Con provvedimento, il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di permesso premio ex art, 30 ter O.P., sul presupposto che pur ravvisando l’ammissibilità della istanza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, era da ritenere ancora sussistente l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nonché il pericolo di ripristino degli stessi alla luce della note della Procura della Repubblica, e della nota redatta dalla Questura nelle quali è riferito che il detenuto è considerato inserito nel clan in cui assume un ruolo di rilievo, inoltre il sodalizio mafioso è tutt’ora operante nel territorio; non sono risultati elementi di dissociazione del condannato dal clan di appartenenza né di collaborazione intrapresa dallo stesso ed vieppiù anche dalla relazione di sintesi era emersa una revisione critica insufficiente in quanto il soggetto aveva negato il ruolo rivestito all’interno del clan di appartenenza, pur riconoscendo i reati commessi.

Il detenuto ha proposto tempestivo reclamo avverso il richiamato provvedimento insistendo per la concessione del richiesto permesso ed affermando, in particolare, di la insussistenza di elementi oggettivi e concreti dai quali desumere la persistenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; l’ottimo percorso carcerario (ordinanze di liberazione anticipata concesse per complessivi giorni 951); plurimi attestati ed encomi ricevuti, sottolineando la rilevata revisione critica evidenziata nella relazione di sintesi ed il desiderio espresso di usufruire del beneficio per coltivare gli affetti familiari sul territorio dove attualmente risulta ristretto.

Per effetto delle modifiche introdotte all’art. 4-bit o.p. con il D.L. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 199/2022, il beneficio del permesso premio può essere accordato al detenuto che stia espiando la pena per uno dei reati previsti dall’art. 4-bis, co. 1, o.p (come nel caso di specie) nelle seguenti ipotesi: collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter o.p. (art. 4-bis, co. 1, o.p.); in assenza di collaborazione con la giustizia, purché venga dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e vengano allegati elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile; inoltre, nel caso di assenza della collaborazione con la giustizia, deve essere accertata dal giudice la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa (art. 4-bis, co. 1 bis, o.p. come novellato dall’art. 1, co. 1, lett. a D.L. 162/2022).

La difesa ha integrato, su richiesta del Tribunale, con documentazione attestante non solo l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna (cfr; buste paga e CUD degli ultimi anni attestanti il reddito di lavoro del reclamante esclusivamente derivante da lavoro prestato al carcere; attestati ed encomi; ordinanze di liberazione anticipata concesse per complessivi giorni 951), il richiedente ha espiato la quota minima della pena richiesta per l’ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 30 ter, comma 4, Ord. Penit. infatti è presente il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Istituto.

La nota della Procura della Repubblica DDA ha espresso parere contrario, riferendo che lo stesso non ha mai prestato collaborazione con la giustizia né si è mai adoperato e/o abbia concretamente aiutato l’Autorità Giudiziaria o di Polizia nella raccolta di elementi di indagine decisiva alla individuazione dei responsabili dei reati, sottolineando come la condanna emessa nei confronti del prefato aveva evidenziato un profilo delinquenziale di primo piano nell’ambito della compagine criminale, essendo lo stesso ritenuto il braccio destro del capo clan; tale associazione, nonostante la detenzione di alcuni dei suoi membri anche apicali, è attiva e tutt’ora presente sul territorio (cfr: a conferma sono elencati, a titolo esemplificativo numerosi provvedimenti giudiziari tra i quali recenti sentenze).

La nota della DNAA pervenuta, ha riferito che l’istante non ha adempiuto agli specifici oneri di allegazione con riferimento all’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o all’assoluta impossibilità di tale adempimento nè ha allegato elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nonchè il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, allegando la nota della Procura della Repubblica DDA e la nota della Guardia di Finanza su accertamenti patrimoniale nella quale è evidenziato come il detenuto sia titolare di reddito percepito solo per lavoro personale del detenuto presso gli istituti di detenzione e non sia titolare e/o intestatario di beni immobili ma solo proprietario di vecchie autovetture e polizze vita numerose; non risulta lo stesso titolare di società e quote sociali.

L’aggiornamento della relazione di sintesi ha riferito che: il comportamento del soggetto si è sempre mantenuto nel rispetto delle regole ed esente da rilievi disciplinari, confermando la partecipazione attiva al trattamento infatti il detenuto continua a prestare, da più di cinque anni la sua attività lavorativa all’interno della ditta interna al carcere con impegno ed apprezzamento da parte della azienda. Il ristretto è collaborativo e disponibile verso gli operatori, accettando il dialogo e il confronto rispetto alle condotte antigiuridiche il soggetto ha ammesso le sue responsabilità, sottolineando il suo atteggiamento superficiale nell’instaurare i rapporti, causa la sua attività di mobiliere, con personaggi legati ad associazioni camorristiche, condotta motivata dall’esigenza di lavorare e tutelare la sua famiglia. Il detenuto è consapevole che in futuro dovrà approcciare alla vita ed alle relazioni sociali con modalità nuove per cui ha palesato al ferma volontà di non voler far ritorno nella sua terra d’origine per distaccarsi completamente e definitivamente da un contesto ambientale a rischio ed ha ottime risorse familiari che rendono la valutazione prognostica favorevole. Il detenuto presenta buona revisione critica. La relazione dell’UEPE competente ha evidenziato che i due figli del detenuto, dopo aver conseguito la maturità liceale, lavorano come procacciatori d’affari sia nel settore energia che nel settore telefonia; uno dei figli ha avviato in proprio una ditta, rendendosi disponibile a far collaborare il padre nella sua attività. I familiari hanno confermato al loro disponibilità a supportare il detenuto in caso di benefici sia da un punto di vista materiale che affettivo, sottolineando come anche il detenuto partecipi al sostentamento della famiglia con il lavoro svolto all’interno del carcere. Il nucleo familiare si è recentemente trasferito, motivando con la scelta di dare un taglio netto e definitivo con il passato. La relazione ha previsto come programma di trattamento la conferma del beneficio del permesso premio prima in loco ed all’esito presso la residenza della famiglia considerato i progressi comportamentali e di revisione critica.

Alla luce di tutti gli elementi finora illustrati, in esito al vaglio critico delle notizie riportate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, della DNAA e della Guardia di Finanza nonché delle informazioni di PS in atti, il Tribunale ha ritenuto che non emergono, allo stato attuale, dati oggettivi e concreti idonei a fondare un giudizio di accertamento della sussistenza di collegamenti attuali del detenuto con la criminalità organizzata e/o contatti con l’originario gruppo criminale nonché frequentazioni da parte del detenuto con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, ricadute significative nel reato ovvero, in ultima analisi, un tenore di vita elevato e tale da far ritenere la persistenza dl un sostentamento economico da parte dell’organizzazione anzi alla luce degli elementi evidenziati dall’osservazione, tenuto conto della regolarità della condotta, della buona revisione critica manifestata, del supporto familiare in adesione con il programma di trattamento, in presenza dei requisiti di ammissibilità del beneficio richiesto e del parere favorevole espresso dal Direttore e ritiene che il prefato sia meritevole della concessione di un permesso premio: peraltro, trattandosi della prima verifica di affidabilità esterna appare opportuna la concessione di un permesso premio di tipo onorario.

Per questo motivo ha accolto il reclamo.