Presupposto di operatività del reclamo c.d. risarcitorio ex art. 35 ter O.p. è il pregiudizio all’esercizio di diritti di cui all’art. 69 comma 6 lett. b O.P., che derivi da condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
La Corte di Cassazione, con recenti uniformi pronunce, ha dichiarato che la c.d. attualità del pregiudizio non va considerata come condizione di accoglibilità della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di Sorveglianza, in quanto “il richiamo contenuto dell’art. 35-ter comma 1 Ord. Pen. Al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), individua la categoria del reclamo relativo alla violazione dei diritti inviolabili del detenuto e il modello procedimentale applicabile, ma non può essere riferito ai presupposti del pregiudizio in termini di necessaria attualità al momento della domanda e, ancor meno, della decisione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 46944 del 2015, conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 876 del 2016).
E’, pertanto, consentito prendere in considerazione periodi detentivi antecedenti a quello in corso all’epoca di presentazione del reclamo, sempre che, peraltro, siano riferibili al titolo esecutivo in corso di espiazione, sul quale dovrà essere eventualmente operativa la riduzione di pena prevista dall’art. 35 ter O.P.; ne deriva che periodi detentivi risalenti, o comunque scissi dall’esecuzione attuale da uno iato temporale, ovvero non compresi in un ipotetico provvedimento di cumulo di pene concorrenti, non sono suscettibili di essere valutati ai fini del reclamo c.d. risarcitorio in quanto non connessi all’esecuzione attualmente in corso.
Trattandosi di un reclamo di una detenuta che ha lamentato di aver sofferto periodi di detenzione in condizioni contrarie al senso di umanità ed in contrasto con l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’istituto di pena in cui è stata ristretta affermando, in particolare, di aver patito condizioni detentive incompatibili con quanto previsto dall’art. 3 CEDU, con particolare riferimento allo spazio individuale disponibile.
I dati raccolti dall’istruttoria svolta lasciano emergere, dunque, un quadro che non può definirsi compatibile con gli standards minimi individuati dalla Corte di Giustizia Europea, perché la detenzione non debba essere qualificata come inumana e degradante, unicamente con riferimento a n. 732 giorni complessivi trascorsi nei periodi dettagliatamente illustrati. Infatti, in questi periodi, lo spazio personale assicurato alla reclamante è stato pari sempre inferiore al limite minimo di tre metri quadrati, come sopra dettagliatamente illustrato, circostanza che ben può essere qualificata quale “evidente mancanza di spazio personale” e voluta come “una forte presunzione che le condizioni di detenzione configurino un trattamento degradante”. E tale “forte presunzione” non appare confutabile alla luce del quadro complessivo delle condizioni di detenzione – alla stregua dei criteri evincibili dalla sopra illustrata giurisprudenza della CEDU – in quanto trattasi di una rilevante e grave riduzione dello spazio personale a disposizione, che si è protratta per un periodo prolungato, senza che, quindi, possa ritenersi sussistente una adeguata comprensione con la possibilità di uscire dalla stanza detentiva dalle ore 8:45 alle ore 18:00.
Pertanto, all’istruttoria svolta, e con riferimento ai periodi sopra indicati, pari a complessivi giorni 732, emerge l’esistenza del “pregiudizio” richiesto dalla norma, dal momento che la detenuta non ha beneficiato di adeguato spazio nella cella occupata: considerata la rilevante mancanza di spazio personale, può affermarsi che, nei limiti temporali indicati, le condizioni detentive della reclamante – complessivamente considerante – abbiano raggiunto la soglia di gravità necessaria per caratterizzare il trattamento come inumano e degradante ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione EDU, e, dunque, sia ravvisabile una situazione pregiudizievole risarcibile ai sensi dell’art. 35 ter O.P.
Ne deriva, per le ragioni sin qui illustrate, che il reclamo debba essere accolto con riferimento a n. 723 giorni complessivi trascorsi con conseguente riduzione della pena di giorni 73.

