LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto:
avverso l’ordinanza del del TRIB. SORVEGLIANZA udita la relazione svolta dal Consigliere;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto annullarsi il provvedimento con rinvio per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza in data, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata per due semestri in relazione ai periodi 25/11/2023 – 25/11/2024.
- Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore, che ha articolato due motivi.
- Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e all’art. 24 Cost., nullità della decisione impugnata per omessa valutazione degli atti difensivi e dei documenti prodotti nell’interesse del detenuto.
- Con il secondo motivo lamenta la mancanza assoluta di motivazione
dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 13 e 111 Cost.
- Il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi il provvedimento con rinvio per nuovo esame
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
- I due motivi sono strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati perché riportano doglianze speculari. Il ricorrente aveva proposto reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza della richiesta di liberazione anticipata per due semestri in relazione al periodo 25/11/2023-25/11/2024.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza lo aveva rigettato, in ragione del fatto che egli aveva commesso diverse violazioni alle prescrizioni, dalle quali era scaturita anche la revoca della misura alternativa precedentemente concessagli.
Il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza non aveva preso in considerazione in alcuno dei punti della motivazione le produzioni documentali e gli argomenti proposti dalla difesa per dimostrare l’ampia e responsabile partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione indirizzata nei cuoi confronti. Era stato così violato l’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, che impone di tenere conto dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento.
Il ricorso lamenta, altresì, che il Tribunale di sorveglianza non aveva correttamente valutato le risultanze riguardo le condotte di violazione delle prescrizioni, di limitata gravità e comunque connesse ad esigenze documentate di salute, né aveva tenuto conto del fatto che egli aveva cambiato domicilio in forza di un’autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, proprio per motivi legati alle sue patologie.
Orbene, questa Corte rileva che il provvedimento impugnato rigetta il reclamo, facendo riferimento alla sussistenza di diverse violazioni che hanno comportato la revoca della misura alternativa, per questo ritenendole di tale gravità da superare ogni altra valutazione, e richiamando genericamente «la notevole pericolosità del reo che ha richiesto il cambio di domicilio ove svolgeva attività apicale nell’ambito dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90».
La motivazione, tuttavia, non si confronta con il contenuto del reclamo che giustifica e documenta il trasferimento di domicilio; il Tribunale di sorveglianza lo
considera fatto di particolare significato negativo e lo lega all’attività apicale svolta nell’organizzazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma non spiega perché va disattesa la diversa prospettazione della difesa del condannato.
Il reclamo contestava la gravità delle violazioni e il Tribunale di sorveglianza ne fa derivare apoditticamente la gravità dal provvedimento di revoca della misura alternativa, senza disattendere motivatamente le argomentazioni della difesa. Soprattutto il provvedimento impugnato omette ogni specifica valutazione sulla documentazione relativa alle attività svolte dal condannato nel percorso di risocializzazione attraverso la partecipazione alle attività rientranti nell’offerta trattamentale e contiene solo un’apodittica e immotivata affermazione secondo la quale «è del tutto evidente la mancata opera di rieducazione da parte del soggetto».
Infine, nell’ordinanza impugnata viene riportata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà e poi apoditticamente e in evidente contraddizione con il dispositivo di integrale rigetto si conclude con la frase «può esser accolta la domanda per il secondo semestre».
- A fronte delle carenze motivazionali e delle contraddittorie affermazioni contenute nel provvedimento, l’ordinanza impugnata deve essere annullata perché si proceda, con piena libertà di esito, ad un nuovo giudizio dove possa svolgersi una complessiva rivalutazione del reclamo proposto dall’interessato, prendendo in esame partitamente gli argomenti proposti nell’impugnazione e la documentazione ad essa allegata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza.
Così è deciso, 22/04/2026

