1. Con atto del giugno 2024, la difesa propone tempestivo reclamo avverso l’ordinanza resa e depositata dal magistrato di sorveglianza in data maggio 2024, con la quale è stata applicata all’istante la misura della libertà vigilata per un amo. Quest’ultimo ha terminato di espiare la pena di 13 mesi 8 giorni 3 di reclusione, quale pena residua di anni 15 di reclusione, inflitta con sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
E’ stato riconosciuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso, detenzione illegale di ami in concorso ex art. 10 L. 497/1947, porto illegale di armi in concorso ex art. 12 L. cit., fattispecie, queste ultime due, entrambe aggravate ex art. 7 L. 203/1991. I fatti risultano commessi negli anni 1996, 1997 e 1998, e contestati con condotta perdurante.
La sentenza di primo grado fu pronunciata dal Tribunale collegiale in ottobre 2009. La Corte d’Appello riformò la condanna solo in punto di determinazione della pena, pronunciandosi a novembre 2011. La sentenza divenne esecutiva a marzo 2013. Nel certificato del casellario giudiziale non sono registrate altre sentenze di condanna. Non risultano carichi pendenti presso le interpellate Procure e l’assenza di nuove pendenze giudiziarie è stata confermata dalla DDA.
2. Nella decisione sull’attualità della pericolosità sociale del soggetto, oggi impugnata, il magistrato di sorveglianza ricordava quanto segue.
2.1 Il prefato è stato condannato per reati di associazione di tipo mafioso e traffico di sostanza stupefacente, detenzione armi fatti commessi dal 1996 e secondo le note DNA e DDA, in atti, egli è da ritenersi collegato al clan attualmente in attività ed operante nella zona di influenza. Quanto risultati dell’osservazione intramuraria, soggiungeva il giudice di prime cure, nella relazione di sintesi trasmessa dalla Casa Circondariale, si rappresentava che nel corso della detenzione il soggetto aveva osservato una condotta regolare, relazionandosi con gli operatori in maniera educata e rispettosa del contesto ed avendo intrattenuto corretti rapporti di socialità, partecipando con buon impegno attività proposte.
2.2 Il programma di trattamento era favorevole l’ammissione ai primi permessi in loco, tuttavia non fruiti perché non concessi dal magistrato di sorveglianza; la decisione di rigetto ex art. 30 ter OP, anzi, era stata confermata in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del luglio 2023.
2.3 In conclusione, secondo il magistrato di sorveglianza, non era possibile, alla luce degli elementi di vita anteatta e delle gravi condotte di reato poste in essere, oltre che delle allarmanti notizie contenute nelle informative di DNA e DDA, ritenere che fosse venuta meno la probabilità di commissione di altri fatti preveduti dalla legge come reati e di conseguenza doveva essere confermata la prognosi sfavorevole circa la pericolosità sociale. Di talché, il magistrato riteneva necessario applicare la misura di sicurezza, riducendone tuttavia la durata da anni tre – come disposto in sentenza – alla misura di anni uno.
3. Parte reclamante evidenzia che i fatti delittuosi sono assai remoti, che il soggetto è alla sua prima e unica esperienza detentiva e che in carcere ha sempre avuto un comportamento corretto. Precisa, inoltre, che il Natale deve aiutare per le esigenze di prima necessità la moglie, sicché i vincoli della misura di sicurezza mal si concilierebbero con l’impegno della cura del ménage familiare. Indica, infine, che durante la carcerazione ha sofferto di anoressia, tanto da meritare il differimento della pena (allega relazione sanitaria e provvedimento con il quale era stato ammesso alla misura assistenziale per un periodo, nell’amo 2013).
4. Dall’istruttoria in atti è emerso quanto segue.
4.1 Secondo la nota della DDA di aprile 2024, l’istante è figlio i un indiscusso boss, ucciso in un agguato di camorra nel 1999. Non sussistono, allo stato, elementi concreti dai quali desumere la rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata, non potendosi ritenere dirimente il solo fatto della detenzione. Informazioni di pari tenore sono contenute nella nota della DNAA del maggio 2024, a mente della quale il condannato ha stretto alleanze ed è entrato in contrasto amato con altro gruppo camorristico, con la finalità ultima di assumere il controllo del territorio e di ostacolare il libero esercizio del voto dei suoi abitanti. A seguito della comunicazione del nucleo investigativo ricevuta dalla DDA in marzo 2013, valutato il concreto ed imminente pericolo nei confronti di familiari del collaboratore di giustizia, la commissione centrale, estendeva il piano di protezione anche all’istante. Si ribadisce che non vi sono elementi per escludere il perdurante legame con la criminalità organizzata. I carabinieri hanno riferito che il soggetto vive insieme al nucleo familiare composto da moglie e tre figli di cui uno minore, in un domicilio idoneo.
