UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
ORDINANZA
nel procedimento chiamato all’udienza in camera di consiglio instaurato a seguito di reclamo ex art. 35 ter O.P., proposto da detenuto presso la C.C.
Oggetto: rimedi risarcitori per violazione articolo 3 CEDU (art. 35 ter O.P.)
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
sentite le parti in camera di consiglio e a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza;
OSSERVA
L’imputato invocava il risarcimento del danno per violazione dell’articolo 3 CEDU, in relazione al periodo di pena espiato.
Si deve rilevare, in punto di diritto, che la norma contenuta nell’art. 35 ter O.P., invocata dal reclamante, prevede, a titolo di “risarcimento del danno”, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito un pregiudizio attuale e grave, per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, consistente in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Sia nel caso in cui la pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione della misura percentuale suddetta (1/10), sia nel caso in cui il periodo di detenzione espiato nelle citate condizioni sia inferiore a quindici giorni il magistrato di sorveglianza riconosce €8,00 per ciascuna giornata nella quale il detenuto ha subito il pregiudizio.
L’art. 35 ter O.P. ha operato, quindi, un rinvio preciso alla nozione di detenzione inumana e degradante rinvenibile nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Ebbene, con specifico riferimento alla lamentata dimensione delle camere detentive, si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che deve essere di 3 mq lo spazio minimo intramurario vitale da assicurare a ogni detenuto in cella, perché lo Stato non incorra nella violazione del divieto dei trattamenti inumani e degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Mursic c/Croazia del 20 ottobre 2016, ha precisato che la suddetta “forte presunzione” di trattamento inumano e degradante, per l’assenza dello spazio vitale individuale come sopra quantitativamente determinato (3 mq), può essere superata dall’effetto cumulativo di determinati fattori, tra i quali l’occasionalità e la breve durata di dette condizioni detentive, ritenendo di non breve durata un pregiudizio protratto per 27 giorni consecutivi.
Ed ancora, sempre con riferimento alle dimensioni della camera detentiva, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha anche sostenuto che ove lo spazio vitale sia compreso tra i 3 ed i 4 mq, occorre dar rilievo all’esame di altri profili significativi concernenti la possibilità di utilizzare servizi igienici riservati, areazione disponibile, accesso alla luce ed all’aria naturali, qualità del riscaldamento e rispetto delle esigenze sanitarie di base (giurisprudenza inaugurata sui profili generali nel caso Karalevicius e/Lituania del 2005, Kantyrev e/Russia del 2007 e, per l’Italia, con la sentenza Sulejmanovic del 2009, poi seguita dalla sentenza Torreggiani).
Ai fini del calcolo della superficie a disposizione del soggetto detenuto, deve adottarsi un criterio che tenga conto dello spazio “vitale”, ossia “effettivamente vivibile”, della camera detentiva, escludendo, quindi, dalla superficie utile sia i locali adibiti a servizi igienici, sia gli arredi “inamovibili” che sottraggono alla persona spazio fruibile, e ciò in ossequio sia ai principi ricavabili dalla giurisprudenza di Strasburgo (nella sentenza “Sulejmanovic e/Italia” del 16.7.2009 il calcolo dello spazio medio pro capite è espressamente effettuato escludendo l’annesso servizio igienico; nella sentenza “Torreggiani e/Italia” dell’S.1.2013, a pag. 16, si cita il mobilio quale fattore incidente sullo spazio vitale “Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilie r dans !es cellules “), sia ai principi espressi, al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che nelle sentenze 52819/2016 e 7422/2017, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo, in particolare all’autorevole sentenza della Grande Camera, del 20 ottobre 2016, Mursic e/Croazia, sopra citata, ha stabilito che, ai fini del calcolo dello spazio minimo vitale da assicurare al detenuto, affinché non si incorra nella violazione dell’art. 3 della citata Convenzione, deve detrarsi dalla superficie lorda della cella l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili, salva la necessità, laddove lo spazio netto sia inferiore a 3 mq pro capite, di valutare elementi compensativi (brevità della permanenza in tale condizione, sufficiente libertà di circolazione fuori dalla cella, adeguata offerta di attività esterne alla cella, buone condizioni complessive dell’istituto, assenza di altri aspetti negativi del trattamento in rapporto a condizioni igieniche e servizi fomiti), elementi questi sostanzialmente indicati nelle pronunce della giurisprudenza di Strasburgo quali fattori diretti a superare la ”forte présomption” purché cumulativamente presenti.
Da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.6551/21 del 24.9.2020, depositata il 19 febbraio 2021, hanno chiarito, compendiando la giurisprudenza della Corte Edu, i punti fondamentali per valutare le condizioni detentive e la loro conformità con l’ art.3 Cedu, fornendo chiare regole e criteri di valutazione.
È bene ricordare che le SS.UU. hanno distinto:
– l’ipotesi di spazio inferiore a 3 mq in regime semiaperto che non configura un’automatica violazione dell’art.3 Cedu ma genera una forte presunzione relativa, superabile da concorrenti elementi compensativi identificati nella breve durata della detenzione nello spazio ristretto, sufficienza della libertà di movimento al di fuori della cella, dignitose condizioni carcerarie, precisando che il risarcimento è dovuto soltanto se la limitazione dello spazio ha avuto durata non inferiore a 15 gg;
– l’ipotesi di spazio individuale compreso tra i 3 e 4 mq: non vige alcuna presunzione ed il sovraffollamento non è dato sufficiente a configurare una detenzione inumana e degradante per cui il detenuto deve porre a fondamento dell’istanza ulteriori negativi fattori, non necessariamente concorrenti, individuati nella mancanza di accesso al cortile o all’aria e luce naturale, cattiva aereazione, temperatura insufficiente o troppo elevata, assenza di riservatezza nella toilette, cattive condizioni sanitarie ed igieniche. L’Amministrazione potrà opporre fattori compensativi ed il Magistrato dovrà ponderare gli elementi positivi e negativi attraverso una valutazione complessiva dell’offerta trattamentale.
– nel caso di spazio individuale superiore a 4 mq non ha rilievo il sovraffollamento e la domanda risarcitoria dovrà essere fondata su differenti elementi produttivi di pregiudizio.
Dall’espletata istruttoria è emerso che il medesimo presso l’Istituto di Lanciano ha goduto di uno spazio inferiore a mq 3 di reclusione per la durata di giorni 134; presso il rimedio risarcitorio va considerato prescritto, essendo decorso il termine decennale; presso l’Istituto ha goduto di uno spazio inferiore a mq 3 di reclusione per giorni 30, dovendosi considerare prescritto il rimedio nel resto essendo decorso il termine decennale.
Tanto premesso, questo Ufficio ritiene che vadano riconosciuti al detenuto giorni 16 di riduzione pena titolo di risarcimento del danno, avendo patito presso gli istituti uno spazio inferiore a mq 3 per giorni 164, non potendo gli altri fattori compensativi ristorare il pregiudizio ivi patito. Per converso, l’istanza va rigettata nel resto essendo decorso il termine decennale di prescrizione.
P.Q.M.
Visto il parere del P.M.
RICONOSCE l’imputato, sopra generalizzato, a titolo di risarcimento del danno, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, una riduzione di pena pari a giorni 16.

