L’eccezione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, perché rientra nel novero dell’art. 191 c.p.p..
E’ ontologicamente diversa dalla nullità a regime intermedio, in quanto la sanzione dell’inutilizzabilità è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico acquisite contro i divieti di legge.
La sanzione dell’inutilizzabilità si riferisce alle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione pur consentita è avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, che invece possono eventualmente rilevare sul piano della nullità, se in base al principio di tassatività tale sanzione è prevista con riferimento alla specifica violazione (Cass. Pen. 7 febbraio 2018 n. 9494, Cass. Pen. 25 ottobre 2017 n. 56086).
Nel caso di specie i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza ( art. 270 c. 1 c.p.p.).
In tale quadro si è inserita la recentissima indicazione delle S.U. (Cass. S.U., 2/1/2020 n. 50) che definisce il perimetro legale all’interno del quale il Giudice deve operare, perchè l’utilizzazione probatoria in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, “con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 c.p.p. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all’art. 15 della Costituzione”.
La soluzione corretta va individuata facendo riferimento alla ratio del divieto di utilizzazione .
Lo statuto costituzionale delle intercettazioni richiede la predeterminazione tassativa dei presupposti di legge e un provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria; nonché ulteriori “garanzie”, volte a minimizzare la lesione di un diritto inviolabile.
Circoscrivere l’utilizzabilità dei risultati è una garanzia destinata ad evitare che gli effetti dell’interferenza si moltiplichino al di là di quanto strettamente necessario.
Il divieto di cui all’art. 270 comma 1 c.p.p. ha dunque lo scopo di mantenere costante il collegamento con le circostanze che giustifichino la violazione del segreto e con i motivi addotti nell’autorizzazione del giudice, che includono, oltre all’accertamento degli indizi di un reato fra quelli previsti dalla legge, anche la valutazione dell’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini.
La rottura di tale legame consentirebbe in sostanza l’utilizzazione dei risultati di intercettazioni che nessuno ha realmente autorizzato.
A chi eccepisce l’incongruità della ridotta utilizzabilità dei risultati (peraltro considerata un ragionevole punto di equilibrio dalla Corte Costituzionale) si può obiettare che la presenza di limiti edittali è di per sé garanzia contro gli abusi, ed è intrinseca alla disciplina delle intercettazioni, che infatti sono del tutto vietate per i reati che non superano una certa soglia di gravità.
Le Sezioni Unite si sono fatte carico del problema concernente l’identità o la diversità dei procedimenti, ma hanno concluso che all’autorizzazione iniziale devono ritenersi riconducibili anche quei fatti di reato che si trovino in un rapporto di connessione sostanziale con quello per il quale l’intercettazione era stata disposta .
Il legame, cioè, sarebbe in tal caso originario e indipendente dallo specifico procedimento, in quanto di carattere oggettivo e predeterminato.
La connessione ai sensi dell’art. 12 c.p.p. giustificherebbe pertanto l’utilizzazione dei risultati dell’intercettazione anche per i reati non espressamente contemplati nell’autorizzazione.
Rimane , però, insopprimibile , lo scarto tra la motivazione del provvedimento e la violazione della segretezza riguardante il reato diverso.
Infatti, in coerenza con il requisito del legame sostanziale tra i diversi reati, la sentenza ha negato che una relazione occasionale, quale quella derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell’art. 371 c.p.p., o dall’appartenenza ad un medesimo contesto applicativo, sia in grado di escludere che si tratti di procedimenti diversi.
In questi casi dunque opera il divieto di cui all’art. 270 comma 1 c.p.p. ( salva sempre l’eccezione concernente i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza).
La precisazione è quanto mai necessaria per scongiurare che si possa procedere ad intercettazione sulla base di “ autorizzazione in bianco”, secondo la definizione della Corte Costituzionale, fatta propria dalle Sezioni Unite.
Senza la predeterminazione vincolante – anche indiretta, come in caso di connessione – del reato o dei reati che possono essere oggetto dell’intercettazione, si lascerebbe aperta la strada alla possibilità di una sorveglianza senza limiti delle comunicazioni di una persona, quando esistano gravi indizi ( non necessariamente a suo carico), in attesa che prima o poi commetta un reato e ne fornisca la prova attraverso le sue stesse comunicazioni: e ciò per un tempo di proroga in proroga, tendenzialmente indeterminato.
