Il Tribunale di Sorveglianza
OSSERVA QUANTO SEGUE
In via preliminare, risulta ammissibile l’istanza di semilibertà ex art. 50 O.P., in considerazione dell’entità della pena sinora espiata e del fine pena previsto per l’11.5.2027, posto che l’istante ha espiato la metà della pena in relazione ai reati comuni esclusi dal novero di cui all’art. 4 bis O.P. e ha espiato i 2/3 della pena relativi alle imputazioni per reati ostativi (nella specie, considerando i giorni di liberazioni anticipate, sono state espiate le quote di 2/3 pari ad anni 10 mesi 6 e della metà pari ad anni 2 mesi 3 di reclusione).
Nel merito, il Collegio ritiene sussistano le condizioni per applicare al detenuto la misura alternativa della semilibertà.
Segnatamente, dal certificato del casellario giudiziale risulta una sola altra condanna per reato di falso risalente al 2003, mentre il certificato dei carichi pendenti, acquisito presso la Procura della Repubblica, non evidenzia procedimenti penali in corso di svolgimento.
Il detenuto ha fruito di ben 7 permessi-premio presso il suo domicilio, senza criticità, a seguito della declaratoria di impossibilità e/o inesigibilità della collaborazione ex art. 58 ter O.P. sancita da questo Tribunale con ordinanza del 13.11.2018; la relazione di sintesi del 15.11.2019 conferma la regolarità della condotta intramuraria e la dissociazione da ogni forma di adesione alla criminalità organizzata; ha riconosciuto il disvalore delle sue scelte, mostrando consapevolezza degli errori commessi; la morte della moglie, a seguito di malattia oncologica, lo ha duramente provato ma ha rinsaldato i legami con i figli che si sono stretti intorno al detenuto, che, ora, si ripropone per chiudere la lunga parentesi detentiva, e aprire una nuova fase extra muraria ritenuta meritevole; l’Equipe, alla luce delle risultanze dell’osservazione della personalità, si pronuncia favorevolmente alla concessione della misura richiesta della semilibertà.
Dall’informativa del Commissariato P.S. dell’11.1.2020 acquisita agli atti risulta che il detenuto non è più attualmente collegato con la criminalità organizzata tanto da avere ricevuto la suddetta declaratoria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 58 ter O.P.
Infine, il detenuto dispone di una seria e verificata attività lavorativa; la nota del Commissariato P.S. del 9.1.2020 conferma la sussistenza dell’offerta lavorativa.
Ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi sinora descritti, di poter compiere una prognosi positiva in favore del condannato, ma che la pena residua debba essere espiata delle forme della misura alternativa della semilibertà, che appare allo stato la più idonea a favorire il reinserimento sociale, nell’ottica della gradualità trattamentale ed in rigida progressione rispetto al percorso sin qui compiuto, ed a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, per cui, al momento, appare che lo step successivo corretto possa essere quello della semilibertà.
P.Q.M.
AMMETTE
il condannato, come sopra generalizzato, al regime di semilibertà, per il restante periodo della pena da scontare, con l’osservanza delle prescrizioni e dei concreti orari di uscita e di rientro che saranno stabiliti con il programma provvisorio che sarà adottato dal Direttore dell’istituto di assegnazione cui è affidata la responsabilità del trattamento.

