VISTA l’istanza formulata dal detenuto ristretto nella Casa Circondariale, in espiazione della pena determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, in anni 25 mesi 4 di reclusione, volta ad ottenere la concessione di un permesso-premio ai sensi dell’art. 30 ter della Legge 26 luglio 1975 n. 354;
CONSIDERATO il parere favorevole del Direttore dell’Istituto;
PRESO ATTO dei dati contenuti nell’estratto della cartella biografica, nonché degli altri elementi istruttori acquisiti;
RILEVATO che l’istanza è ammissibile dal momento che il detenuto ha espiato la quota minima di pena richiesta per la fruizione del beneficio, individuata in anni 12 mesi 8 (corrispondente ad 1/2 della pena complessiva); difatti, i reati compresi nel titolo (risalenti al periodo 2007/2008) sono tutti commessi in contesto mafioso (estorsione tentata in concorso, minaccia per costringere altri a commettere un reato, duplice omicidio tentato in concorso, detenzione e porto illegale di armi) e, peraltro, in relazione a tre delle quattro sentenze inserite nel cumulo del tribunale di sorveglianza, ha incidentalmente riconosciuto l’impossibilita della collaborazione con la giustizia da parte del soggetto, pur respingendo l’istanza da questi avanzata ex artt. 58ter, 4 bis O.P., in considerazione della impossibilità di giungere ad analoga conclusione anche in relazione alla sentenza della Corte di Appello, attesa la mancata individuazione di un correo della condotta estorsiva;
OSSERVATO, nel merito, che gli atti di osservazione restituiscono l’immagine di un soggetto che ha compiuto un buon percorso detentivo, mostrando viva partecipazione al trattamento e costante adesione all’opera rieducativa, ha ricevuto diversi encomi per l’impegno profuso nei laboratori teatrali e l’attività di volontariato prestata in favore di un compagno ipovedente, ha svolto regolarmente attività lavorativa e frequentato con profitto i corsi scolastici. Quanto ai reati in espiazione, egli riconosce a pieno le proprie responsabilità e descrive il proprio coinvolgimento negli illeciti quale adesione alle proposte di partecipazione da un noto esponente del clan, latitante, persona cui era legata da un rapporto amicale fin dall’adolescenza e per cui ha acconsentito a svolgere il ruolo di specchiettista; ammette di aver agito con estrema superficialità, spinto dalle influenze negative del contesto di appartenenza, e sembra aver intrapreso un convinto percorso di revisione del disvalore degli illeciti commessi, difatti non minimizza le proprie responsabilità, afferma una netta presa di distanza dal contesto di provenienza, esprime una progettualità sana, incentrata sulla ripresa dell’attività familiare e lavorativa. Pertanto, l’Equipe di osservazione, già nella relazione di sintesi, aveva formulato per il ristretto un programma di trattamento che prevedeva la graduale apertura all’esterno attraverso l’ammissione al beneficio premiale, dapprima in forma oraria in loco, al fine di riprendere i legami con i propri congiunti;
RILEVATO che dal certificato penale in atti non emergono ulteriori condanne, ne risultano carichi pendenti, e che le informazioni di P.S. richiamano i trascorsi devianti del prefato, lo descrivono come soggetto saldamente inserito nell’organizzazione camorristica “clan” e, dunque, di elevata pericolosità sociale, nei cui riguardi il tribunale ha irrogato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, ma non forniscono elementi “attuali” che attestino il perdurare di tali collegamenti; inoltre, le locali FF.OO, hanno riscontrato l’idoneità del domicilio presso l’abitazione familiare, ove la moglie è disponibile ad accoglierlo, ed ove si reca regolarmente in permesso senza che si siano evidenziato criticità;
OSSERVATO che gli ulteriori elementi emersi in seguito all’istruttoria c.d. “rafforzata” imposta dall’art. 1 I. n. 199/2022, conv. mod. D.L. n. 162/2022, possono sintetizzarsi come segue: – il detenuto mantiene adeguate relazioni con gli operatori penitenziari e prosegue positivamente il suo percorso detentivo, mostrandosi pienamente partecipe al trattamento; al momento in istituto non sono previsti progetti di giustizia riparativa; la G.d.F. ha riferito che gli unici redditi risultanti in capo al soggetto sono quelli derivanti dall’attività lavorativa alle dipendenze dell’istituto; la D.D.A. ha riferito che le vicende penali per cui il detenuto ha riportato condanna testimoniano una significativa intraneità dello stesso alle logiche camorristiche del tempo di cui gli episodi delittuosi furono espressione, egli attualmente non risulta sottoposto ad indagini, ne emergono notizie sul suo canto successive a detti episodi criminosi; il P.N.A. ha espresso parere contrario alla concessione del beneficio, in quanta potrebbe costituire occasione unica per ristabilire contatti con l’organizzazione camorristica di appartenenza che, per quanta ristrutturata rispetto a quella operante nella stagione stragista in cui lo stesso si e trovato ad operare e nonostante l’avvenuta collaborazione con la giustizia di alcuni dei suoi esponenti, risulta tuttora fortemente radicata sul territorio, come attestato da recenti attività di indagine;
CONSIDERATO, in conclusione, che in un’ottica di progressione del trattamento penitenziario e tenuto conto delle prove di affidabilità offerte in ambiente esterno, quali attestate dalla regolare fruizione di diversi permessi a domicilio nel torso di un biennio, e del positivo percorso intramurario condotto dal prefato, cosi come emerge dagli atti di osservazione, ove si sottolinea la positiva evoluzione della personalità del soggetto in termini di progressiva coscientizzazione degli illeciti perpetrati ed acquisizione di valori positivamente orientati, si ritiene opportuno proseguire il percorso di reinserimento anche in ambito extramurario, onde scongiurare una incolpevole regressione del trattamento rieducativo;
RAVVISATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art, 30 ter L. 354/75;
CONCEDE
al detenuto il permesso-premio di uscire dall’Istituto, per recarsi presso il domicilio per la durata di sette (7) giorni;

