L’unico elemento che riconduce all’odierno imputato quale autore dei reati oggetto del presente processo è rappresentato dalla individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari, occorre verificare se essa, da sola, possa basare un giudizio di colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Si osserva in generale che l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Cass. sez.4, sentenza n. 47262 del 13/09/2017).
Nel caso di specie sussistono plurimi elementi che fanno dubitare della piena attendibilità di colui che ha effettuato il riconoscimento fotografico e che comunque impongono la presenza di riscontri alle dichiarazioni da quest’ultimo rese per fondare un giudizio di sicura responsabilità penale dell’imputato.
In primo luogo la versione dell’accaduto non collima con quella della persona offesa. Le due versioni presentano discordanze sostanziali, poiché differiscono nella descrizione della condotta sia dell’aggressore, sia prima che dopo l’aggressione.
Occorre ancora evidenziare come la persona offesa ha dichiarato che sia lui e che i suoi amici quella notte erano ubriachi ed anche per tale ragione non ricordava bene l’accaduto. Ciò stride con il riconoscimento dell’odierno imputato effettuato con certezza dopo un mese dall’accaduto; inoltre le fattezze fisiche dell’aggressore descritte non collimano perfettamente con quelle dell’odierno imputato, per quanto emerso nel corso del dibattimento.
Ritiene allora il Tribunale che il riconoscimento fotografico effettuato non sia sufficiente, in mancanza di riscontri, a ritenere con certezza che l’odierno imputato sia effettivamente l’autore dei reati di rapina e lesioni personali commessi.
Dalle considerazioni che precedono deriva che l’imputato va mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 cpv c.p.p. dai reati in rubrica ascrittigli per non aver commesso il fatto.

