IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Letti gli atti del procedimento
detenuto presso la C.R
Oggetto: concessione permesso premio (art. 30 ter O.P.)
Titolo: Provvedimento di cumulo emesso in data 2/12/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
Pena inflitta: ergastolo
Pena da espiare: ergastolo
Decorrenza pena: 25/1/2011
Fine pena: mai
OSSERVA
Il detenuto sta espiando la pena risultante dal provvedimento di cumulo sopraindicato, in cui sono confluite più sentenze di condanna aventi ad oggetto i reati di: omicidio aggravato dal metodo mafioso e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, commessi, ritenuti gli illeciti avvinti sotto il vincolo della continuazione; strage, commesso; tentativo di induzione a rendere false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria, aggravato dal metodo mafioso.
Annovera ulteriori iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale, tra i quali si rilevano quelli di: associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al narcotraffico.
Presso l’interpellata Procura pende nei suoi confronti un altro procedimento in relazione al delitto di: omicidio.
A sostegno dell’istanza si deduce, innanzitutto, la profonda revisione critica maturata dall’interessato nel corso dell’espiazione della pena, provando lo stesso un forte senso di colpa e di rimorso per gli atti criminali commissi. Invero, il detenuto riconosce la propria responsabilità in relazione a tutti i reati a lui ascritti, affermando di aver rescisso i collegamenti con il proprio clan di appartenenza nel 2003. Infatti, da tale data egli non ha avuto più rapporti con nessun membro del clan, neppure con i suoi fratelli. Sul punto, si rileva che costui, ristretto dal 2011, non ha alcuna corrispondenza epistolare con costoro, a riprova della rescissione dei legami con la cosca.
D’altra parte, la Difesa sostiene che il parere della DDA si incentri unicamente su un’apodittica presunzione di pericolosità sociale, giacché non vi sarebbero elementi concreti che indirizzino nel senso di un suo perdurante legame con il sodalizio di appartenenza. Del resto, tale cosca è stata ormai disarticolata, grazie alla collaborazione di numerosi esponenti apicali del gruppo, tutti concorrenti nella commissione dei reati con il detenuto.
Non solo, rispetto alla strage compiuta nel 1989, uno dei concorrenti nel reato otteneva la dichiarazione della collaborazione impossibile con la giustizia da parte del Tribunale di Sorveglianza. Sicché, trovandosi nella medesima posizione, anche per il detenuto sarebbe impossibile offrire un ulteriore utile apporto all’accertamento dei fatti.
Infine, per quel che concerne il pagamento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria discendenti dalla condanna, si dà conto del fatto che il condannato, essendo ininterrottamente detenuto dal 2011, ha percepito unicamente reddito da attività lavorativa svolta all’interno dell’Istituto. Dunque, egli versa in una condizione di indigenza, il che rende impossibile l’adempimento degli obblighi risarcitori. Ad ogni buon conto, come gesto simbolico, a titolo di emenda, la Difesa produce il versamento di una somma di denaro di euro 200,00 a favore dell’associazione.
Giova preliminarmente rilevare che l’istanza risulta ammissibile, avendo il condannato espiato la metà della pena inflitta per i reati ricompresi nel catalogo di cui all’articolo 4 bis O.P., nonché i 2/3 della pena inflitta per il reato di tentativo di induzione a rendere false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria, aggravato dal metodo mafioso, per il quale veniva applicata la recidiva reiterata, essendo, d’altra canto, stati espiati anni 15 di reclusione, come previsto dall’articolo 30 quater co. I lett. c)
O.P. Inoltre, risultano soddisfatti gli oneri di allegazione pretesi dall’articolo 4 bis co. I bis O.P., ritenuta l’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi risarcitori e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna.
La DDA, con parere, si esprime sfavorevolmente circa l’eventuale concessione del permesso premio richiesto.
Più nello specifico, l’Organo Distrettuale incentra l’attenzione sulla storia criminale dell’interessato, massimo esponente dell’omonimo clan facendo, altresì, presente che, in data 12/5/2025, il Gip presso il Tribunale Ordinario emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del detenuto e dei fratelli, oltreché del cugino, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, estorsione aggravata dal metodo mafioso, autoriciclaggio aggravato dalla finalità di agevolare un’associazione camorristica e violazione del T.U.I., compiuti con il proposito di favorire la riorganizzazione del clan sul territorio.
