Nel merito, il Collegio ritiene sussistano le condizioni per applicare al detenuto la misura alternativa della semilibertà ex art. 50 0.P. da ritenersi ammissibile posto che è stata espiata la quota dei 2/3 relativamente ai reati ostativi che formano il titolo in esecuzione:

  • Sentenza GIP Napoli (confermata dalla Corte d’Appello di Napoli) per art. 56, 629 c.p., 7 L. 203/1991, commessi nel 2008;
  • Sentenza GUP Napoli (confermata dalla Corte d’Appello di Napoli) per art. 611 c.p., 7 L. 203/1991, commesso nel 2008;
  • Sentenza GUP Napoli (confermata dalla Corte d’Appello di Napoli) per art. 56, 575 c.p., 7 L. 203/1991, commesso nel 2007;
  • Sentenza GUP Napoli (confermata da Corte d’Appello dì Napoli) per art. 56, 575 c.p., art. 10, 14 L. 497/1974, art. 7 L. 203/1991, commessi nel 2007

I reati compresi nel titolo (risalenti al periodo 2007/2008) sono tutti commessi in contesto mafioso (estorsione tentata in concorso, minaccia per costringere altri a commettere un reato, duplice omicidio tentato in concorso, detenzione e porto illegale di armi) e, peraltro, in relazione a tre delle quattro sentenze inserite nel cumulo il tribunale di Sorveglianza, con ordinanza giugno 2019, ha incidentalmente riconosciuto l’impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del soggetto, pur respingendo l’istanza da questi avanzata ex artt. 58ter, 4 bis O.P., in considerazione della impossibilità di giungere ad analoga conclusione anche in relazione alla sentenza della Corte di Appello, attesa la mancata individuazione di un correo della condotta estorsiva (l’ulteriore sentenza è relativa a condanna che è da ritenersi espiata).

Considerato che la decorrenza pena è al 2008 e il fine pena è fissato al 2029 la pena residua è inferiore ad un terzo della pena.

Nel merito, gli atti dì osservazione restituiscono l’immagine di un soggetto che ha compiuto un buon percorso detentivo, mostrando viva partecipazione al trattamento e costante adesione all’opera rieducativa, ha ricevuto diversi encomi per l’impegno profuso nei laboratori teatrali e attività di volontariato prestata in favore di un compagno ipovedente, ha svolto regolarmente attività lavorativa e frequentato con profitto i corsi scolastici. Quanto ai reati in espiazione, egli riconosce a pieno le proprie responsabilità e descrive il proprio coinvolgimento negli illeciti quale adesione alle proposte di partecipazione provenienti dal noto esponente dei clan, latitante dal 2007, persona cui era legata da un rapporto amicale fin dall’adolescenza e per cui ha acconsentito a svolgere il ruolo di specchiettista; ammette di aver agito con estrema superficialità, spinto dalle influenze negative del contesto di appartenenza, e sembra aver intrapreso un convinto percorso dì revisione del disvalore degli illeciti commessi, difatti non minimizza le proprie responsabilità, afferma una netta presa di distanza dal contesto di provenienza, esprime una progettualità sana, incentrata sulla ripresa dell’attività familiare e lavorativa. Pertanto l’Equipe di osservazione, già nella relazione di sintesi del 2018, aveva formulato per il ristretto un programma di trattamento che prevedeva la graduale apertura all’esterno attraverso l’ammissione al beneficio premiale, dapprima in forma oraria in loco, al fine di riprendere il legami con i propri congiunti; i successivi aggiornamenti (da ultimo relazione comportamentale del 2024 e relazione di sintesi del 2023) confermano il programma di prosecuzione delle esperienze premiali; l’ultimo aggiornamento del maggio 24 conclude per l’apertura alla misura della semilibertà.

Dal certificato penale in atti non emergono ulteriori condanne, né risultano carichi pendenti, e le informazioni di P.S. richiamano i trascorsi devianti del soggetto, lo descrivono come soggetto saldamente inserito nell’organizzazione camorristica e, dunque, di elevata pericolosità sociale, nei cui riguardi il tribunale nel 2012 ha irrogato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, ma non forniscono elementi “attuali” che attestino il perdurare di tali collegamenti. Inoltre le locali FF.OO, hanno riscontrato l’idoneità del domicilio presso l’abitazione familiare ove la moglie è disponibile ad accoglierlo e ove si è già recato in permesso premio senza criticità.

Anche la DDA, con nota del 2020 e successiva nota del 2024, non ha fornito indicazioni puntuali a tal riguardo, essendosi limitata a riferire che il prefato non ha prestato collaborazione con la giustizia, non ha manifestato alcun segnale di resipiscenza, non ha assunto in concreto comportamenti atti a formulare una compiuta revisione critica delle scelte criminali, elemento imprescindibile per formulare un parere prognostico di reinserimento nel tessuto sociale e di non recidivanza.

Infine, nota dell’Area Educativa del luglio 2024 evidenzia come lo stesso sia disponibile ad avviare percorsi di giustizia riparativa ed abbia formulato un’offerta di euro 3.000,00 in favore delle vittime dei reati – offerta rifiutata dalle stesse.

Circa l’attività lavorativa, lo stesso verrebbe assunto quale badante del fratello assunto da SLA presso l’abitazione dello stesso come confermato dalla nota dei CC.

La relazione della Gruppo GDF non evidenzia particolari distonie in capo al detenuto e ai suoi familiari che hanno redditi esigui, detengono vetture di poco valore e datate nel tempo e non hanno partecipazioni in società, ne possedente immobiliari.

In conclusione, in un’ottica di progressività del trattamento penitenziario e tenuto conto del positivo percorso intramurario sinora compiuto, quale attestato negli atti di osservazione, ove si sottolinea il percorso di evoluzione della personalità dal soggetto in termini di progressiva coscientizzazione degli illeciti perpetrati ed acquisizione di valori positivamente orientati, si ritiene opportuno ammettere il soggetto alla semilibertà.

I precedenti permessi-premio non hanno visto la commissione di reati da parte dell’istante che di fatto, teneva una condotta regolare.

Ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi sinora descritti, di poter compiere una prognosi positiva in favore del condannato e che la pena residua debba essere espiata nelle forme della misura alternativa della semilibertà, che appare allo stato la più idonea a favorire il reinserimento sociale, nell’ottica della gradualità trattamentale ed in rigida progressione rispetto al percorso sin qui compiuto, ed a prevenire il pericolo di commissione di altri reati.