4.2 La sintesi in atti è quella menzionata dal magistrato di sorveglianza, redatta nel 2023, cui si aggiunge un breve aggiogamento comportamentale al gennaio 2024 che conferma la buona condotta e I’impegno nel lavoro come addetto alle pulizie. Preme evidenziare in questa sede che la relazione di sintesi riferiva che si poneva con atteggiamento corretto e rispettoso, presentandosi spesso con aspetto emaciato e umore deflesso, ma ciononostante mostrando una certa capacità di comprensione dell’ esperienza detentiva. Dall’osservazione della condotta emergeva una struttura di personalità molto semplice e con tratti di dipendenza, con bassa scolarizzazione e limitate capacità cognitive, critiche e introspettive che non favorivano una elaborazione mentale evoluta e adeguata. Mostrava tendenza a parlare piano e lentamente e ad entrare poco in contatto con le emozioni più profonde, aspetti riconducibili tanto ai limiti culturali quanto al tono dell’umore tendenzialmente basso. Nel tempo, soggiunge la relazione, il prefato aveva acquisito fiducia nella relazione con l’esperta così rendendo più agevole l’accesso al suo mondo interno e lasciando emergere contenuti maggiormente critici ed emozioni di vergogna e di colpa che in passato non erano accessibili. La relazione riteneva, dunque, che fosse stato raggiunto un buon livello di revisione critica.
4.3 Il Collegio ritiene di poter attingere al compendio istruttorio relativo al fascicolo avente ad oggetto il reclamo avverso il rigetto di permesso premio, sopra menzionato, e definito con ordinanza del luglio 2023, cui integralmente si rinvia.
In quel procedimento era stato accertato che la misura della detenzione domiciliare per ragioni di salute era stata concessa, dopo la prima concessione da parte di questo Tribunale di sorveglianza, anche dal Tribunale di sorveglianza di Roma che ha applicato al condannato la detenzione domiciliare per anni uno; essa venne poi rinnovata di anno in anno.
Non sono emerse segnalazioni negative durante il periodo di sottoposizione alla misura. Per la valutazione del permesso premio furono accertate, altresì, le condizioni economiche della famiglia, che avevano consentito di appurare quanto segue. Quanto alle indagini patrimoniali, risultano redditi da lavoro per una Srl dal 1992 al 2013, con percezione di redditi esigui (negli ultimi dieci anni pari a somme comprese tra 8.971 e 12.416 euro l’anno). Non è attualmente proprietario di immobili e non ha partecipazioni in proprietà.
5. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, ritiene il Collegio di accogliere il reclamo. Nessun elemento attuale e concreto, infatti, consente allo stato di ritenere l’istante socialmente pericoloso.
Non potendosi far discendere la pericolosità sociale dalla sola gravità dei reati per i quali fu pronunciata la sentenza di condanna, la cui pena è stata integralmente espiata, occorre valutare funditus gli ulteriori elementi acquisiti sul conto dell’interessato, dai quali desumere il rischio di ricaduta del reato. Neppure può farsi discendere tale pericolosità dalla mancata fruizione di permessi premio, negati sulla scorta non tanto della perdurante affiliazione con il sodalizio nel quale realizzò i reati, quanto piuttosto a causa della mancata prova, in positivo, degli elementi ulteriori e specifici richiesti dal novellato art. 4 bis OP per l’accesso al beneficio.
Non risultano condanne ulteriori né procedimenti penali pendenti, ma soprattutto non sono emerse segnalazioni di sorta nel periodo successivo al compimento dei reati, neppure durante il lungo periodo di sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, più volte concessa per ragioni di salute. Dalla data della scarcerazione (gennaio 2024) all’attualità non sono pervenute note negative. La condotta inframuraria, del pari, è risultata scevra da rilievi di sorta.
Deve essere valorizzata, altresì, l’ attuale collocazione del condannato in territorio lontano da quello nel quale furono realizzati gli illeciti, nonché l’estraneità del nucleo familiare a contesti delinquenziali e l’insussistenza di redditi o tenore di vita sproporzionato.
Per l’insieme di tali ragioni, il reclamo è fondato e la misura di sicurezza deve essere revocata.