Vieppiù, in data 3/6/2026, il Tribunale Ordinario pronunciava sentenza di condanna nei confronti di S.A., S.S., B.C., D.A., F.G. e P.G., avente ad oggetto il delitto di tentato omicidio posto in essere nei confronti di A. D., collaboratore di giustizia residente da anni nella Provincia, venendo riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso. Infatti, tale delitto era finalizzato proprio a riaffermare la forza criminale del clan nei quartieri orientali. Pertanto, secondo la DDA sono ancora forti i collegamenti che legano il detenuto al gruppo criminale di appartenenza, che ad oggi si trova in una pericolosa fase di riorganizzazione.
Nello stesso senso, si esprime la DNA, con parere contrario.
Più nel dettaglio, l’Organo Nazionale evidenzia che il detenuto si trovava al vertice del clan, il quale in passato controllava, direttamente o attraverso alleati, l’area metropolitana dei quartieri, nonché l’area. Siffatto clan viene definito come particolarmente feroce, con una struttura prettamente familiare che lo ha reso negli anni impenetrabile ad ogni tipo di defezione. D’altra parte, si sottolinea che il detenuto non ha mai dimostrato un concreto ravvedimento, né ha mai reso dichiarazioni utili a ricostruire i contesti criminali in cui operava.
Non solo, le indagini svolte negli ultimi anni hanno dimostrato che i soggetti già affiliati al clan, nonostante la disarticolazione dell’organizzazione a seguito di vari arresti e sentenze di condanna, hanno costituito nuovi gruppi intessendo alleanze con altri sodalizi. Soprattutto, rispetto all’attuale operatività del clan, si pone l’accento sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del detenuto per aver commesso condotte estorsive in danno di un imprenditore locale, reato questo aggravato dal metodo mafioso, venendo evocata l’appartenenza ad organizzazioni camorristiche.
Vieppiù, si dà conto del fatto che i parenti venivano attinti, da un decreto di perquisizione rispetto al reato di riciclaggio, per conto di diverse organizzazioni criminali. Siffatte vicende palesano, secondo l’Organo Nazionale, come i fuoriusciti dall’organizzazione si siano reimmessi in circuiti illeciti, abbandonando la loro originaria volontà di collaborare con la giustizia.
Infine, si rimarca la revoca del programma di protezione di uno dei fratelli del detenuto, giacché, con messaggi pubblicati sulla piattaforma Facebook e sul canale YouTube, esplicitava la perdurante operatività del clan. Dunque, le vicende così descritte fanno ritenere, secondo la DNA, che il detenuto sia ancora legato al circuito criminale di appartenenza.
Sotto un altro versante, la C.C., con relazione di sintesi dell’1/4/2026, si esprime favorevolmente circa l’eventuale concessione del permesso premio richiesto.
In particolare, nel documento citato si fa presente, innanzitutto, che il predetto all’interno dell’Istituto ha sempre serbato una condotta regolare e corretta, interagendo in maniera adeguata tanto con gli operatori penitenziari, quanto con la popolazione ivi reclusa, avendo a tal proposito il detenuto beneficiato di giorni 945 di liberazione anticipata.
Inoltre, gli operatori danno conto del fatto che il condannato appare profondamente pentito per i reati commessi, manifestando un profondo senso di colpa, con una lucida consapevolezza della gravità degli agiti antigiuridici compiuti e del danno arrecato alla collettività. Egli, invero, ricostruisce in maniera approfondita la propria partecipazione al clan, nel quale entrò a far parte in giovane età, a causa sia dei legami familiari con i membri della cosca, sia per via delle difficoltà economiche in cui si trovava, nonché per la forte marginalità sociale che caratterizzava il proprio quartiere di origine.
