Il Tribunale di Sorveglianza OSSERVA che la difesa ha tempestivamente impugnato l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza, con la quale, accogliendo la richiesta emessa dalla Procura della Repubblica, è stata applicata all’interessato la libertà vigilata per anni uno.

La misura di sicurezza era stata decisa, in fase di cognizione, con sentenza della Corte d’Appe1lo, di conferma della sentenza Gup, con la quale il prefato era stato condannato alla pena di anni 8 mesi 8 di reclusione per associazione ex art. 416 bis c.p. e violazione legge armi, fatti commessi nell’anno 2015. Il magistrato di sorveglianza, pur rilevando l’assenza di ulteriori procedimenti pendenti, la registrazione, nel casellario giudiziale, di una ulteriore condanna per art, 636 c.p, commesso ne1 2010 e la buona condotta inframuraria, per come emergente dalla relazione di sintesi e dall’aggiornamento comportamentale, in adesione alle conclusioni della DDA e richiamando le note negative trasmesse dalle forze dell’ordine, ha concluso per l’attuale pericolosità sociale del ricorrente, in quanto privo di una buona progettualità esterna e mai, effettivamente, dissociatosi dagli ambienti criminali di riferimento, ritenendo cosi concreto e attuale il rischio di commissione di nuovi reati.

Ritiene il Collegio di accogliere il reclamo. Occorre anzitutto rilevare che la condanna sopra menzionata ha dato luogo alla prima ed unica esperienza detentiva, e che i fatti di reato risultano commessi nell’anno 2015, dunque in epoca ormai risalente. Come pure emerge dell’ordinanza applicativa della misura, il soggetto non è stato mai attinto, in seguito a quei fatti, da ulteriori segnalazioni negative, non risultando nuovi procedimenti pendenti né informazioni di PS Relative a fatti successivamente commessi.

Le note trasmesse dalle forze dell’ordine, infatti, si limitano a ricostruire le vicende del clan e, con specifico riguardo a1l’odierno reclamante, a riportare il dato anamnestico relativo ai segmenti del procedimento penale di cognizione ed esecutivo. Così, la nota dei Carabinieri riferisce dell’avvenuto arresto in seguito all’esecuzione dell’operazione.

Il ricorrente ha fatto parte della famiglia mafiosa, occupandosi in particolare del progetto estorsivo.

Informazioni analoghe sono trasmesse dalla Questura e dalla DDA, che oltre a ricostruire le vicende relative alle operazioni precisa che il soggetto fu instradato nel percorso delinquenziale dallo zio (sono riportati anche stralci di intercettazioni telefoniche nelle quali lo zio si mostra assai compiaciuto della risolutezza mostrata dal nipote, che celebra con parole univoche di elogio).

Il ricorrente dispone, allo stato, di una abitazione, positivamente riscontrata dalle forze dell’ordine, nonché di una attività lavorativa, sito nel medesimo comune, il cui titolare ha confermato la disponibilità all’assunzione e risulta esente da pregiudizi penali.

Dalla data di applicazione della misura di sicurezza (29.09.2023) – anzi, dalla data della scarcerazione per fine pena avvenuta il 18.09.2023 – a11’attua1ità nulla è emerso sul conto dell’interessato. Gli esiti istruttori sopra richiamati univocamente depongono per l’assenza di attuale pericolosità sociale. Anzitutto deve essere valorizzato il dato relativo alla assenza di altre condanne e di carichi pendenti, oltre che la mancata emersione di segnalazioni di polizia. La stessa DDA, pur avendo insistito su11’attuale pericolosità, nulla ha riferito di specifico è emerso con riguardo all’interessato, evidenziando piuttosto la presunzione di permanenza del vincolo associativo.

La vicenda criminale, sia pure di grave allarme sociale, pare rimasta circoscritta un periodo ormai concluso, risalente ai tempi in cui il condannato si era lasciato coinvolgere nelle logiche devianti del nucleo familiare di origine.

Da tali logiche il ricorrente ha mostrato di volersi distaccate, mediante l’impegno nelle attività trattamentali e la cura degli affetti, aspirando a un genuino e onesto reinserimento sociale.

Risulta infatti dalle relazioni inframurarie in atti condotta costantemente regolare e piena adesione al trattamento penitenziario. La valutazione della pericolosità sociale non può basarsi soltanto sulla gravità del titolo di reato per il quale è intervenuta condanna, ma deve tenere conto di indici concreti, specifici e soprattutto attuali che siano sintomatici di nuova capacità a delinquere.

Ebbene tali elementi, nel caso di specie, risultano insussistenti.

Per l’insieme di tali ragioni, in conclusione, la misura di sicurezza deve essere revocata.