Liberazione Condizionale ed Ergastolo Ostativo
1) Declaratoria di inesigibilità ex art. 58 ter Ord. Pen.;
2) Permesso premio ex art. 30 ter Ord. Pen.;
3) Art. 21 Ord. Pen.,
4) Semilibertà ex art. 50 Ord. Pen..
5) Revisione critica, protesta di innocenza di ergastolano ostativo e liberazione condizionale.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione condizionale formulata da un ergastolano ostativo, sottoposto a regime di semilibertà.
Si rileva, altresì che vi era stata in primis, in un’ottica di gradualità del reinserimento, l’apertura al permesso premio ex art. 30 ter Ord. Pen. con la declaratoria di inesigibilità ex art. 58 ter Ord. Pen., ovvero il detenuto aveva rotto lo sbarramento dell’art. 4 bis dell’Ord. Pen. per accedere ai benefici dimostrando l’impossibilità e/o l’inesigibilità della collaborazione ovvero la collaborazione impossibile.
- Con ordinanza il Tribunale di Sorveglianza aveva concesso l’inesigibilità della collaborazione, asserendo che la mancata collaborazione non era indice di pericolosità specifica, ma impossibile e incolpevole capacità a prestarla.
- Stante la natura ostativa ex art. 4 bis O.P. dei reati in espiazione (in quanto delitti commessi avvalendosi delle condizioni poste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e stante, altresì, il mancato riconoscimento, nelle sentenze di condanna, delle “attenuanti relative alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria”, è stato verificato se sussistessero i presupposti per una collaborazione c.d. inesigibile o impossibile secondo il disposto di cui all’art. 4 bis della legge 26/07/1975 n. 354. Ciò in quanto, nella nuova formulazione dell’art. 4 bis O.P., a seguito della modifica apportata dalla legge 279/2002, i benefici penitenziari possono essere concessi anche ai detenuti per i delitti c.d. ostativi ( e fra questi i delitti ex art. 416 bis c.p. previsti sia nell’originaria previsione dell’art. 4 bis sia in quella novellata), purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia. Infatti, la novella del 2002 ha di fatto recepito principi già enucleati dalla Corte Costituzionale che ribadiscono che la funzione rieducativa della pena costituisce un valore insopprimibile che permea l’intero trattamento penitenziario e pertanto pare possibile subordinare l’applicazione di istituti che costituiscono parte integrante di quel trattamento ad una certa condotta purchè la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, altrimenti avremmo nel sistema una preclusione assoluta del tutto priva di giustificazione proprio sul piano della ragionevolezza del bilanciamento dei valori costituzionalmente coinvolti. Nella precedente sentenza n. 306 del 1993 la Corte osservava che all’ ipotesi della collaborazione oggettivamente irrilevante introdotta dalla legge potesse assimilarsi, per identità di ratio, quella in cui un’utile collaborazione non sia possibile, perché fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati o perché la posizione marginale nell’organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi a livello superiore. La novella del 2002 recependo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale ha previsto espressamente la concedibilità dei benefici penitenziari ai condannati che in ragione di un limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone non siano in grado di prestare un’utile collaborazione con la giustizia e ciò a prescindere dai casi di applicazione delle circostanze attenuanti ex artt. 62 n. 6, 114 e 116, 2° co. c.p. ma altresì nei casi in cui – stante l’identità di ratio – la collaborazione con la giustizia sia impossibile perché i fatti e le responsabilità risultano oramai accertati nella sentenza irrevocabile. Nella citata sentenza n. 68 si legge testualmente che “collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, dunque, finiscono per saldarsi all’interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento preclusivo previsto dalla norma”.
