TRIBUNALE
in composizione monocratica
DISPOSITIVO DI SENTENZA E NON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt.438 442 e 554 ter c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, alla pubblica udienza con l’intervento del VPO giusta delega esibita e dell’addetta UPP, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti dell’imputato1 attualmente detenuto per presente da remoto in video collegamento tramite piattaforma Teams difeso di fiducia dall’ Avv. Giuseppina Di Bucchianico (L’imputato1, presente a distanza in videocollegamento, dichiara che ha revocato il precedente difensore e conferma la nomina dell’avvocato Di Bucchianico) del Foro di Lanciano presente
e
Imputato2 attualmente detenuto presente da remoto in videocollegamento tramite piattaforma Teams difeso di fiducia dall’Avv. assente sostituito ex art. 97 quarto comma c.p.p. dall’ Avv.
IMPUTAZIONE
del delitto p. e p. dagli artt. 11O e 391 ter c.p., perché, in concorso tra loro ricevevano o comunque utilizzavano indebitamente il telefono cellulare marca Samsung, che veniva rinvenuto occultato all’interno di una mensola appesa al muro della stanza occupata dagli stessi.
Per l’imputato2 con la recidiva reiterata ex art.99 c.4 I ipotesi c.p.
Per l’imputato1 con la recidiva infraquinquennale ex art.99 c.2 n.2 c.p., accertato
CONCLUSIONI
Il P.M. chiede per l’imputato1 la condanna alla pena di anni 2 di reclusione, considerata la recidiva e la diminuzione per la scelta del rito.
Per l’imputato2 chiede non luogo a procedere
La difesa dell’imputato1 chiede l’assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine l’applicazione dell’art.13 I bis c.p. per tenuità del fatto.
La difesa dell’imputato2 si associa alla richiesta di assoluzione del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto di citazione a giudizio per l’udienza predibattimentale, gli imputati, in atti generalizzati, venivano citati a comparire avanti l’intestato Tribunale per rispondere dell’ipotesi delittuosa di “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”.
All’odierna udienza camerale, ove i suddetti presenziavano a distanza a mezzo collegamento in videoconferenza dai rispettivi penitenziari2 ove sono attualmente ristretti per altra causa, si ammetteva il richiesto giudizio abbreviato allo stato degli atti.
Preliminarmente l’imputato1 dichiarava di voler rendere spontanee dichiarazioni dal seguente tenore: “.il coimputato imputato2 all’epoca dei fatti era stato appoggiato nella sua cella dove aspettava che finissero di verniciare la sua cella e nel momento in cui hanno fatto la perquisizione hanno trovato il telefono, l’imputato2 non era a conoscenza dell’esistenza di quel telefono all’interno della mia cella. Il telefono era mio perché all’epoca dei fatti erano deceduti i miei genitori e quindi non avendo potuto svolgere i colloqui familiare, avevo deciso di usare il cellulare per parlare con mia figlia all’epoca sedicenne. A domanda del difensore precisa: mia figlia era rimasta da sola poiché mia moglie e mio figlio avevano ricevuto un mandato di cattura, pertanto, dopo la morte dei miei genitori era rimasta da sola, e io volevo sincerarmi delle sue condizioni, dandole un supporto morale. Sapevo che stavo consumando una condotta illecita”.
Nulla riferiva sulla SIM utilizzata mai rinvenuta nel suo possesso.
In definitiva escludeva categoricamente il coinvolgimento del coimputato imputato2, dal concorso nella consumazione del fatto-reato.
All’esito si invitavano le parti a concludere.
Terminata la camera di consiglio il Giudice dava lettura del sotto riportato dispositivo riservando il deposito della motivazione in giorni 90 (novanta) considerato il carico del ruolo assegnato par i, in data odierna, a n.50 procedimenti penali.
In punto di diritto
A) POSIZIONE PROCESSUALE IMPUTATO2
La richiesta di non luogo a procedere, da emettersi ai sensi degli artt.438, 442 e 554 ter c.p.p., deve essere accolta con la formula ” per non aver commesso il fatto”.
Sin dal rinvenimento del dispositivo cellulare Samsung l’imputato2 si dichiarò estraneo ai fatti.
Tale circostanza. è stata ribadita in questa sede anche dal coimputato imputato1 il quale dichiaratosi proprietario del tele fono, ha escluso ogni concorso nel reato dell’allora compagno di cella da ritenersi completamente estraneo ai fatti per cui è processo.
