ln via preliminare, risulta ammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., in considerazione dell’entità della pena residua inferiore ad anni quattro (fine pena: 8.4.2026), posto che l’istante sta attualmente espiando una pena in relazione a reati comuni esclusi dal novero di cui all’art. 4bis O.P. (art. 644 c.p., commesso nel 2009 per cui ha avuto una condanna ad anni 3 mesi 9 di reclusione); allo stato, pertanto, sono espiate le altre condanne per reati ostativi ex art. 4 bis O.P. (artt. 416 bis, 644 aggravato dall’art. 7 L. 203/1991, 74 DPR 309/1990 aggravato dall’art. 7 L. 203/1991) di cui al cumulo in espiazione, per cu’i non è necessario procedere alla cd. istruttoria “rafforzata” di cui al d.l. 31 ottobre 2022, nr. 162, convertito dalla legge 30dicembre 2022, nr. 199.
Nel merito, il Collegio ritiene non sussistano le condizioni per applicare al detenuto la misura alternativa richiesta, dovendosi applicare la diversa e più gradata misura della semilibertà nelle forme di cui all’art. 50 comma 2 O.P.; difatti la semilibertà ex art. 50 comma 1 O.P. non è ammissibile poiché, in considerazione della pena residua, l’istante (visto che sono stati espiati i reati ostativi ex art. 4 bis O.P.) non ha ancora, peró, espiato la metà della pena relativa comune residuo, ma, essendo nei termini per l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., puó essere concessa egualmente la semilibertà ex art. 50 comma 2 O.P. Segnatamente, il certificato dei carichi pendenti, acquisito presso le Procure della Repubblica, non evidenziano ulteriori procedimenti penali in corso di svolgimento.
La relazione di sintesi aggiornata riferisce circa la condotta intramuraria regolare e la partecipazione alle attività tratta mentali e svolto attività lavorativa come addetto alla spesa e alla distribuzione del vitto, ha fruito di numerosi permessi premio anche presso il domicilio senza alcuna criticità; circa la revisione critica, il soggetto ha mostrato piena disponibilità a confrontarsi con i reati a lui ascritti ragionando sul sistema socio familiare fragile e poco congruo all’interno del quale è cresciuto; riconosce appieno le proprie responsabilità per i gravi reati commessi; ha compiuto un percorso di maturazione che lo ha condotto ad una revisione critica di tutto lo stile di vita su cui aveva incentrato la sua esistenza. L’équipe concludeva per l’ammissione a misure alternative alla detenzione.
Inoltre, il soggetto dispone di importanti e valide risorse esterne consistenti nel domicilio, ove già si è recato in permesso premio; sussiste, poi, la possibilità di svolgere attività di volontariato. Le note agli atti evidenziano che il clan è stato di fatto disarticolato a seguito degli arresti eseguito nel corso del 2009; del resto, è stato arrestato anche il capoclan, il quale diveniva collaboratore di giustizia, rendendo importanti dichiarazioni auto ed etero accusatorie in ordine a gravi fatti di sangue della criminalità organizzata; la stessa DDA aveva già concesso parere favorevole al ritorno del prefato nelle zone di residenza, considerato che non vi è catalogato alcun atto recente di interesse investigativo.
Ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi sinora descritti, di poter compiere una prognosi positiva in favore del condannato, ma che la pena residua debba essere espiata nelle forme della misura alternativa della semilibertà, che appare allo stato la più idonea a favorire il reinserimento sociale, nell’ottica della gradualità trattamentale ed in rigida progressione rispetto al percorso sin qui compiuto, ed a prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Difatti, la gravità dei reati commessi, il sui curriculum criminale e l’assenza di una prospettiva lavorativa certa e retribuita, allo stato, impongono una rigida gradualità nell’ammissione alle misure alternative, per cui, al momento, appare che lo step successivo corretto possa essere quello della semilibertà e non una misura particolarmente ampia come quella dell’affidamento in prova al servizio sociale.
P.Q.M.
AMMETTE
il condannato, come sopra generalizzato, al regime di semilibertà, per il restante periodo della pena da scontare.