Il Tribunale, però riteneva incompiuto il processo rieducativo necessario per la concessione del beneficio della liberazione condizionale, in particolare, nonostante il mantenimento di una condotta regolare durante la detenzione mediante partecipazione attiva all’opera di rieducazione, che aveva comportato l’ammissione al lavoro esterno ex art. 21 Ord. Pen, alla semilibertà ex art. 50 Ord. Pen. e la fruizione di numerosi permessi premio anche presso il domicilio siciliano del condannato, e nonostante la confermata introiezione di valori socialmente congrui e positivi, l’ordinanza valorizzava negativamente l’asserzione di innocenza del condannato rispetto all’omicidio del padre, disconoscendo la partecipazione alle riunioni del clan e il suo contributo ai fatti; inoltre si era limitato a svolgere attività di volontariato , senza adempiere ai doveri solidaristici nascenti dal tipo di reato commesso impegnandosi in favore di enti attivi nella lotta alla criminalità organizzata o delle vittime di essa, così non dimostrando quell’evoluzione positiva di personalità necessaria a supportare la prova di un sicuro ravvedimento.
La motivazione con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione condizionale dell’ergastolano ostativo era peraltro connotata da intrinseca contraddittorietà e illogicità , nella misura in cui , dopo aver enumerato una serie di elementi positivi indicativi di ravvedimento , tenuti dal ricorrente dopo la condanna e nel corso dell’espiazione della pena – costituiti dalla regolare condotta carceraria , dalla partecipazione attiva all’opera di rieducazione , dall’ammissione al lavoro esterno ex art. 21 Ord. Pen. , dalla fruizione con esito positivo di numerosi permessi premio , anche presso il domicilio originario , dalla ritenuta introiezione di valori socialmente congrui tali da escludere l’utilizzo di schemi comportamentali ispirati ai disvalori tipici delle organizzazioni mafiose – ha tuttavia valorizzato al fine di escludere la meritevolezza del beneficio un unico elemento di contrasto , rappresentato dalla mancata ammissione di colpevolezza rispetto al coinvolgimento nell’omicidio del padre, affermata sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia .
Tali dichiarazioni hanno consentito il ribaltamento della sentenza di primo grado di assoluzione della Corte di Assise di Agrigento e la condanna da parte della Corte d’Assise d’Appello di Palermo.
Ma la Suprema Corte di Cassazione è granitica , in quanto ai fini della concessione dei benefici penitenziari, la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente, qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione ; non già quando è frutto di una protesta di innocenza che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna , considerata la possibilità di una sua revisione (cfr Sez. I , 28/3/2000, Romano; Cass. Pen. sez. I del 20/2/2008, del 29/11/2000, Cass. Pen. Sez. I n. 36456 del 9/4/2018).
L’ordinanza impugnata tuttavia non aveva argomentato in modo adeguato e coerente le ragioni per cui all’omessa confessione di tale specifico ( e peculiare) delitto debba attribuirsi significato decisivo , posto che ciò che assume efficacia dirimente nell’ottica della concessione o meno del beneficio, non è tanto la mancata ammissione dell’addebito (rispetto al quale non può contestarsi il diritto dell’interessato di continuare a protestarsi innocente anche dopo la condanna definitiva : Sez. 1 n. 13445 del 5/03/2013, RV. 255653), quanto la positiva verifica, attraverso i comportamenti concretamente tenuti, che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflitta, dimostrando un’evoluzione successiva della personalità nei termini prospettici di un ottimale reinserimento sociale ( Sez. I n. 10586 dell’8/02/2019, RV. 274993).
Il giudizio finale sull’assenza di sicuro ravvedimento risultava perciò formulato in modo essenzialmente assertivo , determinando l’annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio libero negli esiti, ma emendato da vizio motivazionale.
Conformi:
- Cass. Sez. I , 28/3/2000, Romano; Cass. Pen. sez. I del 20/2/2008, del 29/11/2000, Cass. Pen. Sez. I n. 36456 del 9/4/2018.
- Cass. Sez. I n. 10586 dell’8/02/2019, RV. 274993.
- Cass. Sez. I n. 13445 del 5/03/2013, RV. 255653.
- Cass. Sez. I, n. 1198 del 04/05/1990.
- Cass. Sez. I n. 4075 del 31/10/1991.
- Cass. Sez. I, n. 1907 del 30/04/1993.
- Cass. Sez. I , n. 8258 dell’08/02/2008.
Difformi:
- Cass. Sez. I, Sentenza n. 43687 del 07/10/2018.
- Cass. Sez. I , Sentenza n. 34946 del 17/07/2012.
07/05/2024.
Giuseppina Di Bucchianico – Avvocato –

