La difesa ha presentato tempestivo reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza, con il quale è stata respinta l’istanza di permesso premio.

Nel provvedimento impugnato, il magistrato di sorveglianza – premesso che il detenuto sta espiando la pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale che ha definito la pena nella misura di anni 14 e giorni 8 di reclusione – rimarcava che, nonostante il parere favorevole dell’Istituto di pena espresso dal Direttore, l’istanza non poteva accogliersi, visto che il condannato era stato condannato per gravi reati tra cui traffico di stupefacenti aggravato dalla metodologia mafiosa, rapina, detenzione di ami, e che lo stesso doveva considerarsi intraneo al clan camorristico, come riferito dal Commissariato di P.S.

Ricordava ancora il magistrato di sorveglianza che il soggetto risultava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS e che l’aveva più volte violata; non risultava, in definitiva, alcun elemento di dissociazione dal clan, anzi, il detenuto istante doveva ritenersi anello di congiunzione dell’intero clan e punto di collegamento con quello del cognato, appartenente alla famiglia mafiosa.

Quanto ai contenuti della relazione di sintesi del gennaio 24, il programma di trattamento era formulato come favorevole esclusivamente alla concessione di permessi premio in loco e dalla stessa emergeva che la revisione critica, pur migliorata, doveva ritenersi ancora in evoluzione. Rispetto al precedente documento di sintesi, datato giugno 23, ove il soggetto negava i reati di associazione, allo stato il detenuto accettava esclusivamente la condanna per ricettazione e rapina.

Non risultava, in conclusione, alcun elemento di dissociazione della criminalità organizzata, anche in relazione alla rielaborazione critica dei reati commessi ancora in evoluzione, per cui era assolutamente necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria e ciò anche alla luce di quanto riferito dalla Direzione distrettuale antimafia con note nelle quali si esprimeva parere contrario alla concessione del beneficio.

Il magistrato ricordava, infine, che il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà per le medesime motivazioni e che, pur condividendo l’assunto della difesa secondo cui in questo caso non necessiterebbe di istruttoria rafforzata, non sarebbero emersi elementi tali da avviare la sperimentazione extramuaria, viste le risultanze istruttorie per cui appariva assolutamente necessario proseguire l’osservazione della personalità, in quanto la revisione critica doveva considerarsi ancora in evoluzione (il soggetto, secondo gli atti di osservazione, tendeva ad autoassolversi in un atteggiamento vittimistico dovuto al sistema camorristico guidato dal suocero), e che in ogni caso analoga istanza di permesso premio era stata presemtata e respinta solo pochi giorni prima.

Parte reclamante evidenzia di avere sì presentato, a distanza di pochi giorni, dal precedente rigetto, una nuova domanda di permesso, ma sostiene di averla corredata di elementi di importante novità.

Non risultava più, infatti, alcun procedimento pendente presso la Procura della Repubblica in quanto il prefato era stato assolto dall’imputazione di violazione della misura di prevenzione. Vieppiù, il detenuto disponeva di un’offerta lavorativa, come da allegata visura camerale e come già accertato dal Tribunale di sorveglianza, e aveva proseguito un buon percorso inframurario, come si leggeva chiaramente nella relazione di sintesi. Insiste la difesa sulla necessità di applicare un criterio di ragionevole gradualità nella concessione dei benefici – sicché il rigetto dell’istanza ex art 30 ter Op non dovrebbe fondarsi sulle medesime ragioni del rigetto dell’istanza di misure alternative – precisando, infine, che il detenuto si trova ormai in espiazione di pene inflitte per reati c.d. comuni.

Ritiene il Collegio di accogliere il reclamo.

Deve anzitutto premettersi che, come evidenziato dalla difesa ma anche dal magistrato di sorveglianza, la pena oggi in espiazione deve ritenersi riferita a soli reati non compresi nell’elenco di cui alla prima fascia dell’art. 4 bis OP c.d, risultando nel cumulo anche condanne per rapina in concorso e ricettazione (entrambe le fattispecie, registrate ai nn. 1 e 2 del certificato del casellario giudiziale, punite, rispettivamente, con la pena di anni 2 di reclusione).