Secondo il racconto offerto dal detenuto, inizialmente, l’attività criminale si incentravano sulle estorsioni, sulla gestione degli appalti pubblici e sul controllo del gioco d’azzardo. Tuttavia, intorno al 1986, l’organizzazione iniziò ad incontrare difficoltà economiche derivanti dall’elevato numero di famiglie da mantenere. Fu in tale contesto, allora, che i vertici del sodalizio decisero di dedicarsi al traffico degli stupefacenti. Tale evento determinò, nondimeno, una frattura con il clan2 – loro alleato – dando vita ad uno scontro feroce che culminò con la strage, oggetto della sentenza di condanna summenzionata. Il detenuto, nel rievocare questo episodio, mostra un evidente disagio emotivo trovandosi, al momento della strage, lì dinnanzi ad un bar quando quattro individui incappucciati, giunti su motociclette, aprirono il fuoco uccidendo sei persone: due appartenenti al clan2 e quattro persone estranee a qualunque dinamica criminale. Tra le vittime il detenuto ricorda, soprattutto, un giovane padre di famiglia, la cui morte avvenuta sotto i suoi occhi rappresenta ancora oggi per lui fonte di tormento interiore. In realtà, il detenuto riferisce di non essere stato preavvisato dell’agguato e di aver appreso solo successivamente che l’azione era stata organizzata dai suoi stessi familiari, con il supporto degli affiliati del clan3 . L’interessato riferisce, altresì, che gli esecutori materiali erano sotto l’effetto degli stupefacenti, sostanze queste che avevano contribuito ad alimentare l’escalation di violenza.
Sul punto, il ristretto afferma che il suo più grande rimorso consiste nel non aver fatto quanto in suo potere per impedire la diffusione della droga e per evitare la strage, nonostante la consapevolezza che tali dinamiche avrebbero potuto sfuggire al suo controllo. Ciononostante, egli ammette di aver scelto volontariamente di restare all’interno dell’associazione, ritenendo che, così facendo, avrebbe potuto proteggere i familiari nella convenzione – poi rivelatasi illusoria – di poter contenere i danni generati dallo stato di fibrillazione dell’organizzazione. Lo stesso, peraltro, ha più volte manifestato la volontà di chiedere perdono alle persone offese dei reati, pur precisando di non aver mai preso parte materiale alle azioni omicidiarie, riconoscendo in ogni caso la propria responsabilità morale circa l’accaduto. Ancora, il detenuto riferisce di aver vissuto un momento di reale serenità quando, nel 2008, dopo la scarcerazione, si trovava ed aveva iniziato a reinserirsi lecitamente nella società. Orbene, proprio in tale occasione egli aveva deciso di recidere totalmente i propri rapporti con gli altri affiliati. Di conseguenza, non ricevette più alcun sostegno economico da costoro, il che secondo il ristretto comprova la rescissione dei collegamenti con la cosca. Proprio il periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale rappresentò per costui un momento di rinascita interiore.
Secondo gli operatori la sua mancata collaborazione con la giustizia appare motivata principalmente dalla necessità di proteggere il proprio nucleo familiare. Qualsivoglia forma di cooperazione, infatti, avrebbe costituito una minaccia immediata e concreta per i suoi congiunti, esponendoli a ritorsioni ritenute inevitabili da parte del detenuto.
Infine, si fa presente che il detenuto è solito parlare con i detenuti più giovani, cercando di far capire a costoro che potrebbero essere ancora in tempo per riprendere in mano la propria vita, spingendoli ad intraprendere un percorso improntato sulla via dell’onestà.
Ugualmente, con relazione comportamentale del 7/9/2026, la C.L. rappresenta che il predetto, giunto in Istituto per motivi di sicurezza, ha sempre serbato un comportamento positivo all’interno dell’Istituto, dedicandosi allo studio e all’attività lavorativa inframurario. Egli, invero, appare aver maturato la consapevolezza in ordine al disvalore dei propri agiti antigiuridici, riconoscendo non solo il contributo causale alla loro commissione, ma elaborando anche una corposa riflessione sul significato antisociale delle medesime condotte. Emerge, sul punto, la volontà del detenuto di riparare il male compiuto, pur nella consapevolezza della difficoltà di ristorare i danni arrecati. Egli, tuttavia, sembra turbato dal suo inserimento nella sezione a regime protetto, poiché lì non può partecipare alle iniziative trattamentale. D’altra parte, il ristretto riferisce di non aver compreso le ragioni per le quali è stato trasferito dalla C.C. alla C.L., non avendo problematiche di sorta con il resto della popolazione detenuta.