B) POSIZIONE PROCESSUALE DELL’IMPUTATO2
Quanto all’Imputato2 occorre dichiarare il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e ciò per le seguenti argomentazioni che ricalcano quelle della granitica giurisprudenza di legittimità la quale, nell’interpretare la norma introdotta dal Legislatore con l’art.9 comma I del D.L. 21 ottobre 2020 n.130 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n.173, ha chiarito che “il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti presuppone la concreta funzione comunicativa del dispositivo (Cassazione penale, sentenza 11. 25746/2025).
Con la sentenza n. 25746 del 2025. la Corte di Cassazione ha confermato l’ assoluzione di un detenuto sorpreso in cella con un telefono cellulare. privo però di scheda SIM. La decisione si basa sull’interpretazione restrittiva dell’art. 391-ter del codice penale, ritenendo che il solo possesso del device non integri automaticamente il reato se l’oggetto non è tecnicamente idoneo a comunicare. l’ telefono. secondo la perizia. era senza SIM, non era collegato a una rete Wi-Fi, non presentava applicazioni di messaggistica installate, e – elemento decisivo per i giudici – non risultava utilizzabile “in concreto.” per comunicazioni.
A tal riguardo, il Supremo Collegio ha sottolineato come l’obiettivo perseguito, ossia impedire indebite comunicazioni da parte dei detenuti sia tra loro che all’esterno, e il principio di offensività impongono di considerare quale oggetto delle condotte materiali sanzionate dall’ art. 391 ter c.p. il solo dispositivo nella sua unitarietà. Diversa mente interpretando il precetto, si finirebbe per estendere la tutela penale a condotte in concreto in offensive, acuendo i dubbi sollevati dalla dottrina in punto di ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria.
Del resto, la stessa rubrica dell’ art. 391 ter c.p. (“accesso indebito a dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni”) , sia pure al limitato fine di fornire un “sommario” dell’articolo, contempla soltanto “l’idoneità ad effettuare comunicazioni”
Dunque, emerge pacificamente che la ratio della norma è quella di impedire al detenuto di comunicare con l’esterno; che l’idoneità del telefono ad effettuare comunicazioni è un requisito necessario e che, pertanto, il reato non si configura qualora l’apparecchio non sia in grado, come nel caso di specie, di permettere le comunicazioni in quanto privo di SIM Card mai rinvenuta nel possesso dell’imputato1 al quale non sono riconducibili (neppure indirettamente) i nominativi degli intestatari delle SIM utilizzate per il traffico telefonico né gli intestatari degli interlocutori interessati dal traffico telefonico nel periodo di riferimento.
Risulta infatti dalle indagini investigative che il cellulare (Cfr. rilievi fotografici in atti ove il telefono cellulare veniva rinvenuto in un involucro di un “Gelato Motta”) indicato in epigrafe, immediatamente sottoposto a sequestro d’iniziativa e successivamente convalidato ai sensi dell’art.355 c.p.p., era stato rinvenuto all’interno di una cassettina in legno posizionata dietro la mensola agganciata al muro della cella assegnata all’imputato1.
Tuttavia il dispositivo si presentava come non funzionante poiché privo di SIM Card mai rinvenuta.
Le successive analisi del traffico telefonico sull’IMEI consentivano di evidenziare le tipologie di comunicazione effettuate nel periodo dal 1.1.2023 al 19.10.2023 tutte aggancianti le celle e transito delle utenze n. e n. intestate rispettivamente a persona, non censita nella banca dati SOi (traffico telefonico dal 13 al 16.05 .2023), e soggetto straniero non censito in Banca Dati SDI (traffico telefonico dal 17 .10.2023 al 18.1 0.2023).
Si evidenziava pure che il traffico era stato concretizzato avvalendosi per lo più di applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp) che consente lo scambio e l’effettuazione di chiamate e/o video chiamate rendendo impossibile l’individuazione degli interlocutori.
Di conseguenza, correttamente applicando i principi di offensività e tassatività ed escludendo interpretazioni che amplino indebitamente la portata della norma penale a fatti privi di reale pericolosità per l’ordine penitenziario, nei confronti dell’imputato1 può emettersi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. A ciò si aggiunga, per mero tutiorismo, che varrebbe comunque l’esclusione dell’elemento psicologico del reato considerate le giustificazioni addotte dall’imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni sui motivi dell’utilizzo non corroborate da elementi di prova certi.
P.Q.M.
Il Giudice:
visti gli artt.438, 442 e 554 ter c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti dell’imputato1 perché il fatto non sussiste.
visti gli artt.438, 442 e 554 ter c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti dell’imputato2 per non aver commesso il fatto.
Ordina la distruzione e confisca del bene di cui al verbale di sequestro in atti.
Visto l’art.544 terzo comma c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