L’utilizzazione dei risultati continua ad essere vietata quando il reato diverso da quello in relazione al quale era stata disposta l’autorizzazione, anche se con questo connesso, non rientra fra quelli per cui l’intercettazione è ammissibile.
E’ una piana applicazione della legge, senza che nemmeno si debba scomodare l’art. 15 della Cost. , posto che l’art. 266 c.p.p. vieta l’impiego di questo mezzo d’indagine per i reati che non superino una soglia minima di gravità.
I risultati sono dunque inutilizzabili ai sensi dell’art. 271 c.p.p. , poiché non sembra si possa dubitare che derivino da intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge.
L’autorizzazione non è un passepartout per disapplicare, una volta che sia stata concessa, i limiti stabiliti in via generale.
Se così non fosse, fra l’altro, si potrebbe assistere al paradosso per cui, ove l’intercettazione non abbia fornito gli elementi attesi con riferimento ai reati che la consentivano e per i quali era stata autorizzata, i risultati finirebbero con l’essere utilizzabili come prova solo per quei reati occasionalmente scoperti che, di per sé, non avrebbero mai potuto legittimare il ricorso all’intercettazione.
E’ comprensibile che gli organi inquirenti non vogliano rinunciare nemmeno in parte ad uno strumento così invasivo e tutto sommato di facile impiego.
Va però constatato che ciò favorisce una certa pigrizia investigativa perché, piuttosto che dover raccogliere faticosamente e con dispendio di tempo e di risorse materiali e mentali ogni elemento utile per le indagini, è molto più comodo richiedere un’ intercettazione, gettando una rete nella quale si spera che qualcosa resti impigliato.
Ma proprio per questo motivo la solidità dell’impianto accusatorio basato sulle intercettazioni è spesso solo apparente, dato che il più delle volte dalle comunicazioni captate si ricavano solo prove indiziarie, intrinsecamente equivoche e foriere di dubbi e cattive interpretazioni.
Opportunamente le Sezioni Unite non hanno assecondato questa deriva, con una decisione che intende dare il giusto riconoscimento alla necessità di tutelare i diritti fondamentali, a partire dalla Costituzione secondo la lettura mossa dalla Corte Costituzionale.
Tutto ciò premesso, nel caso che ci occupa il presente procedimento deve misurarsi con il recente e condivisibile dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. Pen. , a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. Pen. (così le citate Sez. Un. N. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo Rv. 277395).
In tal senso si è pronunciata Cass. Pen. Sez. 4 Num. 20127 Anno 2020 in ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 51 del 28/11/2019 in un caso assolutamente speculare al nostro.
A conferma poi di quanto scritto abbiamo nel procedimento in epigrafe un giudicato cautelare, perché già la Corte Suprema di Cassazione sez. sesta penale aveva annullato l’ordinanza del Tribunale in sede di riesame con Sentenza n. 25165/13 .
La Suprema Corte stigmatizza che nessun elemento viene offerto in ordine alla struttura organizzativa di una tale associazione, nemmeno richiamando eventuali precedenti provvedimenti riguardanti altri imputati ritenuti coinvolti nel reato associativo e che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è comunque necessaria la predisposizione di un’ organizzazione strutturale, sia pur minima di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune.
Concludeva che tale elemento del reato associativo era stato trascurato dall’ordinanza impugnata.
Nel ricorso si denunciava altresì la violazione dell’art. 270 comma 1 c. p. p. per essere state utilizzate conversazioni telefoniche intercettate nell’ambito di un diverso procedimento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, ossia dell’indispensabilità delle stesse intercettazioni per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (nella specie l’art. 380 co. 1 c.p.p. non prevede l’arresto obbligatorio per il reato associativo, così come contestato agli imputati).
Tale motivo veniva dalla Suprema Corte sez. VI della sentenza menzionata assorbito dal disposto annullamento.
Da ultimo, è la parte che eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni a dover produrre i decreti di autorizzazione (in tal senso Cass. Pen. 18 /2/2019 n. 11168).

