ORDINANZA
nel procedimento chiamato all’udienza e relativo alla richiesta di concessione dei seguenti benefici:
1) Differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 nr. 2 c.p., richieste avanzate dall’imputato, detenuto presso la Casa Circondariale, condannato alla pena di anni 14 mesi 1 gg. 10 di reclusione, a seguito di ordine di esecuzione della Procura Generale (decorrenza pena: 26.5.2015 – fine pena: 29.8.2027) (reati: artt. 624 bis c.p., 74, 73 DPR 309/1990, commessi tra il 2007 ed il 2013).
Esaminati gli atti ed udita la relazione, e viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento dell’adottata riserva
OSSERVA-QUANTO SEGUE
L’esito della compiuta istruttoria porta il Collegio a ritenere che, possa trovare applicazione nel caso di specie la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter comma 1 lett. c) O.P., sussistendone tutti i requisiti, in ragione della necessità di contatti con i presidi sanitari territoriali esterni a causa della gravità complessiva delle condizioni di salute del soggetto che caratterizza l’imputato. La misura è ammissibile posto che il reato ostativo è stato espiato, attualmente è in espiazione di reato comune e la pena è inferiore ad anni quattro.
In particolare, il soggetto è affetto da importanti patologie, come emerge dalla relazione medico sanitaria dell’UOC Medicina Penitenziaria del 9.7.2025 (e relativo addendum dell’l.9.2025) oltre che della documentazione medio sanitaria depositata dal difensore e il quadro clinico evidenziato unitamente alle esigenze di carattere assistenziale che sono necessarie per un efficace ed efficiente controllo della patologia di cui il paziente è portatore richiede che lo stesso venga costantemente seguito dalle apposite strutture sanitarie territoriali (trattasi di persona affetta da “polipo iperplastico polmonare che necessita di trattamento antineoplastico con rivalutazione mensile; è stato preso in carico dall’U.O. Oncologia e prende terapia antineoplastica biologica”). A ciò si aggiunga che le condizioni suddette rendono necessari contatti costanti e continui con strutture sanitarie esterne, non erogabili in regime detentivo. Tali condizioni sono ravvisate anche nel documento comportamentale del 21.10.2025 che evidenzia comunque condotta intramuraria regolare, si mostra sofferente per la sua condizione di salute, e desideroso di ritornare in famiglia.
Non emerge, d’altro canto, un quadro di pericolosità attuale, considerato che non risultano procedimenti penale in corso di svolgimento, e in considerazione del fatto che dispone di idoneo domicilio ove ha già dimorato senza criticità durante precedenti misure alternative. Non sussistono carichi pendenti ed il soggetto non delinque dal 2013.
È possibile, dunque, per le ragioni sopra illustrate, concedere la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter comma 1 lett. C) O.P., in ragione della evidente necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali esterni e della gravità complessiva delle sue condizioni di salute. Tale misura costituisce una preziosa occasione per il condannato, il quale potrà, attraverso una scrupolosa osservanza delle prescrizioni, dare piena dimostrazione di effettivo ravvedimento, avendo la contemporanea opportunità di curare le proprie patologie e perseguire obiettivi di reinserimento sociale, in un’ottica di apertura graduale e strutturata del trattamento; la misura alternativa appare altresì idonea ad evitare il pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del condannato e alla di lui rieducazione.
Al contrario, come emerge dalla documentazione sanitaria suddetta, non emerge un chiaro ed univoco quadro di incompatibilità con il regime detentivo, posto che non sussiste pericolo di vita a breve termine ed il soggetto è seguito e si trova in stazionarie condizioni.
P.Q.M.
AMMETTE
il condannato, come sopra generalizzato, alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art.47 ter comma 1 lett. C) O.P., per tutta la durata della pena ancora da eseguire, con le seguenti:
PRESCRIZIONI
a) Obbligo di permanere nel luogo sopra indicato per tutto il periodo di pena da espiare e di non allontanarsi da essa senza l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, competente per l’amministrazione della misura, salvo che dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per soddisfare le primarie esigenze di vita e per recarsi all’UEPE in caso di convocazione;
b) Divieto di mutare il domicilio suddetto senza l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
c) Divieto di detenere sostanze stupefacenti o armi e di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti;
d) Obbligo di agevolare l’accesso presso il domicilio all’autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà;
f) Obbligo di prendere contatti telefonici con l’UEPE entro 48 ore dalla notifica della presente ordinanza al fine di garantire ii controllo istituzionale previsto dall’art. 118, comma 8, lett. c) del d.P.R. n. 230/2000 e di permettere l’accesso agli assistenti sociali dell’UEPE ogni qualvolta questi lo richiederanno, seguendo le indicazioni che gli operatori del centro indicheranno di volta in volta;
h) Obbligo di conservare con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell’Autorità;
i) Obbligo di consegnare all’ Autorità cui è affidata la vigilanza il passaporto e/o la carta di identità valida per l’espatrio, che provvederà ad invalidarla e a restituirla, subito dopo, al legittimo intestatario;
1) Il condannato è tenuto a gestire i propri impegni nell’ambito delle prescrizioni stabilite ed eventuali deroghe e modifiche dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni, su istanza da presentare. corredata dalla necessaria documentazione. almeno 10 giorni prima. all’UEPE, il quale le trasmetterà poi tempestivamente al Magistrato di Sorveglianza con breve relazione sull’andamento della misura e riferendo su eventuali controindicazioni all’accoglimento dell’istanza.
Manda per la notifica al condannato a norma dell’art. 148 c.p.p. alla Questura, che invierà al P.M. competente, ai fini della decorrenza della misura alternativa e al Magistrato di Sorveglianza, per quanto di competenza, copia della notificata ordinanza;
DELEGA la Questura alla formazione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni sopra indicate che trasmetteranno al competente ufficio del PM e al Magistrato di Sorveglianza.
MANDA per i necessari controlli alla Questura, che informerà il competente Magistrato di Sorveglianza delle eventuali violazioni delle prescrizioni.
MANDA all’UEPE per gli adempimenti di competenza prendendo contatto con la detenuta domiciliare e riferendo periodicamente al Magistrato di Sorveglianza competente sull’ andamento della misura, che si indica;

