Con ordinanza il Tribunale di sorveglianza dichiarò inammissibile la domanda del detenuto per l’ammissione al regime della semilibertà sul rilievo:

che tale persona era stata condannata (dalla Corte di appello) alla pena di 12 anni di reclusione per la commissione del delitto di omicidio preterintenzionale; dal contenuto della sentenza di condanna emergeva che tale delitto era stato commesso con la finalità di agevolare le attività del “clan”, cui il detenuto era associato (lo stesso era stato anche condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.); alla luce del precetto recato all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., non vi era dunque spazio per concedere la richiesta misura, non avendo il ricorrente richiesto al Tribunale di sorveglianza l’accertamento dei fatti indicati dall’art. 58-ter ord. pen.;

che per la cassazione di tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso deducendo, fra l’altro, che la stessa avrebbe violato la legge sul rilievo che per il delitto di omicidio non era stata ad esso ricorrente contestata, e dunque non era stata giudizialmente accertata, la speciale aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991 e che al Tribunale di sorveglianza non era dunque consentito, in considerazione dell’esistenza del giudicato, autonomamente ritenere che il fatto fosse stato commesso al fine di agevolare le attività del “clan”;

che il Procuratore generale, condividendo tale argomentazione alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza;

la giurisprudenza di legittimità formatasi di recente sul punto specifico ha avuto modo di affermare il principio secondo cui in caso di delitti commessi dopo il 12 giugno 1991, il tribunale di sorveglianza non può rivalutare la sentenza di condanna emessa dal giudice della cognizione ritenendo sostanzialmente esistente l’aggravante prevista dall’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito con legge n. 203 del 1991, e, quindi, operante il divieto di concessione di benefici penitenziari ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., quando tale aggravante non sia stata contestata dal pubblico ministero e, conseguentemente, non sia stata riconosciuta come sussistente dal giudice della cognizione (in questo senso, cfr. Cass. Se. 1, n. 42815 del 6 maggio 2016, Rv. 268334; Cass. Sez. 1, n. 31636, Parabita, non massimata);

che solo apparentemente tale principio confligge con quello secondo cui, alla luce del precetto di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. (che pone il divieto di concessione dei benefici penitenziari con testuale riferimento ai “delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo [416-bis cod. pen.] ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste”), è legittimo il diniego di concessione di permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il tribunale abbia accertato attraverso l’esame della sentenza, a nulla rilevando la circostanza che nel giudizio non sia stata contestata l’aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 34022 dell’11 luglio 2007, Saraceno, Rv. 237295; Cass.: Sez. 1, n 17816 del 9 aprile 2008,  Sanfilippo, Rv. 240005; Cass. Sez. 1, n. 4091 del 7 gennaio 2010, Dragone, Rv. 246053), dal momento che il principio testé riassunto si riferisce a delitti commessi prima dell’entrata in vigore (avvenuta il 13 maggio 1991) del d.l. n. 152 del 1991 che ha introdotto la circostanza aggravante di cui al citato art. 7;

che, in buona sostanza, il tribunale di sorveglianza, in funzione dell’applicazione dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario:

a) può autonomamente apprezzare se un delitto sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività di tale tipo di associazioni, solo se lo stesso sia stato commesso prima del 13 gennaio 1991;

b) per i delitti commessi dopo tale giorno, dal giudice della cognizione non ritenuti aggravati dall’art. 7 della legge n. 2013 su 1991 (sia perché tale, contestata, aggravante non sia stata ritenuta sussistente; sia, a fortiori, per l’aggravante stessa non sia stata neppure contestata), tale autonoma facoltà di apprezzamento non sussiste;

che è dunque da dare continuità al principio secondo cui in caso di delitti commessi dopo il 12 giugno 1991, il tribunale di sorveglianza non può rivalutare il contenuto della sentenza di condanna ritenendo sostanzialmente esistente l’aggravante prevista dall’art. 7 del d.l. n. 152 del 1191, convertito con legge n. 203 del 1991, e, quindi, operante il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., quando tale aggravante non sia stata contestata dal pubblico ministero e, conseguentemente, non accertata dal giudice della cognizione;

che l’ordinanza impugnata è dunque da annullare con rinvio al Tribunale di sorveglianza per riesame della domanda alla luce del contenuto del principio qui ribadito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza.