ORDINANZA

Nel procedimento recante in epigrafe, chiamato all’udienza, l’imputato attualmente detenuto fine pena: 9/1/2026

avente ad oggetto: reclamo in materia di liberazione anticipata

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Sentite le parti in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta;

OSSERVA

Rilevato che a difesa ha presentato tempestivo reclamo avverso l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza ha solo parzialmente accolto la domanda di liberazione anticipata, rigettandola, in particolare, con riguardo al semestre in ragione della commissione di reato ex art. 640 bis c.p.;

Rilevato che parte reclamante ha evidenziato che la notizia di reato posta alla base del rigetto riguarda un fatto commesso, in realtà, in epoca precedente al semestre in valutazione, come da allegato decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup nel procedimento;

Rilevato che nel semestre in valutazione è stato ristretto ove ha serbato buona condotta. Successivamente, è stato ristretto, del pari, si è sin da subito distinto per la sua correttezza comportamentale e per l’adesione al trattamento rieducativo, come emerge dalla relazione, tanto che il soggetto ha pure ricevuto un encomio, anch’esso allegato;

Ritenuto che il reclamo meriti accoglimento;

Rilevato che in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati;

Rilevato che, al contrario, la commissione di un fatto illecito non può riverberarsi negativamente sul successivo periodo di espiazione pena, in quanto non può presumersi un dolo susseguente o comunque una ultrattiva volontà di sottrarsi al trattamento penitenziario;

Rilevato che nel caso di specie l’imputato ha serbato buona condotta nel periodo in valutazione e che la notizia di reato sub iudice riguarda fatto commesso nel febbraio 2021, per il quale lo stesso è stato arrestato nel marzo 2021;

Ritenuto, in conclusione, potersi accogliere il reclamo con conseguente riconoscimento di gg 45 di riduzione pena a titolo di liberazione anticipata;

P.Q.M.

Sentito il parere del Procuratore Generale;

ACCOGLIE

il reclamo.

DISPONE

riconoscersi una riduzione di pena pari a giorni 45 in relazione al semestre di espiazione pena.