E’ applicabile, dunque, alla luce della parziale inabilità e dell’età dei 60 anni del detenuto l’art. 47 ter lett. d).
Infatti, non necessariamente le condizioni di salute particolarmente gravi devono consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione, ben potendo essere ravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psicofisica del condannato e di tale intensità e gravità da rendere ancora più afflittiva della pena.
Nella L. 12 agosto 1999 n. 296 l’età si è abbassata da 65 anni a 60 anni.
A fondamento della norma è il decrescere della pericolosità sociale con il crescere dell’età e il decrescere dell’autosufficienza e il correlativo venir meno del fondamento di una restrizione carceraria della persona.
E’ ritenuta in giurisprudenza illegittima l’imposizione come condizione per la fruizione dell’obbligo di risarcire il danno alla parte civile, che va revocato nel momento in cui sono venute meno le ragioni di salute per le quali fu concesso.
Inoltre i progressi realizzati nel corso del trattamento sono presi in esame al solo fine di valutare se la detenzione extramuraria sia compatibile con la pericolosità sociale dell’interessato.
Ed è per questo che si insiste anche alla luce della relazione di sintesi che stigmatizza una condotta del tutto regolare, che non può profittare dell’offerta trattamentale proprio alla luce del suo scadimento fisico .
Vi è tra l’altro anche gradualità nel reinserimento, posto che il detenuto è permessante.
Dai suoi carichi pendenti risulta nulla.
Il detenuto si trova in una delle condizioni previste dall’art. 147 c.p., in quanto versa in condizioni di grave infermità fisica, tale da rendere grandemente afflittiva la sua sottoposizione alla pena detentiva.
E’ affetto da cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale cronica anamnestica in terapia anticoagulante orale, pregresso uso di cocaina, ectasia aortica, disturbi odontoiatrici, ipertrofia prostatica benigna.
E’ un soggetto che ha un alto rischio cardiovascolare per patologie cardiovascolari.
Vi è l’assoluta necessità di un approccio più integrato del paziente.
Egli necessita di un approfondimento diagnostico e terapeutico al di fuori del regime carcerario.
Le sue condizioni stanno progressivamente peggiorando .
Il decorso del tempo potrebbe con alta probabilità e ragionevole certezza compromettere le sue condizioni vitali .
Il sottoscritto difensore chiede anche una detenzione domiciliare a termine presso il suo domicilio idoneo ed effettivo in luogo del differimento, rebus sic stantibus sempre revocabile qualora cessino le cause che lo legittimano.
La chiede anche con controlli assai contenitivi per la sicurezza della collettività; nonostante si rileva la condotta assolutamente irreprensibile del detenuto.
In giurisprudenza si è affermato che per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per “grave infermità fisica”, devono ricorrere “due autonomi requisiti”.
Il primo, costituito dalla oggettiva gravità della malattia , implica un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose.
Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione.
E’ quanto viene espresso in numerose pronunce di merito e di legittimità, ove si afferma che “il giudizio sulla ‘gravità’ ha carattere relativo giacchè si fonda sul rapporto tra condizione individuale del soggetto e condizione dell’ambiente carcerario e, pertanto la accertata infermità costituirà causa possibile di differimento non solo perché ‘grave’ nel senso sopra indicato, ma soprattutto in quanto potenzialmente aggravata dalla condizione carceraria” (Cass. 3 dicembre 1990).
Nel caso di specie e dai documenti medici agli atti le gravi patologie non curabili in carcere hanno anche una probabilità di regressione nel senso del recupero, totale o parziale dello stato di salute.
Accanto all’elemento della impossibilità ( o difficoltà) di curare le gravi infermità in ambito carcerario, di cui si è fin qui detto, si evidenzia anche quello del “trattamento contrario al senso di umanità”, quale requisito fondamentale ai fini del rinvio facoltativo della pena.
Le patologie sopra menzionate non sono compatibili con la permanenza in carcere e l’infermità di fatto accertata presenta i connotati della gravità.
Tali connotati sussistono, poiché il paziente subisce un supplemento di afflizione, che, cumulato alla ordinaria afflittività delle pene restrittive della libertà è tale da trasformare la detenzione in un trattamento contrario al senso di umanità ed in una sostanziale elusione del diritto individuale alla tutela della salute da parte dell’ordinamento (Cass. 29 aprile 1997. Nello stesso senso vanno le sentenze Cass. 27 novembre 1996; 14 gennaio 1999 CED Cass., rv. 206753; 212736).
Le sue condizioni di salute non sono compatibili con le finalità rieducative della pena.
Sono pertanto considerate sufficienti ai fini del differimento, poiché assume rilevanza non già la sola natura cronica della malattia, ma “la gravità della medesima, ed il correlativo pericolo per la salute dell’interessato”.
Infatti ai fini della concessione del differimento dell’esecuzione della pena detentiva, nel caso che ci occupa, oltre che ad essere presenti infermità fisiche che vanno a menomare la salute del soggetto, le patologie di cui è portatore lo stesso sono di tale gravità da escludere sia la sua pericolosità che la capacità di avvertire l’effetto rieducativo del trattamento penitenziario. (In tal senso Sezione Sorveglianza di Torino 04 novembre 2008).
Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria. (In tal senso Cass. Pen. sez. I, 08 maggio 2009).
Appare interessante la pronuncia in cui si afferma che “il divieto di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis L. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p. , atteso che la applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento tra le esigenze di tutela della collettività e il rispetto del principio di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività nel caso di accertata infermità fisica” Cass. 19 Febbraio 2001, Tribunale di Milano 31 gennaio 2006.

