ORDINANZA

nel procedimento chiamato all’udienza ed avente ad oggetto:

1) reclamo art. 69 bis O.P. avverso ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di rigetto di istanza di liberazione anticipata;

reclamo proposto da:

imputato detenuto presso la Casa Circondariale

titolo in esecuzione: provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la sentenza della Corte d’Appello pena: anni 8 mesi 8 di reclusione fine pena: 26-10-2030

Esaminati gli atti ed udita la relazione  e viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento dell’adottata riserva

OSSERVA QUANTO SEGUE

L’imputato ha presentato reclamo, avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata con riferimento ai periodi di detenzione compresi dal 14-07-2022 al 13-07-2023 e dal 14-01-2025 al 13-07-2025, evidenziando la irregolarità della condotta e la sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, ostativi alla concessione del richiesto beneficio ai sensi dell’ art . 4 bis ult. comma O.P., come riferiti D.D.A. e come risultanti dalla sentenza in esecuzione.

Il  reclamante  ha affermato,  in particolare,  che le  affermazioni contenute  nel rapporto   della

D.D.A. sarebbero delle mere presunzioni non riscontrate da episodi specifici, e che comunque riguarderebbero il periodo di commissione del reato: la nota citata fornirebbe unicamente un generale ed approssimativo quadro di valutazione di un qualsiasi soggetto condannato per reato associativo, senza specificare in modo concreto e dettagliato in che modo il detenuto possa essere attualmente collegato alla criminalità  organizzata,  non essendo in  alcun modo chiarite quali siano state le condotte che fanno ritenere la sussistenza della attualità della pericolosità sociale del condannato e che presso gli Istituti penitenziari ove è stato ristretto ha sempre avuto condotta corretta.

L’esito della compiuta istruttoria consente di ritenere il reclamo meritevole di accoglimento, con conseguente concessione di giorni 45 di liberazione anticipata per n. 3 semestri (dal 14-07- 2022 al 13-07-2023 e dal 14-01-2025 al 13-07-2025).

Come è noto, è indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 49130 del 16/05/2013) l’orientamento che ritiene che la preclusione di cui all’art. 4 bis, comma 3 bis O.P., norma che prevede che le misure alternative alla detenzione, e fra esse la liberazione anticipata, non possono essere concesse a chi si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il Procuratore Nazionale o Distrettuale Antimafia abbia comunicato, d’iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblico, l’attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa ritenersi, sulla base di specifici elementi sintomatici, una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare la sua sottrazione sia alle misure alternative sia ai benefici penitenziari premiali. La Suprema Corte ha, inoltre, in più occasioni ribadito che la valutazione espressa dal Procuratore Nazionale o Distrettuale Antimafia, che deve fondarsi su dettagliati elementi, non sia vincolante per il giudice, che “deve sottoporla a controllo sia in ordine all’apprezzamento dei dati fattuali esposti sia in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, avendo riguardo agli ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (tra le altre, Sez. 1, n. 4195 del 09/01/ 2009, dep. 29/ 01/ 2009, Calcagni/e, Rv. 242843; Sez. 1, n.11661 del 27/02/2008, dep. 14/ 03/ 2008, Gagliardi, Rv. 239719; Sez. 1, n. 143 del 13/ 01/1 994, dep. 09/02/1994, Ricciardi, Rv. 196392)” .

Dunque, premessa la non vincolatività della valutazione della D.D.A., che deve essere vagliata criticamente ai fini dell’affermazione circa l’attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, il Tribunale di Sorveglianza deve procedere, in questa sede, a verificare e riscontrare i dati forniti dall’organo requirente alla luce di tutti gli altri elementi evincibili dall’osservazione penitenziaria, dalla condotta successiva al reato, dalle condizioni di vita personale e familiare del detenuto, al fine di individuare elementi concreti e specifici circa la effettiva attualità dei collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata.

Orbene, la nota della Direzione Distrettuale Antimafia datata 30-09-3025, il cui contenuto risulta pedissequamente riportato, riferiva che:

1) L’imputato non ha mai reso dichiarazioni auto od etero accusatorie, né ha fornito collaborazione processuale nel procedimento penale istruito dalla medesima  DDA; 

2)  è stato tratto in arresto il 14-07-2022  per aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per aver costituito un’associazione camorristica operante nel quartiere reati per i quali è stato condannato con sentenza dalla Corte d’Appello del  10-07-2024  alla pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione.

