TRIBUNALE DI LANCIANO

composizione monocratica

DISPOSITIVO DI SENTENZA E NON CONTESTUALE MOTIVAZIONE

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, alla pubblica udienza. ha pronunciato e pubblicato. mediante lettura del dispositivo. la seguente SENTENZA nei confronti di:

Imputato1 – lib. ass.

Imputato2 – lib. ass.

Entrambi difesi dall’Avv. Giuseppina DI BUCCHIANICO di fiducia – pres.

imputati

Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 582, 585 CP per avere. in concorso tra loro cagionato a parte offesa lesioni personali consiste in “Trauma cranico distorsione del rachide cervicale” guaribili in gg 7. In particolare. Imputato1 dopo aver tentato di colpire la persona offesa  con un pugno non riuscendo nell’intento per la prontezza di riflessi di quest’ultima che si scansava evitando il colpo, la afferrava e la strattonava per le braccia. Successivamente l’imputato2 lo colpiva con una mazza da baseball al capo. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con l’uso di strumento atto ad offendere.

Con la recidiva infraquinquennale per l’imputato1.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. richiedeva l’assoluzione ai sensi del Il co. dell’art. 530 CPP e la eventuale restituzione degli atti alla Procura per procedere nei confronti della parte offesa e Salvatore per il reato di falsa

testimonianza:

Il DIF. richiedeva l’assoluzione per entrambi gli imputati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rinviati a giudizio per i fatti siccome indicati nel capo di imputazione la parte offesa talvolta è risultato presente, sottoponendosi anche al chiesto, ed ammesso esame.

Ammesse le richieste istruttorie, le stesse venivano espletate nelle successive udienze istruttorie in cui si è articolato il presente procedimento, laddove si cercava di fare piena luce sui fatti di causa. Dalla deposizione dei testi. ad iniziare dalla stessa p.o. sono emersi una serie “di non ricordo” e contraddizioni; in ogni caso la parte offesa riferiva di essere uscito per controllare i figli, che erano usciti di casa.

Nei pressi del ippodromo, avrebbe visto i due ragazzi, un po’ spaventati ed avrebbe chiesto loro cosa fosse successo.

I figli avrebbero riferito di aver litigato con delle persone, dopo alcuni minuti una vettura scura sarebbe transitata nelle loro vicinanze ed uno dei figli avrebbe detto che gli occupanti del veicolo potevano essere quelle persone con cui avevano avuto il battibecco.

Il padre si sarebbe avvicinato alla vettura scura e da lì sarebbe scoppiata un’aggressione, fisica e diretta stavolta, ma nei confronti del padre, laddove, quest’ultimo, sarebbe stato colpito con una mazza o forse con un pugno, così ha riferito in dibattimento, poi sarebbe caduto a terra, non ricordando più nulla; senza vedere chi l’avesse colpito.

La medesima deposizione, frutto di tanti non ricordo, è stata quella del Figlio2,

che avrebbe confermato le SIT pur non ricordando nulla o quasi nulla dell’episodio riferito nelle SIT de quibus.

“Peggio” sarebbe andato con l’altro germano, Figlio1, il quale riferiva che dopo alcuni mesi dal fatto, subiva un incidente che lo ha portato ad avere dei vuoti di memoria, per cui ricordava poco e niente dell’aggressione del febbraio 2019.

La teste pur essendo presente ai fatti si sarebbe allontanata, poi avrebbe confermato le SIT, ma sempre con una deposizione sbiadita.

Terminata l’istruttoria, le parti hanno concluso come in atti:

Il P.M. richiedeva l’assoluzione ai sensi del Il co. dell’art. 530 CPP e la eventuale restituzione degli atti alla Procura per procedere nei confronti della parte offesa e del Figlio2 per il reato di falsa testimonianza;

Il DIF. richiedeva l’assoluzione per entrambi gli imputati.

Dall’istruttoria dibattimentale, appunto, non sarebbe emersa la prova piena e certa che il fatto reato di cui al capo di imputazione sia stato perpetrato dagli odierni imputati.

Da un lato il P.M. che ha ritenuto “poco attendibili” le deposizioni della parte offesa e del Figlio2, tanto da richiedere la trasmissione degli atti relativamente alle posizioni dei due soggetti ed insufficiente la deposizione dell’unica, teste oculare, perché potesse. Richiedere l’emissione di una sentenza di colpevolezza in odio ai germani Imputato1 e Imputato2.

Ovviamente la difesa, in merito all’estraneità degli odierni imputati ai fatti di causa, ha sposato appieno la richiesta principale della Pubblica Accusa.

A questo giudicante non resta che valutare le prove emerse in dibattimento, al netto, pur comprendendo, le conferme alle SIT, rese qualche mese dopo i fatti, dai testi oculari escussi.

Durante l’esame dibattimentale i testi diretti hanno offerto, una serie di generiche e vaghe dichiarazioni, per le quali è giusto approfondirne i motivi; se si tratta di una diversa percezione dei fatti o altro, di penalmente rilevante?

Ad ogni modo, l’istruzione probatoria, non ha offerto una chiara e precisa valutazione del fatto in riferimento all’autore o agli autori, tant’è che è lo stesso P.M. a richiedere l’assoluzione, con la formula dubitativa, perché mancherebbe la prova piena e certa che il fatto sia stato commesso dagli odierni imputati.

Dal momento che è rimasta un’incertezza. suffragata anche dalla tipologia delle risposte offerte da: testi interessati escussi, i fratelli imputati, quam mìnus, devono andare esenti da responsabilità penale per non aver commesso il fatto.

In ogni caso si dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, siccome invocato dal P.M. al fine di valutare la posizione della parte offesa e del Figlio1 in merito alla loro deposizione testimoniale.

PQM

Il GOT, visto l’art. 530 Il co. CPP assolve Imputato1 e Imputato2 dai reati di cui alla rubrica perché manca la prova piena e certa che li abbiano commessi.

Si dispone la trasmissione degli atti al PM, per quanto richiesto.

Motivo nei 45 gg.