Accoglimento dell’istanza di un permesso premio a un detenuto condannato per reati ostativi in assenza di collaborazione con la giustizia, dopo che sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale, sia più in generale il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, avendo altresì il condannato dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo .
Tale beneficio è stato concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019 che ha fatto cadere il divieto assoluto per gli “ergastolani ostativi” di accedere a permessi premio durante la detenzione.
In virtù della pronuncia della Consulta, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta, ma diventa relativa e quindi può essere superata dal Magistrato di Sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere, nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al Competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si rileva che la preclusione dei permessi premio prevista dall’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario prima che intervenisse la sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale si poneva anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU più recente , in contrasto con i principi del diritto penale moderno.
L’inderogabile necessità di un comportamento processuale collaborativo andava contro il principio “nemo tenetur se detegere“, surclassato dalla regola “carceratus tenetur alios detegere“; la non revisionabilità della pena di durata indeterminata si poneva contro la tendenziale finalità di risocializzazione della pena; la preclusione assoluta ledeva persino l’autonomia della Magistratura di Sorveglianza nel proprio compito di valutazione dell’individuo sulla base della personalizzazione del trattamento che sta alla base del nostro sistema penitenziario e dell’esecuzione penale in genere.