Ferma restando, dunque, la non applicabilità della disciplina del novellato art. 4 bis OP (L. 199/2022), non può disconoscersi, in concreto l’utilità e l’opportunità di analizzare approfonditamente la posizione del detenuto istante, condannato per gravi reati realizzati con il metodo mafioso. Ebbene, sul punto non può che osservarsi che già in sede di decisione sulle misure alternative, pur essendo stati acquisiti il parere contrario della Procura Distrettuale e le informazioni di tenore negativo delle forze di polizia interpellate, nulla è emerso in data successiva al compimento dei reati accertati con sentenza irrevocabile di condanna. Il reato ex art. 74 Dpr 309/1990 aggravato ex art. 7 L. 203/1991, infatti, risulta commesso nell’anno 2008 e contestato con carattere di permanenza, giudicato, in primo grado, con sentenza del Gup. Il detenuto è ininterrottamente detenuto dal 2014 e, come già rilevato dal magistrato di sorveglianza con provvedimento meramente dichiarativo, allo stato risulta completata l’espiazione della pena per la più grave fattispecie citata.

Dalla nota della DDA non sono emersi fatti nuovi o elementi concreti e attuali di perdurante affiliazione criminale. Lo stesso è da dirsi per le note DNA. La relazione della Casa Circondariale riferisce che il condannato ha mantenuto un comportamento regolare e ha partecipato con buona collaborazione ai colloqui trattamentali, ha continuato ad accedere con disponibilità e sempre maggiore apertura, mostrando eloquio strutturato, umore normo-orientato e livello cognitivo nella norma. Si legge ancora nella relazione che ha messo in essere “un movimento dinamico rispetto alla sua strutturazione di partenza” e che “sebbene permanga un approccio a tratti vittimistico, se adeguatamente messo di fronte alle sue ricostruzioni, che spesso appaiono troppo proiettive, tenta un rimaneggiamento positivo delle sue responsabilità. Infatti, riconosce gli errori ai quali in passato faticava ad accedere e si approccia in modo maggiormente congruo ad una revisione critica delle sue colpe. Riconosce di avere sbagliato ad entrare troppo nel sistema del suocero, nonostante fosse ben consapevole degli affari che gestiva insieme al figlio. A tal uopo, inoltre, il ristretto ha tagliato ogni rapporto con la famiglia della moglie, conscio del fatto che tali frequentazioni potevano generargli dei problemi”.

Alla luce degli elementi così raccolti sul conto del detenuto, ritiene il Collegio potersi accordare un primo, breve permesso premio sul territorio. Deve anzitutto rilevarsi che nonostante l’importante storia criminale del soggetto, quest’ultimo sembra ormai aver reciso i contatti con il clan di riferimento, non essendo emerse evidenze di attuali rapporti con la malavita.

Non sono emerse, infatti, segnalazioni successive all’ingresso in carcere.

Il comportamento inframurario è caratterizzato da buona adesione al programma rieducativo, con fattivo impegno nelle attività proposte dal carcere (buon dialogo con gli operatori e lavoro inframurario come addetto alle pulizie). Secondo la relazione di sintesi della Casa Circondariale, inoltre, si sta completando un processo di genuina revisione critica del reato, risultando il condannato consapevole del disvalore giuridico dei reati commessi.

Il contemperamento tra le esigenze retributive e contenitive della pericolosità e la funzione rieducativa della pena, come da costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, deve tener conto, al fine della concessione del beneficio premiale, anche delle modalità di esecuzione di quest’ultimo. Ebbene, nel caso di specie, visto il buon percorso inframurario e il parere positivo del Direttore, si ritiene che la concessione di una breve esperienza esterna sul territorio sia congrua rispetto alla posizione giuridica del condannato e agli elementi raccolti sulla sua storia criminale, anche tenuto conto dell’imminente scadenza della pena, che impone, ove ne ricorrano i presupposti di meritevolezza, un graduale rientro nel consesso sociale.