Tanto premesso, questo Ufficio ritiene che possa essere concesso un primo permesso premio per la durata di giorni 1 ore 8. Depongono per l’accoglimento dell’istanza, infatti, la risalenza dei delitti posti in essere, così come di quelli oggetto del carico pendente summenzionato, il buon comportamento serbato all’interno dell’Istituto, la devoluzione di parte della sua remunerazione per il lavoro inframurario ad associazioni di volontariato a titolo riparatorio, nonché, soprattutto, la maturata revisione critica per quel che concerne i fatti oggetto di condanna. Invero, il condannato appare pienamente consapevole della gravità dei delitti posti in essere, avendo ricoperto il ruolo di vertice di uno dei più feroci clan campani. Vero è che lo stesso in parte tende a ridimensionare il ruolo avuto nella commissione di specifici delitti, dichiarando, a tal proposito, che in alcuni casi non era a conoscenza della premeditazione degli stessi da parte di altri membri del gruppo. Nondimeno, egli si assume pienamente la responsabilità morale dell’accaduto, essendo consapevole che la spinta di violenza generatasi avrebbe potuto determinare da un momento all’altro la commissione di gravi delitti. D’altro canto, secondo la Corte di Cassazione la professione di innocenza non può essere considerata per ciò solo elemento ostativo per la concessione di un permesso premio. Orbene, nel caso in esame non solo non vi è una professione di innocenza, ma vi è proprio l’assunzione della paternità morale dei fatti oggetto di condanna, affermando unicamente il ristretto di non aver dato un preciso mandato di compiere la strage. Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, per la concessione di un primo permesso premio, non si richiede la piena revisione critica, ma un avvio nella comprensione del disvalore degli agiti antigiuridici compiuti. A tal proposito, secondo l’Equipe il detenuto mostra un sincero pentimento comprovato anche da giorni 945 di liberazione anticipata concessi, che segnalano la sua partecipazione all’opera rieducativa protrattasi per un notevole arco temporale.
Neutre, per converso, appaiono le informazioni rese tanto dalla DDA, quanto dalla DNA. Ciò in quanto, l’elemento centrale inerente alla posizione del detenuto, in relazione all’attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, è quello indicato dalla DDA. Infatti, l’Organo Distrettuale aveva sostenuto che nei confronti del detenuto fosse stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dei Gip presso il Tribunale Ordinario. In realtà, tale provvedimento – acquisito da questo Ufficio – riguarda la posizione di un altro, nato in data diversa. Di talché, nessun elemento indicato nei pareri riguarda specificamente l’attualità dei collegamenti dell’istante con sodalizi criminali. Non solo, il fatto che avverso il clan siano stati di recente emessi provvedimenti cautelari e sentenze di condanna, senza che gli stessi abbiano coinvolto il detenuto, è un elemento che comprova la rescissione dei suoi legami con la criminalità organizzata.
Pertanto, questo Ufficio auspica che il permesso premio concesso possa fungere da spinta motivazionale per il detenuto nel prosieguo nel percorso risocializzante ormai da tempo intrapreso.
P.Q.M.
concede al detenuto, sopra generalizzato, un permesso premio della durata di gg. 1 ore 8 da trascorre nel Comune, accompagnato da un volontario o familiare;
AFFIDA
la vigilanza alle FF.OO, disponendo che la Direzione della C.L. trasmetta alla medesima Autorità di P.S. copia della presente autorizzazione, comunicando la decorrenza del permesso premio;
DISPONE
che il detenuto esca libero nella persona, prelevato da un familiare, o in assenza, da un volontario;
IMPONE
al detenuto in permesso il rispetto delle seguenti prescrizioni:
Obbligo di restante sempre con l’accompagnatore di non allontanarsi dal territorio del Comune;
Obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati che non siano prossimi congiunti;
Divieto di fare uso di sostanze stupefacenti e/o di sostanze alcoliche;
Obbligo di tenere buona condotta.
Allo scadere del permesso la Direzione dell’Istituto darà a questo Ufficio le opportune comunicazioni in ordine ad eventuali inosservanze da parte dell’interessato.