3) Il detenuto ha svolto all’interno del sodalizio criminoso una funzione di partecipe con compiti esecutivi nell’ambito delle attività illecite del clan in particolare  nel settore del traffico e vendita di sostanze stupefacenti.

Appare evidente come le notizie fornite dal rapporto della D.D.A. attengano esclusivamente i fatti accertati con la sentenza di condanna in epigrafe indicata, la cui gravità e connotazione determinerebbero una sorta di “presunzione” di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata anche nell’attualità, non potendosi affermare che la mera detenzione carceraria o vissuta agli arresti domiciliari sia idonea ad interrompere il vincolo associativo criminale.

Invero, occorre, in primo luogo, sottolineare che con la sentenza del Gup del 26-09- 2203 e della Corte d’Appello del 10-07-2024 – acquisita integralmente in atti – l’imputato è stato condannato perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416bisc.p. e 74 del d.p.r. 309-90 commessi fino al 14 luglio 2022 data di esecuzione della misura cautelare, nonché per episodi di cessione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 del d.p.r. 309-90 e per detenzione di armi ex art. 10 della L. n. 497 del 1974 commessi fino al 13-11-2021, e che la sentenza medesima delinea la durata del rapporto criminoso in un arco temporale compreso fino al 14-07-2022, data di esecuzione della misura cautelare.

A giudizio della D.D.A., tali fatti, seppur datati, consentirebbero di affermare anche nell’attualità la sussistenza di collegamenti dell’imputato con la criminalità organizzata, date le caratteristiche di stabilità e durevolezza del ruolo rivestito nell’ambito dell’organizzazione criminale.

Ma tale affermazione appare smentita da ulteriori elementi fattuali, acquisiti nel corso dell’istruttoria, ed in particolare:

1) dalle informazioni in atti del Commissariato del 5-09-2025 non risultano ulteriori elementi da cui desumere attuali collegamenti con la criminalità organizzata;

2) dal certificato dei carichi pendenti, acquisito presso la Procura della Repubblica, non emergono ulteriori procedimenti in corso oltre quello per il quale è stato già giudicato con la indicata sentenza della Corte d’Appello la cui pena è in espiazione;

3) dal rapporto informativo acquisito presso la Casa Circondariale e di Lanciano emerge un comportamento intramurario corretto e l’assenza di sanzioni disciplinari nel periodo indicato nell’istanza;

4) gli accertamenti disposti dal Collegio in ordine alle condizioni di vita del condannato e del nucleo familiare, hanno riferito che né il condannato né la moglie, né la madre né il padre del detenuto risultano con segnalazioni di sorta.

Dunque, alla luce di tutti gli elementi finora illustrati, in esito al vaglio critico delle notizie ripor­ tate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ritiene il Collegio che non emergano, allo stato attuale, dati oggettivi e concreti idonei a fondare un giudizio di accertamento della sussistenza di collegamenti attuali del reclamante con la criminalità organizzata: nel periodo successivo all’accertamento dei fatti oggetto della condanna in espiazione, fermi storicamente all’anno 2022, non risultano contatti con l’originario gruppo criminale, frequentazioni di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, ricadute significative nel reato ovvero, in ultima analisi, un tenore di vita elevato e tale da far ritenere la persistenza di un sostentamento economico da parte dell’organizzazione. Ne deriva, pertanto, che, evidenziandosi una condotta corretta, scevra da rilievi disciplinari nel contesto intramurario nei semestri indicati, nonché partecipativa del trattamento, vi siano i presupposti per la concessione al condannato, in accoglimento del proposto reclamo, di giorni 135 di liberazione anticipata per i semestri dal 14-07-2022 al 13-07-2023 e dal 14-01-2025 al 13-07-2025.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere riformata, con concessione all’imputato di giorni 135 di liberazione anticipata per i semestri di detenzione sofferta dal 14-07-2022 al 13- 07-2023 e dal 14-01-2025 al 13-07-2025.

Visti gli artt. 54 e 69 bis O.P.;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dall’imputato avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza emessa in data 2-10-2025

CONCEDE

la riduzione della pena in esecuzione nei confronti del condannato, come sopra generalizzato, in ragione di giorni 135 per i semestri dal 14-07-2022 al 13-07-2023 e dal 14-01-2025 al 13-07-2025.

MANDA alla Cancelleria per le notifiche all’interessato ed al difensore e per la comunicazione al Procuratore Generale ed al Procuratore Generale per l’esecuzione.

Così deciso, nella camera di consiglio del 17-03-2026