie avrebbe concorso a fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata che, però, come detto, non è applicabile ratione temporis).
3. In relazione al trattamento sanzionatorio, pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri ex art. 133 c.p., irroga all’imputata la pena di anni 3 e giorni 25 di reclusione, così determinata: pena base per omicidio attenuate ex art. 62 bis c.p.: anni 14 di reclusione (anni 21 ridotti di 1 /3); ridotti ex art. 56 c.p. (2/3) perché delitto tentato ad anni 4 e mesi 8 di reclusione; ridotti nella misura sopra indicata per il rito.
4 .. Alla condanna segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Segue poi la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 (artt, 28, 29 c.p.).
5. la vittima domanda la condanna dell’imputata al risarcimento dei danni “fisico permanente” per euro 500.000,00 e morale; il Tribunale ritiene di liquidare, all’attualità, tutti i danni, tutti non patrimoniali (e sub specie di danni biologico e morale quale pretium doloris del reato), subiti dalla vittima in conseguenza dei comportamenti dell’imputata, in difetto di qualsiasi anche solo allegazione di una lesione biologica sub specie di percentuale di invalidità permanente e considerate la relativa, tranquillità della vittima rappresentata per lo stesso in ospedale dall’infermiere, in euro 15.000,00; e condanna l’imputata, in favore della vittima, al pagamento di tale somma e al rimborso delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 147 /2022.
Non sussistono i “giustificati motivi” ex art. 540 c.p.p. per la dichiarazione di provvisoria esecutività delle disposizioni civili.
P.Q.M.
Il g.u.p. presso il tribunale nel procedimento penale a carico dell’imputata;
visti. Gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p
DICHIARA
l’imputata colpevole per i fatti di cui all’addebito, esclusa l’aggravante contestata e riconosciute le attenuanti ex art. 62-bis c.p., e la condanna, applicata la riduzione di 1 / 3 per il rito, alla pena di anni 3 e giorni 25 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 28, 29 c.p., dichiara l’imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Visti gli artt. 240, c. 1, c.p., 6, c. 3, 1. 110/1975, ordina la confisca del coltello in sequestro, disponendo che sia versato alla competente direzione di artiglieria per la distruzione.
Visti gli artt. 185 c.p., 538, 541 c.p.p.
condanna
L’imputata in favore della vittima, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di cure 15.000,00; e al rimborso delle spese processuali, che liquida in euro 1.920,00 per compensi, curo 27,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge; visto l’art. 110, c. 3, d.P.R. 115/2002, dispone che il pagamento delle spese processuali sia fatto in favore dello Stato.

